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NOTIFICA DELLE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

12 Aprile 2017

l’art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017 stabilisce che:
” La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprieta’ privata. Di cui all’articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell’esercizio delle attivita’ di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attivita’ necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all’articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficolta’ nell’identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti
dalle modalita’ ordinarie risultino incompatibili con l’urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell’atto e’ depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.”
Pertanto si provvederà a pubblicare le ordinanze di demolizione dei fabbricati esclusivamente sull’albo pretorio online del comune senza effettuare alcuna notifica all’interessato.