Coronavirus – Nuove disposizioni DPCM 11 marzo 2020
12 Marzo 2020
Coronavirus – DPCM 11 marzo 2020
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-9 sull’intero territorio nazionale
Modulo di autodichiarazione per spostamenti
Le disposizioni producono effetto dal 12 al 25 marzo 2020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DPCM 11 marzo2020
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1
- Sono chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro - Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) tranne Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione con ordinanza può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working) del proprio personale dipendente
Le disposizioni dei precedenti decreti (DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020) cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto
Vietato spostarsi salvo motivi di lavoro situazioni di necessità e motivi di salute. Sanzioni per chi trasgredisce. Divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
Modulo di Autodichiarazione per gli spostamenti.
In allegato le disposizioni del Ministero dell’Interno per gli spostamenti dei cittadini.