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Strutture ricettive informazioni su C.I.N. – Codice Identificativo Nazionale e BDSR Banca Dati Strutture Ricettive (Decreto Legge n. 145/2023)

12 Settembre 2024

Dal 03/09/2024 è entrata in funzione la Banca Dati Nazionale delle Strutture
Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e
il relativo portale telematico (BDSR) del Ministero del Turismo per
l’assegnazione del CIN.
 

Descrizione 

Il decreto, al comma 2 dell’art. 13 ter, prevedeva l’automatica ricodificazione
da parte delle Regioni che avessero già istituito il Codice identificativo
Regionale; pertanto, anche la Regione Lazio rientrava in questa fattispecie.
Ad oggi non vi è notizia che tale ricodifica sia avvenuta o che la procedura sia
in corso; pertanto, è opportuno che i soggetti titolari delle strutture turistico-
ricettive facciano riferimento a quanto disposto dal comma 3 lett. b) del D.L.
n. 145/2023 per la richiesta del CIN sul portale del Ministero del Turismo
all’indirizzo: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ – previa identificazione con
SPID o CIE.

Chi deve richiedere il CIN?
I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed
extralberghiere di qualsiasi fattispecie, sia esercitata in forma imprenditoriale
che non, compresi gli alloggi turistici (locatori di unità immobiliari ad uso
abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche).

Qual è la data di effettiva applicazione della disciplina nazionale sul
CIN?

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del D.L.
n. 145/2023 sono applicabili dal 60mo giorno successivo alla pubblicazione,
pertanto entro il 02 Novembre 2024, con ulteriori 60 giorni (entro il
01/01/2025) per chi alla data del 03/09/24 aveva già il CIR (codice
identificativo regionale).

Ho già il codice identificativo regionale. Devo richiedere anche il CIN?

Sì, è obbligo esporre entrambi i codici (Codice regionale e il CIN). Infatti, le
disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle
Regioni rimangono valide fino a modifica.

AVVERTENZE SUI NUOVI REQUISITI INTRODOTTI DAL D.L.
145/2023 CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL CIN (D.L. n. 145/2023 art. 13-ter, comma 7)

Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in
qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di
dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti
nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione
breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n.
178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti
dalla normativa statale e regionale vigente.
Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas
combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto
a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas
combustibili o di formazione di monossido di carbonio; permane l’obbligo della presenza
degli estintori (nelle aree di rischio ed almeno uno ogni 200mq).

Di seguito i link per consultare ulteriori informazioni, le FAQ o per scaricare la guida:
https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-pubblicato-lavviso-di-entrata-in-funzione-della-banca-dati-strutture-ricettive-e-del-portale-telematico-per-lassegnazione-del-codice/
https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/