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Ordinanza sindacale nr. 13 del 10 giugno 2025: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità dal 15/06/2025 al 30/09/2025.

12 Giugno 2025

L’ordinanza sindacale richiama i vigenti divieti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal 15 giugno 2025 al 30 settembre 2025, salvo proroghe. 

Descrizione 

L’ordinanza del Sindaco dott. Giampiero Nuzzo n.13/2025 richiama i divieti in vigore durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno e fino al 30 settembre 2025, salvo proroga:

-DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendiboschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
• DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
• DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
• DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
– usare motori o fornelli che producano faville o brace;
– usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
– far brillare mine;
– fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio
come, ad esempio:
➢ gettare fiammiferi o sigarette accese;
➢ sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di
servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle
norme e dei regolamenti vigenti.
• DIVIETO di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al
presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. Ogni altra violazione
relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione – per cui non sia già prevista una specifica sanzione – è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito si rimanda all’Ordinanza Sindacale n. 13/2025 e Decreto Dirigenziale Settore Protezione Civile della Regione Campania n. 334 del 10.06.2025.