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Ordinanza n. 14 contingibile ed urgente in materia di Emergenza Covid-19 – Fase 2

17 Maggio 2020

L’ordinanza n. 14 del governatore Fedriga sostanzialmente recepisce le linee guida concordate fra Stato e Regioni e sancisce anche per i cittadini friulani l’inizio della Fase 2.

  • Resta obbligatorio per chiunque indossare una mascherina o una protezione a copertura di naso e bocca, e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro [è esonerato solo:
    • chi è alla guida di auto e moto (a meno che non siano veicoli aziendali),
    • i bambini sotto i 6 anni,
    • le persone con disabilità non compatibili con uso continuativo della mascherina,
    • chi soggiorna solo in locali non aperti al pubblico,
    • chi svolge attività motoria in luogo isolato o sportiva nella fase di attività intensa.
  • Non sarà più necessario giustificare con autocertificazioni gli spostamenti all’interno del territorio regionale;
  • Viene vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà privata e pubblica, ma sono consentite le riunioni private come assemblee condominiali e societarie o consigli di associazioni. Consentita anche l’attività motoria e sportiva di gruppo, anche in centri sportivi, nel rispetto delle linee guida.
  • Saranno consentiti nel rispetto dei protocolli:
    • commercio al dettaglio (compresi mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
    • ristorazione;
    • attività turistiche (balneazione);
    • strutture ricettive;
    • servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti);
    • uffici aperti al pubblico;
    • piscine e palestre;
    • manutenzione del verde;
    • musei, archivi e biblioteche.
  • Negli esercizi commerciali, oltre a quello della mascherina, resta obbligatorio l’uso e la messa a disposizione di soluzioni igienizzanti e, nei negozi di generi alimentari, anche l’utilizzo dei guanti monouso.
  • Nel rispetto delle Linee guida regionali e delle misure di contenimento previste dal decreto del Governo del 17 maggio, saranno consentite:
    • attività di istruzione non scolastica o professionale, come corsi sportivi e ricreativi, scuole di arte, recitazione, musica, Università popolare, scuole di lingua, scuole guida;
    • attività delle agenzie di commercio e agenzie immobiliari;
    • attività di produzione dei teatri e la frequentazione di parchi zoologici, giardini botanici e riserve naturali.

In allegato il testo integrale dell’ordinanza.