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Ordinanza n. 41 del Presidente della Regione FVG del 12.11.2020

12 Novembre 2020

Qualche ora fa è stata emanata l’ordinanza n. 41 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con nuove disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza Covid che saranno in vigore dalle ore 00.00 del 14 novembre fino al 3 dicembre:

  • la MASCHERINA va obbligatoriamente indossata al di fuori dalla propria abitazione, nei mezzi pubblici e anche nella propria abitazione se in presenza di non conviventi.
    Se la MASCHERINA deve essere abbassata per bere, mangiare o fumare, va mantenuta una distanza minima di UN METRO dalle altre persone.
  • Lo SPORT e le ATTIVITÀ MOTORIE in genere si possono fare al di fuori dei centri abitati, delle piazze e delle aree maggiormente affollate. Le aree dove svolgere sport e attività motoria devono perciò essere preferibilmente quelle dei parchi pubblici o aree verdi, rurali o periferiche. Nello sport va mantenuta una distanza di 2 metri dalle altre persone, nelle altre attività (comprese le passeggiate) di almeno 1 metro.
  • Il MERCATO ALL’APERTO si può tenere solo in quei Comuni dotati di un apposito piano di perimetrazione che indichi un unico varco di accesso (e separato da quello di uscita) e una sorveglianza volta a garantire il rispetto del distanziamento sociale tra clienti e venditori.
  • È fortemente raccomandato lasciare l’accesso delle prime due ore di apertura dei centri commerciali e dei supermercati agli OVER 65.
  • Nelle scuole primarie e medie sono SOSPESE le attività di educazione fisica, canto e strumenti a fiato.
  • I BAR e i RISTORANTI dalle ore 15.00 alle ore 18.00 possono servire solo i clienti SEDUTI al tavolo.
  • È VIETATO mangiare e bere cibo e bevande da asporto all’esterno dei locali.
  • Nei giorni PREFESTIVI le grandi e medie strutture di vendita (superiori a 400 metri quadri) saranno CHIUSE, tranne che per quanto riguarda farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole, tabaccai e vendita di generi alimentari.
  • Nei giorni FESTIVI saranno CHIUSI anche i negozi di vicinato (piccole strutture di vendita), tranne farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole, tabaccai e vendita di generi alimentari.
  • Le ATTIVITÀ di RISTORAZIONE, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rimangono aperti anche nei giorni festivi.
  • L’ACCESSO agli ESERCIZI di VENDITA di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
  • È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna A DOMICILIO.

In allegato l’ordinanza completa.