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GESTIONE DEL VERDE – AREE PRIVATE – PULIZIA TERRENI

14 Giugno 2019

AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL SINDACO
Visto l’art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada) il quale prevede che:
I proprietari di fondi confinanti con le strade di pubblico transito hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria;
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere, sul piano stradale, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
sanzioni da 173,00 euro a 695,00 euro
Visto l’art. 18 del vigente Regolamento di Polizia Urbana che prevede che:
Quando nei fondi o comunque nelle aree private, compresi condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l’obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strada aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l’obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l’obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni a qualsiasi destinazione d’uso compresi all’interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagine di degrado urbano. Dovranno essere evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell’erba che in ogni caso non potrà superare l’altezza di 40 cm.
sanzioni da 50,00 euro a 300,00 euro
INVITA
Tutti i proprietari, gli amministratori o i conduttori di spazi piantumati confinanti con abitazioni, aree soggette a pubblico transito ovvero lungo le strade comunali urbane ed extraurbane a provvedere a:
Tagliare i rami delle piante, delle siepi, dei cespugli e delle aiuole che si protendono oltre il confine stradale;
Rimuovere alberi, piante e ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, possano cadere sulla strada pubblica;
Gestire crescite incontrollate delle piante che potrebbero interferire con linee aeree (cavi elettrici – telefonici –ecc) o danneggiare le strutture e funzionalità.
Pulire i terreni in modo da non essere ricettacolo di animali ed al fine di evitare immagine di degrado urbano.
RAMMENTA
Che i proprietari/locatari/utilizzatori sono personalmente responsabili, in sede CIVILE e PENALE, per eventuali danni causati dalla mancata manutenzione del verde privato su fondi confinanti con le strade pubbliche, ovvero da una omessa o carente manutenzione delle piante.

Il Consigliere Delegato Il Sindaco
Marco Paris Alioska Baccarini