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AVVISO IMPORTANTE. DIVIETO DI FORAGGIAMENTO DEI CINGHIALI

14 Maggio 2021

Si informa la cittadinanza che la Legge n. 157 dell’ 11 febbraio 992 ed in particolare dall’Art. 7 comma 2 della legge 221/2015 – “Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992, introduce il reato di foraggiamento che così recita:
– E’ vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attivita’ di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992.
Le ragioni che hanno indotto il legislatore a considerare il reato di foraggiamento sono le seguenti:
• Il cibo non appropriato può nuocere gravemente alla loro salute;
• il nutrimento portato dai cittadini ai cinghiali potrebbe indurre questi ultimi ad abbandonare il proprio habitat naturale per recarsi in massa presso la fonte di cibo, impedendo così il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e il pericoloso avvicinamento ai centri abitati con potenziali rischi per l’incolumità delle persone e per l’animale stesso. Il cinghiale è per sua natura un animale selvatico e può reagire all’interazione mordendo o spingendo violentemente specie quando si sente minacciato ed è in presenza dei suoi cuccioli.
Ricordiamo inoltre che la legge punisce con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da 516 a 2065 euro chiunque procuri del cibo ai cinghiali (Sus scrofa L.), a meno che il foraggiamento non sia finalizzato alle attività di controllo.
Segnaliamo infine le opportune misure da adottare per scoraggiare l’avvicinamento dei cinghiali e limitarne i rischi: rimozione di tutte le fonti alimentari eventualmente presenti (es. rifiuti organici) attraverso la messa in sicurezza/pulizia di cassonetti; pulizia dei terreni e aree private da vegetazione infestante; realizzazione di recinzioni adeguate per isolare le aree private.