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Ordinanza sindacale n.8

12 Giugno 2024

Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. 

Descrizione 

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..
Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione – per cui non sia già prevista una specifica sanzione – è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs.
267/2000.