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Ordinanza in materia di prevenzione degli incendi, sicurezza stradale e decoro urbano

8 Luglio 2025

Obbligo per i proprietari e detentori di procedere agli interventi di seguito indicati 

Descrizione 

Si comunica che è stata pubblicata sull’albo pretorio l’Ordinanza n. 23 del 03/07/2025 avente ad oggetto “Prescrizioni in materia di incendio boschivo, igiene urbana, ambientale e di decoro nei centri abitati”con la quale è stato disposto che entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza i proprietari e /o detentori a qualsiasi titolo di terreni e aree pertinenziali adiacenti a strade, piazze, marciapiedi, aree pubbliche, aree fabbricate di procedere a propria cura e spese agli interventi di seguito indicati:

  1. effettuare il taglio dell’erba, la potatura di alberature, piante e siepi, con rimozione dei rifiuti prodotti, nelle aree private e, in particolare, nelle aree private prospicienti o aggettanti sul suolo pubblico o di uso pubblico o la pubblica viabilità, in modo da non danneggiare o restringere le carreggiate, da non creare ambienti favorevoli alla proliferazione di animali e insetti nocivi, eliminare potenziali fonti di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi e comunque in modo da non creare situazioni di degrado e incuria nel territorio comunale;
  2. eseguire la bonifica delle aree medesime da accumuli di rifiuti o deposito di altri materiali di scarto che possano essere rifugio per i parassiti;
  3. procedere al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti, che si protendano su pubblico spazio o viabilità o che comunque possano generare situazioni di pericolo a persone o cose, anche in aree non pubbliche;
  4. provvedere alla manutenzione delle viabilità private e vicinali, in particolare, con la realizzazione di opere atte alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche e al controllo di fuoriuscita dalle stesse, a seguito di fenomeni di dilavamento, di materiali terrosi e/o di altra natura su aree pubbliche o di uso pubblico;

Al fine di impedire che i fattori di rischio richiamati (erba, sterpaglie, rifiuti, ecc.) possano rappresentare un pericolo per l’innesco e la propagazione degli incendi, l’igiene pubblica, la circolazione stradale e il decoro urbano, i suddetti interventi andranno ripetuti fino 15 ottobre 2025.

Con la medesima Ordinanza è stato inoltre vietato fino al 15 ottobre 2025 l’accensione di fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare fornelli, inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

In caso di inottemperanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e nel caso di piante che si protendono oltre il confine stradale all’applicazione della sanzione amministrativa da da € 173 a € 694 ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.