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DPCM 11 MARZO 2020 – ULTERIORI MISURE COVID-19

12 Marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 11 marzo 2020

Ulteriori misure di prevenzione per il contenimento del CoVid-19

-Sono sospese fino al 25 marzo tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

-Rimarranno chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti).

-Resteranno aperte, invece, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, purchè sia  garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

-Il DPCM dell’11 marzo 2020 sospende anche le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

-E’ consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e restano aperti, altresì, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

-Resteranno garantiti, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, e l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.