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MINISTERO DELLA SALUTE – MISURE DI CONTENIMENTO CONTAGIO

21 Marzo 2020

ORDINANZA 20 marzo 2020(GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (dal 21 marzo 2020)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19  sono  adottate,  sull’intero   territorio   nazionale,   le ulteriori seguenti misure:

  1. a) e’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  2. b) non e’ consentito  svolgere  attivita’  ludica  o  ricreativa all’aperto;  resta  consentito  svolgere  individualmente   attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione, purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  3. c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all’interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche’  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro;
  4. d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche’ in quegli altri  che immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni,  e’  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale,  comprese le seconde case utilizzate per vacanza.