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ORDINANZIA PREFETTIZIA – CAMPIONATO DI CALCIO “UEFA”

11 Luglio 2021

Campionato di calcio “UEFA ” – Ordinanza Prefettizia su divieto di somministrazione, asporto e trasporto di cibi e bevande in contenitori di vetro.

Prot. n. 250424/2021 Area I O.S.P.

VISTI i propri precedenti provvedimenti n. 186728 del 19 maggio 2021, n. 196884 del 1° giugno 2021 e la n. 243143 del 5 luglio 2021 con i quali in concomitanza degli incontri sportivi valevoli per il Campionato Europeo di Calcio “UEFA EURO 2020”, è stato disposto, su richiesta della Questura, il divieto di vendita per la somministrazione, asporto e trasporto di bottiglie e contenitori di vetro in determinate aree limitrofe allo Stadio Olimpico e del Centro cittadino, al fine di prevenire ogni forma di illegalità, garantire l’incolumità delle persone in particolari situazioni di emergenza ed elevare le condizioni generali di sicurezza;

VISTA l’istanza del Questore di Roma in data 8 luglio 2021, relativa allo svolgimento dell’incontro finale del torneo calcistico “ITALIA – INGHILTERRA” che si terrà il giorno 11 luglio prossimo alle ore 21.00 nello stadio di Wembley (Gran Bretagna), che sarà trasmesso tramite i maxischermi installati nel centro storico, con cui è stata richiesta l’adozione di misure prescrittive alla somministrazione per la vendita e l’asporto e trasporto di bevande ed alimenti in contenitori di vetro, per evitare che l’abbandono di tali contenitori in vetro nelle strade della città, oltre a produrre inevitabili effetti negativi sul decoro cittadino, costituisca fonte di pericolo per i passanti, in considerazione della prevedibile elevata concentrazione di persone nel centro storico nella giornata in argomento;

VALUTATI i possibili riflessi per l’ordine e la sicurezza pubblica dovuti al consumo di bevande ed alimenti contenuti in contenitori di vetro da parte delle tifoserie e degli avventori alle iniziative connesse al citato torneo calcistico;

CONSIDERATA la necessità di elevare le condizioni generali di sicurezza anche in situazioni di emergenza

VISTO l’art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;

ORDINA

E’ vietata, dalle ore 7.00 dell’11 luglio p.v. e sino alle ore 7.00 del 12 luglio p.v., la somministrazione per la vendita e per l’ asporto, nonché il trasporto, di bevande e alimenti in contenitori in vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, da parte di tutte le categorie di esercizi commerciali, inclusi quelli ambulanti e tramite distributori automatici esistenti nelle seguenti aree delimitate dai sottoelencati piani stradali:

Piazza del Colosseo, via Labicana, Piazza San Clemente, via dei Querceti, via Annia, via Claudia, via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo;

Via Nicola Salvi, via del Fagutale, via della Polveriera, largo della Polveriera, via del monte Oppio, via delle Terme di Traiano, via Mecenate, via Tommaso Grossi, via Labicana, via Nicola Salvi;
Via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Cavour, via Tor de’ Conti, Salita del Grillo, via Panisperna, via dei Serpenti, via degli Annibaldi, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali;

Largo Magnanapoli, via Quattro Novembre, via della Pilotta, via del Vaccaro, via di San Marcello, via dell’Umiltà, via Alessandro Specchi, via del Collegio Romano, Piazza del Collegio Romano, via del Piè di Marmo, via del Gesù, piazza del Gesù, largo Berlinguer, piazza Aracoeli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via Cesare Battisti, via Quattro Novembre, largo Magnanapoli;

Via Ferdinando di Savoia, Passeggiata di Ripetta, Piazza Augusto Imperatore, via dei Pontefici, via Vittoria, via del Babuino, piazza di Spagna, via del Babuino, via Alibert, via Margutta, via del Babuino, piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia;

Piazzale Flaminio, via Luisa di Savoia, Lungotevere Arnaldo da Brescia, via Domenico Alberto Azuni, via Flaminia, via Alberto Ferrero -inclusa la stazione “Flaminio” della linea ferroviaria Roma-Viterbo – , Piazzale Flaminio;

Via Pietro Canonica, Piazzale delle Canestre, viale delle Magnolie, via dell’Obelisco, via del Belvedere -inclusa Casina Valadier-, via di Villa Medici, via dell’Orologio, via delle Magnolie, piazzale delle Canestre, via Pietro Canonica. Si include anche la “Casa del Cinema” in Largo Mastroianni;

Via del Paradiso, via del Biscione, piazza Campo de’ Fiori, via dei Balestrari, vicolo del Polverone, via Giulia, via della Barchetta, via Monserrato, via di Montoro, vicolo del Bollo, via del Pellegrino, piazza della Cancelleria, corso Vittorio Emanuele II, piazza San Pantaleo, corso Vittorio Emanuele II, via del Paradiso

Roma Capitale e la Questura di Roma sono incaricati della notifica ed esecuzione del presente provvedimento.

I contravventori saranno perseguiti ai sensi dell’art. 650 del C.P.

Roma, 9 luglio 2021

IL PREFETTO
(Piantedosi)

N.B.: Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio oppure al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni il primo e 120 giorni il secondo, a decorrere dalla data della notifica.