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COVID-19 – SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE

28 Marzo 2022

Decreto Legge del 24 marzo 2022, n.24

COVID-19 SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE;

Del sistema delle zone colorate, del green pass in maniera graduale ed eliminazione delle quarantene precauzionali

31 MARZO 2022  – FINE DELLO STATO DI EMERGENZA

GREEN PASS – MAPPATURA DEI COLORI – STRUTTURA COMMISSARIALE E CTS

  • Dal 1° aprile il green pass sarà abolito all’aperto tranne che per   eventi   e   competizioni   sportive   dove  c’è assembramento (es. stadi e concerti).
  • Dal 1° maggio il green pass non sarà più necessario.
  • Dal 1° aprile verrà eliminato il sistema di classificazione delle Regioni basato sulle zone-colore.
  • Dal 1° aprile decadenza della struttura commissariale e Cts del Comitato Tecnico Scientifico e cessazione dei poteri emergenziali al capo della protezione civile.
  • Dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022 verrà istituita una Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia presso il Ministero della Difesa.
  • Verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

GREEN PASS BASE

Dal 1° aprile al 30 aprile, è consentito l’accesso ai seguenti servizi e attività, con green pass base:

  • ristoranti e bar al chiuso (anche al banco);
  • mense;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;

Dal 1° al 30 aprile, è consentito l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

  • aerei;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni a lunga percorrenza (Intercity,  Intercity  Notte  e  Alta Velocità);
  • autobus interregionali e autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Dal 1° maggio il Green Pass non è più necessario.

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 1° aprile al 30 aprile, è  consentito  l’accesso  ai seguenti servizi al chiuso con green pass rafforzato:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto e centri benessere;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi;
  • feste conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi assimilati;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso

MASCHERINE

Fino al 30 aprile obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso:

  1. a) per l’accesso ai mezzi di trasporto:
  • aerei;
  • navi e traghetti interregionali;
  • treni interregionali (intercity, intercity notte e Alta velocità);
  • autobus interregionali, a noleggio con conducente;
  • mezzi di trasporto  pubblico  locale   (TPL)  o  regionale  e mezzi  di  trasporto  scolastico  di  studenti  di  primaria,  secondaria di primo e secondo grado.
  1. b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono:
  • sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche;
  • locali di  intrattenimento  e  musica  dal  vivo,  sale  da  ballo, discoteche;
  • eventi e competizioni sportive (es. stadi).

Fino al 30 di  aprile  obbligo  di  indossare  le  mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro e in tutti gli altri luoghi al chiuso.

SCUOLE E QUARANTENE

Le classi in cui vengono accertati alunni positivi, almeno 4 casi, continuano  le  attività  in  presenza,  utilizzando  le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Gli   alunni   in   isolamento   possono   seguire   l’attività scolastica   in   DaD (didattica  a distanza)   e   la riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

OBBLIGO VACCINALE E LAVORO

L’obbligo vaccinale rimane fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori  di  interesse  sanitario  e  per  il  personale  della scuola e università.

Dal 1°  aprile  al 30  aprile  richiesto  green  pass  base  per accedere al lavoro per tutte le altre categorie.

Fino al 15 giugno rimane l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 e rimane la multa una tantum di 100 euro erogata dall’Agenzia delle entrate, a chi, pur avendo più di 50 anni ancora non si è immunizzato.

Dal  1°  aprile  non  verranno  più  previste  quarantene  da contatto, senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati, per  ricorrere  allo  Smart  working  semplificato  servirà  l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente, prorogato al 30 giugno 2022.

QUARANTENA

Dal 1° aprile:

  • Rimane isolato a casa solo chi ha contratto il virus;
  • Chi ha avuto un contatto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’auto-sorveglianza per 10 giorni con mascherina ffp2 e il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.

Quarantena uguale per tutti, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no.