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AMMINISTRAZIONE: divieto usi impropri fornitura idrica potabile

2 Luglio 2019

Il Sindaco, vista la comunicazione pervenuta da parte del Soggetto gestore della rete idrica comunale ACEA ATO2 S.p.A., acquisita al protocollo comunale al n. 6459, con la quale si invita questo Comune ad adottare apposita Ordinanza Sindacale (n° 14) volta a limitare l’utilizzo della risorsa idrica ai soli usi potabili ed igienico-sanitari;

Preso atto onde evitare disservizi e irregolarità nell’approvvigionamento, della necessità di assicurare il corretto uso dell’acqua destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, evitando  qualsiasi uso improprio, confidando nella collaborazione della popolazione utente per un uso più razionale della risorsa idrica.

ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate,
l’assoluto divieto di utilizzo dell’acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale nei seguenti casi:

  • per irrigazione o simili di orti e giardini;
  • per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;
  • per lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
  • per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;
ORDINA
  • Altresì, che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell’uso di acqua potabile;
  • Sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti dei giardini pubblici, parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l’organizzazione del servizio non consenta l’annaffiamento in orario notturno;sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché i soggetti economici che impieghino l’acqua quale elemento indispensabile per la propria attività.
  • Di fare uso parsimonioso della stessa, limitando al massimo gli sprechi;
  • Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.
AVVERTE

  • Alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 c.p.;
  • Si incarica la Società Acea Ato2, anche congiuntamente con il personale della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell’acqua potabile;
  • Contro la presente Ordinanza è ammissibile il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario o conoscibilità del presente provvedimento.

La presente ordinanza rimane in vigore fino ad intervenuta revoca della stessa con formale provvedimento sindacale.