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Ordinanza del Presidente – Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

11 Marzo 2020

Si rendono note ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:1. La misura della chiusura delle palestre, delle piscine e dei centri benessere di cui all’ordinanza Z0004 dell’ 8 marzo 2020 è estesa anche ai centri estetici, ai centri tatuaggi, autonomi ovvero inseriti all’interno di altre strutture o esercizi commerciali e alle strutture termali di cui all’articolo 4, comma 1 lettera d) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4;2. Fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell’interessato, del tutore o del legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione;

3. Il differimento dei termini di cui al punto 7 dell’ ordinanza Z0005 del 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E02 è esteso ai codici
E01, E03, E04 e si applica anche all’esenzione per patologia.

4. In attuazione di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge del 9 marzo 2020, n.14 e in aggiunta a quanto indicato al punto 20) dell’ Ordinanza Z00003 del 6 marzo 2020, alla Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di valutare eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti;5. Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all’attività svolta, sono tenuti all’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti.

6. In base all’Ordinanza Z00005 del 9 marzo 2020, il cittadino proveniente da aree a rischio, in apparente stato di buona salute ma non in grado di poter assicurare l’assenza di contatti con persone affette da COVID-19, deve rimanere al proprio domicilio.

Di conseguenza:
1) i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS, o modulo in carta bianca se militari e forze dell’ordine, possono alternativamente contattare:

a) il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che, all’esito di notifica diretta al Dipartimento di Prevenzione territorialmente, provvede a rilasciare certificazione di malattia con codice V29.0;

b) il Dipartimento di Prevenzione che apre la procedura di isolamento e la notifica al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta affinché provveda al rilascio della certificazione con codice v29.0.

2) i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera contattano il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia con codice v29.0.

📎 Allegati