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CORONAVIRUS: lockdown prolungato al 3 maggio 2020
15 Aprile 2020
SPOSTAMENTI
- Consentiti solo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- Vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
SOGGETTI IN QUARANTENA
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
FORME DI ASSEMBRAMENTO E ACCESSO A PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI
- Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- Vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
- Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- Sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
- chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- Sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art.101 d.lgs. 42/2004;
- Sospesi tutti i servizi educativi per l’infanzia ex art.2 d.lgs. 65/2017 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; non sospesi i corsi di formazione specifica in medicina generale;
- Sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
CORSI DI FORMAZIONE E A CARATTERE UNIVERSITARIO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE
Le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all’art.2, comma 1, lettera h) DPCM 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.
SMART WORKING
- Datori di lavoro pubblici: valgono le disposizioni dall’art.87 del decreto-legge 18/2020;
- Datori di lavoro privati: la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- in ogni caso, i datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
- Tutte sospese ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è eettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
- Per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art.87, comma 5, del DL 18/2020 e dall’art.4 del DL 22/2020.
- Deve essere attuato il massimo utilizzo di lavoro agile;
- Devono essere incentivate le ferie e i congedi retribuiti;
- Devono essere assunti protocolli anti-contagio;
- Devono essere incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche tramite l’utilizzo di ammortizzatori sociali.
- le disposizioni producono eetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono eicaci fino al 3 maggio 2020;
- dal 14 aprile 2020 cessano di produrre eetti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020.
- Ricordiamo di verificare le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.