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Nuova Ordinanza del 16 Agosto 2020

17 Agosto 2020

Nuova Ordinanza del Ministero della Salute

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.
In allegato il testo integrale dell’ordinanza.