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Nuovo DPCM, 25 Ottobre 2020

25 Ottobre 2020

Nuovo DPCM contenente misure di contenimento del contagio da virus COVID-19, in vigore da domani 26 ottobre 2020 sino al 24 novembre 2020.
– è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento da persone non conviventi;
– non è necessario indossare i dispositivi di protezione:
• nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
• per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
• per i bambini di età inferiore ai sei anni;
• per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
– è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
– è fortemente raccomandato a tutte le persone di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
– è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
– sono sospesi eventi e competizioni sportive degli sport individuali e di squadra; restano consentiti quelli ritenuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici;
– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere o termali, centri culturali, sociali e ricreativi;
– sono sospesi lo svolgimento di sport da contatto, l’attività sportiva dilettantistica di base e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, competizioni e attività connesse, anche se a carattere ludico-amatoriale;
– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica, con l’osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento;
– sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
– sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
– sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
– con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
– sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;
– sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
– l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;
– sono consentite le attività commerciali al dettaglio, purché sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, e che si impedito sostare nei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
– le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo siano tutti conviventi; dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico;
– resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché, fino alle ore 24:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
– è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
– restano garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi, e le attività del settore agricolo e zootecnico.