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Ordinanze n° 24 del 29/04/2024

29 Aprile 2024

Festività della Santa Patrona, chiusura pomeridiana degli esercizi commerciali del settore alimentare e non alimentare in sede fissa (vicinato, e media struttura di vendita) 

Descrizione 

Il Sindaco

richiamata l’ordinanza n°21 del 16 aprile 2024 di modifica della viabilità e chiusura di alcune arterie stradali per motivi di pubblica sicurezza e di circolazione stradale.

atteso che il notevole flusso del pubblico potrebbe recare problemi alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;

considerato che le festività dei giorni mercoledì e giovedì 1 e 2 maggio 2024 (N.S. di Talia –Santa Patrona di Olmedo) non è stata disciplinata per le attività commerciali del settore alimentare e non alimentare;

ritenuto, pertanto, di intervenire in ordine alla predetta ricorrenza nei giorni del 1 e 2 maggio 2024 (santo patrono di Olmedo) prevedendo la chiusura degli esercizi del settore alimentare e non alimentare sia di vicinato che di media struttura di vendita, in orario pomeridiano, ad eccezione degli esercizi di bar e ristorazione ed artigianali;

visto il d. lgv. n. 114/98;

vista la L.R. 18/05/2006 n° 5;

visto il combinato disposto dagli artt. 50 e 54 del d. lgv. 18/08/2000, n. 267;

visto lo statuto comunale;

per quanto sopra,

ordina

agli esercizi commerciali del settore alimentare e non alimentare in sede fissa (vicinato, e media struttura di vendita), viene imposto il divieto di svolgere attività commerciale dalle ore 14,00 alle 21,00 nelle giornate di mercoledì e giovedì 01 e 02 maggio 2024 (Santa Patrona di Olmedo).

la presente ordinanza non si applica nei confronti dei possessori di licenze amministrative del tipo “a” (ristoranti, pub) e del tipo “b” (bar), nonché nei confronti dei titolari di attività artigianali (pizzerie, gelaterie, pasticcerie, parrucchiere ed estetiste).

viene sospeso ogni altro provvedimento contrario e difforme dal presente.

restano salvi ed impregiudicati i diritti dei lavoratori dipendenti.

dispone

l’ufficio di polizia locale di Olmedo e le forze dell’ordine sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

la presente ordinanza deve essere trasmessa alle forze dell’ordine, pubblicata all’albo pretorio, al responsabile del servizio per essere inserita sul sito internet istituzionale e l’applicazione municipium.

avverte

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 7 bis del d. lgs. n.2167/2000, ove il fatto non costituisca, più grave reato.

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

– giurisdizionale al tribunale Regionale della Sardegna sez. di Cagliari, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione;

– straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione.