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EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM 22.03.20 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

22 Marzo 2020

In sintesi riportiamo i passaggi chiave di questo importante provvedimento che blocca le attività non essenziali e strategiche del Paese. Si allega il DPCM e l’allegato 1 che riporta le attività NON sospese.

✔️ Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, AD ECCEZIONE di quelle indicate nell’allegato 1.

✔️ Le attività professionali NON sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11.03.20.

✔️ Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del DL 17.03.20 n. 18.

✔️ Per le attività commerciali resta fermo quanto disposto dal DPCM 11.03.20 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.20.

✔️ Le attività produttive che risultano sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

✔️ Restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare le continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1.

✔️ Restano consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n.
146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto.

✔️ È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e
dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

✔️ Resta consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.

✔️ Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso
o un pericolo di incidenti.

✔️ Sono consentite le attività dell’industria dell’aerostazione e della difesa.

➡️ È fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per le comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

⭕️ Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal 23.03.20 e sono efficaci fino al 03.04.20.

Il Sindaco Gabriele Contardo

📎 Allegati