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EMERGENZA CORONAVIRUS – PER CHI ENTRA IN ITALIA

30 Marzo 2020

Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020.

🔶 Chiunque intende fare ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione recante l’indicazione di:
– motivi del viaggio;
– indirizzo completo dell’abitazione in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
– recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

🔶 I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la dichiarazione provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione non sia completa.

🔶 Le persone che fanno ingresso in Italia tramite i trasporti di linea di cui sopra, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.

🔶 Le persone che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione indicata nella medesima comunicazione.

Si allega il testo completo dell’ordinanza.