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EMERGENZA CORONAVIRUS – ORDINANZA N. 12 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE FVG

3 Maggio 2020

Da domani lunedì 4 maggio entrano in vigore nuove disposizioni da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. Le novità maggiori riguardano l’uso delle mascherine, l’attività motoria e sportiva, la manutenzione delle seconde case e delle aree verdi, la riapertura di parchi e biblioteche, la riapertura della stagione di pesca. Di seguito si elencano i passaggi di più ampio interesse.
  • È obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, l’uso delle protezioni delle vie respiratorie e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • L’uso di protezioni delle vie respiratorie NON è necessario nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato.
  • Sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale per comprovate necessità (lavoro, salute, ricongiungimento con i congiunti, urgenze).
  • È obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l’utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche.
  • È limitato l’accesso all’interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
  • È consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
  • Sono consentite, anche da parte dei proprietari, le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la sicurezza e la conservazione:
a) a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio o in rimessaggio a terra, nonché di prova, collaudo e consegna delle imbarcazioni stesse e di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;
b) di biciclette, camper, roulotte e velivoli;
c) di immobili diversi dall’abitazione principale.
  • È consentita l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge e gli stabilimenti balneari, nonché l’approvvigionamento di legna per autoconsumo.
  • È consentito lo spostamento per il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta differenziata più vicini alla residenza da effettuarsi in base alle procedure definite dal Comune e/o dal Gestore del servizio.
  • È consentita la riapertura di parchi e giardini. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti.
  • È consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di contagio.
  • È consentita, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l’attività motoria e sportiva (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo) rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone. È vietato l’utilizzo degli spogliatoi.
  • È consentita la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata individualmente nelle acque interne, lagunari e marine.
  • È consentita la pratica della caccia di selezione esercitata individualmente.
  • È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse e previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo. È vietato l’utilizzo degli spogliatoi. È consentito l’allenamento in forma individuale anche per gli atleti professionisti di discipline sportive non individuali.
  • È consentito per proprietari e affidatari l’allevamento, l’allenamento e l’addestramento di animali.
  • È consentita, anche la domenica, la vendita di cibo e bibite da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui al DCPM 26 aprile 2020. È vietato consumare i prodotti all’interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
  • Rimangono chiusi nella giornata di domenica gli ipermercati, i supermercati e i discount di alimentari.
La presente ordinanza entra in vigore domani lunedì 4 maggio e rimarrà in vigore fino a domenica 17 maggio.