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BONUS CENTRI ESTIVI COL “DECRETO RILANCIO”: DOMANDE ENTRO IL 31 LUGLIO

28 Giugno 2020

A QUANDO LA DOMANDA?
È già possibile presentare domanda e usufruire del bonus centri estivi messo a disposizione dal governo e contenuto nel “Decreto Rilancio”. In particolare Il Bonus centri estivi prevede la possibilità, per i beneficiari del bonus baby sitter, di usare le somme disponibili per l’iscrizione dei figli ai:
  • centri estivi;
  • centri educativi per l’infanzia;
  • servizi socioeducativi;
  • centri con funzione educativa e ricreativa;
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
A CHI SPETTA IL BONUS?
Il bonus centri estivi (che rientra nel bonus baby sitter), può essere richiesto dai genitori di bambini di età non superiore ai 12 anni. La richiesta può essere fatta anche in caso di adozione e di affidamento pre-adottivo.
Il limite dei 12 anni inoltre viene meno in caso di figli disabili di qualunque età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il bonus è rivolto a:
– dipendenti del settore privato;
– iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
– autonomi iscritti all’Inps;
– autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).
Il bonus spetta inoltre ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:
– medici;
– infermieri;
– tecnici di laboratorio biomedico;
– tecnici di radiologia medica;
– operatori sociosanitari.
Ha diritto al bonus anche il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza Coronavirus.
ll beneficio non spetta se nel nucleo familiare vi sia un genitore:
– beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NASPI, CIGO, CIGS, ecc.;
– disoccupato, inoccupato o non lavoratore.
Nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio verrà riconosciuto al soggetto convivente con il minore.
A QUANTO AMMONTA IL BONUS? 
Il bonus arriva fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e di lavoratori autonomi. In presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma sempre in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’importo arriva fino a 2.000 euro.
ENTRO QUANDO FARE DOMANDA? 
Tali somme possono essere richieste entro il 31 luglio 2020 per la differenza ancora non richiesta fino ad ora. Ciò significa che si potranno richiedere il totale di 1200 euro (o 2000) se fino ad ora non si è richiesto il bonus baby sitter, oppure si potrà richiedere la differenza fra le somme richieste e i limiti appena detti.
COME PRESENTARE LA DOMANDA? 
Per presentare domanda di bonus è sufficiente collegarsi al portale INPS, sezione “Servizi online > Servizi per il cittadino > Domanda di prestazioni a sostegno del reddito > Bonus servizi di baby sitting” muniti delle seguenti credenziali (alternative):
• PIN INPS ordinario o dispositivo;
• SPID livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa è possibile richiedere il contributo chiamando il Contact Center al numero verde INPS 803164 da linea fissa o al numero 06164164 da rete mobile (necessarie comunque le credenziali) o avvalersi dei servizi (gratuiti fino alla cessazione dello stato di emergenza) degli Enti di patronato (in questo caso non è obbligatoria alcuna utenza attiva).
COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL BONUS CENTRI ESTIVI?
Il contributo potrà essere utilizzato per pagare i servizi ricreativi offerti dai centri estivi per i minori. In questo caso il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.
COSA FARE UNA VOLTA RICEVUTA COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA?
Una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la cosiddetta “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Il bonus sarà accreditato su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, su carta prepagata con IBAN o con bonifico domiciliato presso le poste, secondo il metodo che si indica quando si fa la domanda.
COMPATIBILITÀ DEL BONUS CENTRI ESTIVI CON ALTRI STRUMENTI DI AIUTO
Il bonus centri estivi può essere richiesto dalle famiglie solo in alternativa al congedo parentale straordinario, al bonus baby sitter covid-19 e al bonus asili nido.
Esistono però alcuni casi di compatibilità tra il bonus centri estivi e il congedo parentale straordinario covid-19 e precisamente:
– chi all’atto della domanda di bonus centri estivi non ha mai richiesto il congedo parentale straordinario Covid-19, può procedere con la richiesta piena ovvero 1200 o 2000 euro;
chi all’atto della domanda di bonus centri estivi ha richiesto il congedo parentale Covid-19 ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni, può richiedere 600 o 1000 euro per bonus centri estivi;
a chi all’atto della domanda di bonus centri estivi ha richiesto il congedo Covid-19 ed è stato autorizzato per un periodo superiore a 15 giorni, non spetta il bonus centri estivi, ma può fruire dei giorni di congedo covid restanti.
In merito alla compatibilità tra bonus centri estivi e bonus baby-sitter si precisa quanto segue:
• chi non ha mai presentato la domanda per il bonus baby-sitting, può vedersi riconosciuto un importo massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del genitore richiedente;
• chi ha già fruito del bonus baby-sitting nella prima fase dell’emergenza, può vedersi riconosciuto un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro (a seconda del settore di appartenenza).
Il bonus per il pagamento dei centri estivi non è compatibile con il bonus asili nido.