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EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/10/2020

25 Ottobre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/10/2020
La sintesi delle nuove norme previste nel contrasto della pandemia da COVID-19 è la seguente:
  • MASCHERINA E DISTANZA INTERPERSONALE: è fatto OBBLIGO sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché OBBLIGO di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
  • LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI: è fortemente RACCOMANDATO di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • ACCESSO AI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI: l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici È CONDIZIONATO al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • PARCHI DIVERTIMENTO: sono SOSPESE le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • SPORT: È CONSENTITO svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. Sono SOSPESI gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano CONSENTITI soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali; le sessioni di allenamento degli atleti degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui sopra sono consentite a porte chiuse nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali.
  • PAESTRE E CENTRI BENESSERE: sono SOSPESE le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
  • SALE GIOCO: sono SOSPESE le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • SPETTACOLI: sono SOSPESI gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatri, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
  • MUSEI: rimangono APERTI i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.
  • DISCOTECHE E SALE DA BALLO: restano SOSPESE le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
  • FESTE: sono VIETATE le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civile e religiose.
  • ABITAZIONI PRIVATE: nelle abitazioni private è fortemente RACCOMANDATO di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
  • SAGRE E FIERE: sono VIETATE le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  • CONVEGNI E CONGRESSI: sono SOSPESI i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • LUOGHI DI CULTO: l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • SCUOLA: l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.00. Sono SOSPESI i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative e tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
  • NEGOZI: le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
  • RISTORAZIONE: le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono CONSENTITE DALLE ORE 5.00 FINO ALLE ORE 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; DOPO LE ORE 18.00 È VIETATO il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta CONSENTITA senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre CONSENTITA la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. È CONSENTITA fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Sono CONSENTITE le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Restano APERTI gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
E INOLTRE …
  • Restano CONSENTITE le attività inerenti alla persona.
  • Restano GARANTITI, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Il presente DPCM ha efficacia dal 26 ottobre al 24 novembre 2020.