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Ordinanza n. 41 del Presidente della Regione FVG del 12/11/2020

12 Novembre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – Ordinanza n. 41 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 12/11/2020
Le nuove disposizioni saranno in vigore dalle ore 00.00 del 14 novembre fino al 3 dicembre.
In sintesi:
  • La MASCHERINA va obbligatoriamente indossata al di fuori dalla propria abitazione, nei mezzi pubblici e anche nella propria abitazione se in presenza di non conviventi.
  • Se la MASCHERINA deve essere abbassata per bere, mangiare o fumare, va mantenuta una distanza minima di UN METRO dalle altre persone.
  • Lo SPORT e le ATTIVITÀ MOTORIE in genere si possono fare al di fuori dei centri abitati, delle piazze e delle aree maggiormente affollate. Le aree dove svolgere sport e attività motoria devono perciò essere preferibilmente quelle dei parchi pubblici o aree verdi, rurali o periferiche. Nello sport va mantenuta una distanza di 2 metri dalle altre persone, nelle altre attività (comprese le passeggiate) di almeno 1 metro.
  • Il MERCATO ALL’APERTO si può tenere solo in quei Comuni dotati di un apposito piano di perimetrazione che indichi un unico varco di accesso (e separato da quello di uscita) e una sorveglianza volta a garantire il rispetto del distanziamento sociale tra clienti e venditori.
  • È fortemente raccomandato lasciare l’accesso delle prime due ore di apertura dei centri commerciali e dei supermercati agli OVER 65.
  • Nelle scuole primarie e medie sono SOSPESE le attività di educazione fisica, canto e strumenti a fiato.
  • I BAR e i RISTORANTI dalle ore 15.00 alle ore 18.00 possono servire solo i clienti SEDUTI al tavolo.
  • È VIETATO mangiare e bere cibo e bevande da asporto all’esterno dei locali.
  • Nei giorni PREFESTIVI le grandi e medie strutture di vendita (superiori a 400 metri quadri) saranno CHIUSE, tranne che per quanto riguarda farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole, tabaccai e vendita di generi alimentari.
  • Nei giorni FESTIVI saranno CHIUSI anche i negozi di vicinato (piccole strutture di vendita), tranne farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole, tabaccai e vendita di generi alimentari.
  • Le ATTIVITÀ di RISTORAZIONE, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rimangono aperti anche nei giorni festivi.
  • L’ACCESSO agli ESERCIZI di VENDITA di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
  • È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna A DOMICILIO.