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EMERGENZA CORONAVIRUS: DPCM 03/12/2020

6 Dicembre 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2020 ha validità dal 04/12/2020 al 15/01/2021.
Rimane l’OBBLIGO dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi
  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 dell’1 gennaio 2021 si potrà uscire dalla propria abitazione solo per “comprovate esigenze” (lavoro, salute o urgenza)
  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni
  • Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e dell’1 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento anche tra i Comuni, salvi gli spostamenti motivati da esigenze di lavoro, di salute o di urgenza
  • Rimangono chiusi i musei, le mostre e gli altri istituti e luoghi di cultura
  • Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni
  • La capienza massima per i mezzi pubblici del trasporto locale (escluso trasporto scolastico dedicato) e del trasporto ferroviario regionale è del 50%
  • Le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) rimangono aperti dalle ore 5.00 alle ore 18.00; al tavolo possono sedere al massimo 4 persone non conviventi
  • Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
  • È consentito vendere cibi da asporto fino alle ore 22.00 che però non potranno essere consumati nelle adiacenze
  • È sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio
  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 dell’1 gennaio 2021 la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti
  • Nei giorni festivi e prefestivi saranno chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali. All’interno di essi potranno rimanere aperti soltanto i negozi di alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, i tabaccai e le edicole
  •  È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo
  • Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite
  • Restano garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi
  • Restano garantite le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • È consentita l’attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività
  • Sono consentiti soltanto gli eventi e competizioni sportive di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale e comunque soltanto all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse oppure all’aperto senza la presenza di pubblico
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali
  • Sono sospese le attività dei centri culturali, sociali e ricreativi
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale casinò anche svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
  • Sono sospesi gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto
  • Sono sospesi i convegni e congressi in presenza
  • Restano sospese le attività nelle sale da ballo e discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso
  • Nei parchi, ville e giardini pubblici l’accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose
  • Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza
  • L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro
  • È prevista la Didattica Digitale Integrata al 100% per le scuole superiori; dal 7 gennaio 2021 sarà garantita al 75% l’attività didattica in presenza
  • Sono chiusi gli impianti sciistici
UN NATALE NEL SEGNO DELLA RESPONSABILITÀ E DEL RISPETTO VERSO CHI CI STA VICINO

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