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Villa Theodoli e aree verdi comunali – Norme e divieti

22 Agosto 2019

Al fine di salvaguardare la salute, la sicurezza e l’incolumità dei bambini e di coloro che frequentano Villa Theodoli come tutte le aree verdi comunali

E’ OBBLIGATORIO

Mantenere una condotta moralmente corretta, consona all’ambiente, rispettare sia le piante che le attrezzature installate, che potranno essere utilizzate da bambini di età non superiore ad anni 14.

 

E’ VIETATO

 

  • L’accesso alle biciclette o altri velocipedi, salvo se trattasi di quelli in uso a bambini di età inferiore ad anni 7 o comunque condotti a mano;
  • L’accesso ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, di quelli autorizzati dall’Amministrazione Comunale, nonché dei mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili);
  • Fumare e bere bevande alcoliche, creare punti di bivacco, gettare carta, resti di cibo o immondizie di vario genere al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
  • Conferire nei cestini rifiuti diversi da quelli prodotti sul posto;
  • Accendere fuochi ed utilizzare fiamme, campeggiare e/o pernottare, danneggiare o asportare fiori, piante, arbusti, salire con i piedi sulle panchine, imbrattare con scritte ed altro giochi, arredi urbani, muri e cartellonistica;
  • Giocare a pallone, produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni, specialmente durante le ore dedicate al riposo (dalle 22.00 alle 08.00 e dalle 13.00 alle 16.00)
  • Soddisfare bisogni fisiologici.
  • L’accesso all’interno dei parchi e delle aree verdi dopo le ore 19.00 nel periodo autunnale-invernale e dopo le 21.00 nel periodo primaverile-estivo.

 

DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI

 

Gli animali devono essere provvisti di museruola e tenuti al guinzaglio. E’ fatto obbligo ai detentori dei cani o di altri animali di avere al seguito ed impegnare in caso di necessità mezzi idonei alla raccolta delle deiezioni degli animali.

 

SANZIONI

 

In tutti i casi di infrazione delle norme succitate, l’autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata al pagamento della sanzione amministrativa sancita dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dai principi di cui alla Legge 689 del 24/09/1981.

La sanzione viene graduata da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €. Lo stesso responsabile della violazione dovrà, inoltre, risarcire i danni al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

La vigilanza relativa all’ottemperanza e all’applicazione delle presenti norme è affidata al servizio di Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti