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Propaganda elettorale

6 Maggio 2024

La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista pubblicizzano il proprio programma, le proprie attività o le proprie proposte (propaganda diretta) 

Descrizione 

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’ 8 e 9 giugno 2024

 PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda indiretta, ovvero quella fatta dai comitati, associazioni o gruppi politici a sostegno dei candidati o partiti che partecipano direttamente alla consultazione elettorale è stata abrogata.

Le principali norme di riferimento che regolano questa tematica sono:

  • Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni;
  • circolare del Ministero dell’Interno – Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi elettorali, dell’8 aprile 1980, n. 1943/V avente ad oggetto “Disciplina della propaganda elettorale”.

Delimitazione ed assegnazione spazi per le affissioni di propaganda elettorale  

La Giunta Comunale tra i 33° ed il 31° giorno precedente quello fissato per le consultazioni elettorali stabilisce e delimita in ogni centro abitato gli spazi da destinare all’affissione di manifesti e li ripartisce tra le liste o le candidature uninominali ammesse. I manifesti vanno affissi esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 30.04.2024 il Comune di san Marzano di San Giuseppe ha individuato gli spazi riservati alla PROPAGANDA DIRETTA relativa allo svolgimento dell’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 nei seguenti siti: via Matera, viale della Costituzione e via Petrarca.

Dalla data dell’avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, SONO VIETATE:

  1. l’affissione o l’esposizione di manifesti, inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc;
  2. l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
  3. l’esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico;
  4. ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.
  5. ogni forma di propaganda luminosa mobile;
  6. il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l’ausilio di veicoli o aeromobili.

Comizi e riunioni in luogo pubblico

Dal 30° giorno antecedente le elezioni si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia. È prassi che tempi e luoghi siano concordati tra i promotori e le autorità locali di pubblica sicurezza.

Il sito individuato dal Comune di San Marzano di San Giuseppe è Piazza Milite Ignoto.

Durante i comizi:

  • è vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici;
  • è vietato il passaggio di mezzi mobili che annunciano l’ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi;
  • è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale;
  • non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole – durante le ore di attività didattica – dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico;

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

La pubblicità fonica, tramite diffusori acustici installati su autoveicoli, è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 9.00 alle ore 21.30 e può essere fatta soltanto per annunciare il luogo e l’ora del comizio o della manifestazione a carattere elettorale. È consentita solamente nei giorni in cui tale evento ha luogo e nel giorno precedente.

Utilizzo spazi pubblici e sale comunali

Secondo quanto previsto dagli artt. 19, comma 1, e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, dal giorno di indizione dei comizi il Comune mette a disposizione le sale comunali e le aree pubbliche dove svolgere attività di propaganda elettorale mediante banchetti, comizi, manifestazioni, dibattiti e riunioni.

Ferma restando la disciplina vigente sull’occupazione degli spazi pubblici, è possibile autorizzare l’installazione di gazebo per attività di propaganda elettorale i quali, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno, possono essere identificati attraverso l’esposizione di una bandiera o altro simbolo del partito o del movimento politico rappresentato.

Silenzio elettorale

Dal giorno precedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

Data di scadenza

17-05-2024