Ordinanza Sindacale N.7 del 15/03/2025 – Polizia Locale: Prevenzione degli effetti del Favismo e limitazione nelle distanze per le Colture in Prossimità del Centro Abitato, Agglomerati di Case e Vie Pubbliche
12 Aprile 2025
Nel Comune di Scandriglia è fatto assoluto divieto di coltivazione di fave
– nel raggio di 300 metri in linea d’aria dalle abitazioni site in via Fonte della Valle
– nel raggio di 300 metri dalle dalle scuole elementari e medie di Scandriglia
Descrizione
IL SINDACO
PREMESSO CHE :
– ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati – il favismo è determinato da
un’alterazione genetica che codifica l’anomalia strutturale dell’enzima glucosio – 6 –
fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e
di conseguente crisi emolitica;
– i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea,
possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all’ingestione di legumi denominati
fave, ovvero anche alla sola percezione dell’odore delle medesime o all’inalazione
del loro polline durante il periodo dell’inflorescenza; che il fenomeno dell’inalazione
del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di
produzione delle fave; che nei casi di specie, l’intervento preventivo più efficace e
scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste
essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e nell’assenza di punti vendita
di fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati
dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;
– nel territorio comunale si realizzano coltivazioni di fave;
– è necessario vietare la coltivazione dei suddetti legumi entro almeno m. 300 di
raggio dall’immobile di abitazione usuale o posto di lavoro, o dal luogo di
frequentazione abituale dei cittadini affetti dal deficit di G6PD;
– pertanto, è necessario regolamentarne la vendita e la somministrazione, in
relazione alla pericolosità delle stesse per i cittadini predisposti al favismo, in
quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;
TENUTO CONTO CHE in merito al favismo – trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente
significative solo per alcune zone del territorio nazionale – nulla è stato previsto con disposizioni
generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali e pertanto si rende necessaria
l’adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i
cittadini predisposti al favismo;
CONSIDERARO che è pervenuta agli atti di questo Ente, una richiesta da parte di un cittadino residente in
Via Fonte della Valle del Comune di Scandriglia con la quale, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ha
dichiarato la presenza nel suo nucleo famigliare di una persona affetta da favismo, per cui ha chiesto
l’emissione di un provvedimento amministrativo teso alla salvaguardia della salute dei minori, nonché la
frequentazione assidua degli stessi presso le seguenti strutture pubbliche:
1.Via Fonte della Valle ( ove risulta ubicata l’abitazione di residenza del nucleo famigliare
del richiedente)
2.Scuola dell’infanzia Via Rieti n.__ nella Frazione di Ponticelli;
3.Scuole Elementari e Medie in V.le. Carducci del Capoluogo Comunale;
VISTO l’art. 13 della Legge 23-12-1978, n. 833;
VISTO l’art. 50 comma 4 del D.L.vo 18-8-2000, n. 267 – Testo unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
ORDINA:
1. Nel Comune di Scandriglia è fatto assoluto divieto di coltivazione di fave
– nel raggio di 300 metri in linea d’aria dalle abitazioni site in via Fonte della Valle come
evidenziato da apposita cartina topografica allegata alla presente
– ne raggio di 300 metri in linea d’aria, dalle scuole elementari e medie di Scandriglia, come
evidenziato da apposita cartina topografica allegata alla presente;
2. Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà
emanato apposito atto di revoca dell’Ordinanza in oggetto;
3. La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in
sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nella vendita ambulante, nelle aree pubbliche autorizzate, è
consentita a c o n d i z i o n e c h e venga reso noto con la seguente dicitura “Avviso per i
Cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo; in questo esercizio commerciale sono in vendita
(sono esposte) fave fresche”. Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto
bene in vista agli ingressi degli esercizi.
4. Che i proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra meglio specificato, rispetto ai luoghi
citati nei quali si intende tutelare l’incolumità, nei termini di 7 (sette) giorni dalla data della
presente Ordinanza, eliminino del tutto i tipi di coltura in questione;
5. In merito alle predette eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle
piantagioni di fave, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi
ottemperassero autonomamente, la polizia Locale e/o il servizio per l’igiene e sanità pubblica della
ASL competenti – anche singolarmente – sono autorizzati a inoltrare agli interessati
richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto.
6. In caso di inottemperanza accertata entro sette giorni dalla ricezione della predetta richiesta,
la polizia municipale e/o la ASL competente previo accordo tra di loro, procedono alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità
Giudiziaria una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l’eventuale
accertamento di danno alla salute di cittadini affetti da favismo.
7. Successivamente alla denuncia al Giudice Penale, quest’ultimo potrà emettere un provvedimento
di urgenza al fine di impedire il persistere della violazione amministrativa, eventualmente
consentendo all’Autorità Comunale di agire su beni privati.
8. L’inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita inoltre con
l’applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi del D.Lvo 267/2000
9. La Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine e la ASL, provvederanno alla verifica del rispetto della presente
Ordinanza;