Divieti e limitazioni per panifici, supermercati ed altre attività di generi alimentari.
8 Aprile 2020
Al fine di tutelare la salute pubblica e considerata l’emergenza epidemiologica in atto per la diffusione del virus covid-19 il Sindaco dispone quanto segue:
E’ fatto assoluto divieto ai titolari delle attività di panificazione di commercializzare, in riferimento ai prodotti da loro sfornati, alcun prodotto che non sia di prima necessità e, pertanto, è consentito loro di commercializzare esclusivamente prodotti quali, pane, grissini, biscotti, pane biscottato, taralli. Resta esclusa la vendita di prodotti di pasticceria cosiddetta fresca.
Inoltre i panifici, i supermercati e le altre attività di generi alimentari, riguardo ai prodotti dolciari, protranno commercializzare esclusivamente prodotti delle industrie alimentari con codice ATECO 10.