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FABBRICATI RURALI NON CENSITI
8 Marzo 2017
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’obbligo di accatastare i fabbricati rurali è scaduto il 30 Novembre 2012 ma ad oggi ancora numerosi fabbricati sono censiti al catasto terreni
I proprietari interessati sono invitati a presentare la dichiarazione di accatastamento potendo usufruire del ravvedimento operoso
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:
manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
manufatti isolati privi di copertura;
tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
L’elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile al seguente link
http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/ImmobiliRurali/motore.php?fase=0&pagina=