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FABBRICATI RURALI NON CENSITI

8 Marzo 2017

Pubblichiamo il comunicato stampa che abbiamo  ricevuto dall’Agenzia delle Entrate sui fabbricati rurali non censiti in catasto fabbricati.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che  l’obbligo di accatastare i fabbricati rurali è scaduto il 30 Novembre 2012  ma ad oggi ancora numerosi fabbricati sono censiti al catasto terreni
I proprietari interessati sono invitati a presentare la dichiarazione di accatastamento potendo usufruire del ravvedimento operoso

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:
 manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
 serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
 vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
 manufatti isolati privi di copertura;
 tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
 manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
 fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
 fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
L’elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile al seguente link

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/ImmobiliRurali/motore.php?fase=0&pagina=

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