Esplora contenuti correlati

n.5 – #fermiamoloinsieme – #iorestoacasaelaspesamiraggiunge

23 Marzo 2020

#fermiamoloinsieme – #rimaniacasa

Sommo, 23 marzo 2020

Ad integrazione e modifica di quanto già pubblicato nella giornata di ieri:

Successivamente alla pubblicazione  dell’ordinanza del Ministro della Salute e del DPCM della Presidenza del Consiglio avvenuta ieri, gli Enti locali non hanno al momento ricevuto dagli organi preposti alcuna delucidazione in merito alla disposizione normativa restrittiva della possibilità di spostamento al di fuori del proprio comune di residenza per altri motivi se non quelli lavorativi o di salute. 

Tuttavia riteniamo utile suggerire che, fermo restando che gli spostamenti sono consentiti sempre solo per motivi legati all’attività lavorativa, di assoluta urgenza o per motivi di salute, a chiarimento di quanto indicato nell’ordinanza del Ministro della Salute e del DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ieri, relativamente al divieto di spostamento con mezzi pubblici o privati in comuni diversi da quelli di residenza, è possibile consultare le FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto #iorestoacasa del 22 marzo (www.governo.it) , alla sezione SPOSTAMENTI, domanda 3 e 5, dove vengono date indicazioni e spiegazioni riguardo alla possibilità di spostarsi in altri comuni, diversi da quello di residenza,per fare la spesa.

E’ fondamentale autocertificare sempre il proprio spostamento, che deve essere motivato da  assoluta necessità.

Inoltre, riportiamo quanto modificato dall’ordinanza n.515 di Regione Lombardia riguardo anche alle strutture ricettive ad integrazione di quanto espresso nell’ordinanza reginale n.514:

“Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E’ altresì consentita nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Sono escluse da quanto previsto al presente punto 16 le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.

 

Il Sindaco

Paola Ferrari

 

In allegato DPCM 22 marzo 2020 – ordinanza Regione Lombardia n.515 – ordinanza Ministero della Salute e dell’Interno.