{"id":2134,"date":"2020-05-02T18:46:47","date_gmt":"2020-05-02T16:46:47","guid":{"rendered":"https:\/\/comunicacity.net\/sorianonelcimino\/?p=2134"},"modified":"2020-05-02T18:46:47","modified_gmt":"2020-05-02T16:46:47","slug":"nuova-ordinanza-del-sindaco-n-42-del-02-05-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comunicacity.net\/sorianonelcimino\/2020\/05\/02\/nuova-ordinanza-del-sindaco-n-42-del-02-05-2020\/","title":{"rendered":"Nuova Ordinanza del Sindaco n. 42 del 02\/05\/2020"},"content":{"rendered":"<p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale \u00e8 stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all\u2019insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;<\/p>\n<p>DATO ATTO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell\u2019emanazione da ultimo del DPCM 11\/3\/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e\/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e\/o lo scaglionamento dell\u2019accesso\u00a0 delle persone con modalit\u00e0 contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico.<\/p>\n<p>VISTO il DPCM 01\/03\/2020 VISTO il DPCM 04\/03\/2020 VISTO il DPCM 08\/03\/2020 VISTO il DPCM 09\/03\/2020 VISTO il DPCM 11\/03\/2020 VISTO il DPCM 22\/03\/2020 VISTO il DPCM 01.04.2020 VISTO il DPCM 10.04.2020 VISTO il DPCM 27.04.2020 VISTO il D.M. 25.03.2020<\/p>\n<p>VISTA l\u2019ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante \u201cUlteriori misure<\/p>\n<p>urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u2019intero territorio nazionale\u201d, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 73 del 20 marzo 2020;<\/p>\n<p>VISTA l\u2019ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28\u00a0 marzo 2020, con cui \u00e8 stato disciplinato l\u2019ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;<\/p>\n<p>VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui \u00e8 stato modificato l\u2019elenco dei codici di cui all\u2019allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;<\/p>\n<p>VISTA la successiva dichiarazione dell\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 dell\u2019 11 marzo 2020 con la quale l\u2019epidemia da COVID-19 \u00e8 stata valutata come \u201cpandemia\u201d in considerazione dei livelli di diffusivit\u00e0 e gravit\u00e0 raggiunti a livello globale;<\/p>\n<p>VISTA L\u2019Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6\/03\/2020, dell\u2019 8\/3\/2020, dell\u201911.03.2020,del 17.03.2020, del 18.03.2020,del 19.03.2020, del 20.03.2020,del 26.03.2020, del 09.04.2020, del 13.04.2020, del 15.04.2020, del 18.04.2020, del<\/p>\n<p>24.04.2020, ;<\/p>\n<p>RICHIAMATE le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell\u201911.03.2020, nr.24 del 12\/03\/2020,nr. 28 del 14.03.2020, nr.30 del 18.03.2020, nr.31 del 20.03.2020, nr.32 del 23.03.2020, nr. 33 del 26.03.2020, nr.34 del 07.04.2020, nr.35 del<\/p>\n<p>15.04.2020 e nr. 36 del 16.04.2020;<\/p>\n<p>ATTESO CHE in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell\u2019art. 32 della L. 833\/78 e dell\u2019art. 117 del D.Lgs. 112\/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunit\u00e0 locale nell\u2019ambito del territorio comunale;<\/p>\n<p>PREMESSO ALTRESI\u2019 CHE con le citate ordinanze sindacali avente ad oggetto \u201cUlteriori disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID- 19\u201d veniva prevista :<\/p>\n<p>La sospensione di qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche;<br \/>\nLa chiusura dei cimiteri comunali;<br \/>\nLa chiusura di tutti i parchi pubblici (il PARCO DELLA MANDRIA sito in Via Alcide De Gasperi; il PARCO DEI \u201cTIRA BACI\u201d sito in via Achille Grandi, il PARCO DELLE PAPERELLE sito in via della Stazione, il PARCO DEL MILITE IGNOTO e il PARCO DELLE RIMEMBRANZE siti in Piazza della Repubblica);<\/p>\n<p>Sul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, ogniqualvolta ci si trovi in un esercizio commerciale, in ufficio aperto al pubblico o in qualunque altro luogo chiuso diverso dall\u2019abitazione privata, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere s\u00e9 stesso e gli altri dal contagio, ed in particolare \u00e8 obbligatorio tenere coperti naso e bocca utilizzando qualunque mezzo o, se disponibili, facendo uso di mascherine;<br \/>\nvietato abbandonare nel territorio comunale mascherine e guanti in lattice;<\/p>\n<p>l\u2019 obbligo di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale, attraverso l\u2019utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei. Che tali attivit\u00e0 debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti;<br \/>\nl\u2019invito alla cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al corretto stato igienico degli ambienti domestici e\/o lavorativi interni ed esterni attraverso l\u2019utilizzo di prodotti efficaci ed a norma;<br \/>\nl\u2019obbligo, a tutti coloro, preventivamente autorizzati dalle autorit\u00e0 preposte, che dovessero dimorare, anche temporaneamente, presso il territorio del Comune di Soriano nel Cimino provenienti da altro Comune, anche se asintomatiche, a comunicarlo immediatamente al Comune di Soriano nel Cimino a mezzo pec: puntocomunesoriano.it e saranno sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all\u2019isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l\u2019abitazione<br \/>\nl\u2019obbligo che l\u2019attesa per l\u2019ingresso agli esercizi commerciali sia effettuata secondo la modalit\u00e0 della cosiddetta \u201cfila indiana\u201d con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 ml, agevolando, inoltre, il deflusso delle persone dallo stesso esercizio commerciale; dimora<br \/>\nche gli esercenti commerciali, di cui all\u2019allegato del DPCM 11.03.2020, agevolino l\u2019ingresso delle persone con disabilit\u00e0 motorie;<\/p>\n<p>CONSIDERATO CHE in data 27\/4\/2020 \u00e8 stato pubblicato il D.P.C.M. del 26\/4\/2020 recante ulteriori misure per il contenimento della diffusione del virus \u201cCOVID-19\u201d che entreranno in vigore dal 4\/5 fino al 17\/5\/2020<\/p>\n<p>RITENUTO CHE, in virt\u00f9 dell\u2019ultimo DPCM sopra richiamato, apportare delle modifiche alle ordinanze sindacali sopra richiamate;<\/p>\n<p>DATO ATTO che l\u2019attuale situazione richiede ancora il permanere di alcune azioni di eccezionalit\u00e0 ed urgenza al fine della tutela della sanit\u00e0 pubblica;<\/p>\n<p>DATO ATTO CHE le misure adottate con la presente ordinanza non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell\u2019epidemia;<\/p>\n<p>VISTO l\u2019art. 50 del D.Lgs. 267\/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti<\/p>\n<p>SI DA ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;<br \/>\n<strong>ORDINA<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. \u00a0\u00a0 Con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17.05.2020:<\/strong><br \/>\nla riapertura dei Cimiteri Comunali;<br \/>\nla possibilit\u00e0 di poter accedere ad esercizi commerciali di cui all\u2019allegato del DPCM dell\u201911.03.2020 e del DPCM del 10.04.2020 siti anche in Comuni limitrofi per coloro che dimostrino che il proprio luogo di domicilio o di residenza si trovi ad una distanza inferiore rispetto a quelli presenti nel Comune di Soriano nel Cimino;<br \/>\nl\u2019attivit\u00e0 di ristorazione oltre che con la modalit\u00e0 di consegna a domicilio potr\u00e0 essere consentita anche con la modalit\u00e0 con asporto, fermo restando l\u2019obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all\u2019interno del locale e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi nel rispetto di quanto disposto dal D.P.C.M. 26\/4\/2020.<br \/>\nal fine di contenere il virus e\/o la sua propagazione , si dispone l\u2019isolamento ed alla sorveglianza sanitaria anche per i congiunti e residenti all\u2019interno della stessa abitazione della persone positiva al COVID-19 fino a che il soggetto positivo risulti negativizzato e che gli stessi congiunti e residenti siano sottoposti ad accertamenti con i sistemi convenzionali di indagine;<\/p>\n<p><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0 Di confermare i seguenti divieti, obblighi e prescrizioni:<\/strong><\/p>\n<p>La sospensione di qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche;<br \/>\nLa chiusura di tutti i parchi pubblici (il PARCO DELLA MANDRIA sito in Via Alcide De Gasperi; il PARCO DEI \u201cTIRA BACI\u201d sito in via Achille Grandi, il PARCO DELLE PAPERELLE sito in via della Stazione, il PARCO DEL MILITE IGNOTO e il PARCO DELLE RIMEMBRANZE siti in Piazza della Repubblica);<br \/>\nSul territorio del Comune di Soriano nel Cimino, ogni qualvolta ci si trovi in un esercizio commerciale, in ufficio aperto al pubblico o in qualunque altro luogo chiuso diverso dall\u2019abitazione privata, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere s\u00e9 stesso e gli altri dal contagio, ed in particolare \u00e8 obbligatorio tenere coperti naso e bocca utilizzando qualunque mezzo o, se disponibili, facendo uso di mascherine;<br \/>\nvietato abbandonare nel territorio comunale mascherine e guanti in lattice;<\/p>\n<p>l\u2019 obbligo di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale, attraverso l\u2019utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei. Che tali attivit\u00e0 debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti;<br \/>\nl\u2019invito alla cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al corretto stato igienico degli ambienti domestici e\/o lavorativi interni ed esterni attraverso l\u2019utilizzo di prodotti efficaci ed a norma;<br \/>\nl\u2019obbligo, a tutti coloro, preventivamente autorizzati dalle autorit\u00e0 preposte, che dovessero dimorare, anche temporaneamente, presso il territorio del Comune di Soriano nel Cimino provenienti da altro Comune, anche se asintomatiche, a comunicarlo immediatamente al Comune di Soriano nel Cimino a mezzo pec: puntocomunesoriano.it e saranno sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all\u2019isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l\u2019abitazione<br \/>\nl\u2019obbligo che l\u2019attesa per l\u2019ingresso agli esercizi commerciali sia effettuata secondo la modalit\u00e0 della cosiddetta \u201cfila indiana\u201d con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 ml, agevolando, inoltre, il deflusso delle persone dallo stesso esercizio commerciale;<br \/>\nvietato effettuare acquisti di beni di prima necessit\u00e0 in un numero superiore a 1 (uno) componente a nucleo famigliare presso gli esercizi autorizzati alla\u00a0 vendita<\/p>\n<p>che gli esercenti commerciali, di cui all\u2019allegato del DPCM dell\u201911.03.2020 e del DPCM del 10.04.2020, agevolino l\u2019ingresso delle persone con disabilit\u00e0 motorie;<\/p>\n<p><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0 Ai sensi del DPCM del 26.04.2020<\/strong><\/p>\n<p>SI RICORDA CHE<\/p>\n<p>sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purch\u00e9 venga rispettato il divieto di assembramento e ildistanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, \u00e8 fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; \u00e8\u00a0 in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;<br \/>\ni soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5\u00b0 C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;<br \/>\n\u00e8 fatto divieto assoluto di mobilit\u00e0 dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;<\/p>\n<p>d.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00e8 fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilit\u00e0 ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessit\u00e0;<\/p>\n<p>\u00e8 vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;<br \/>\nnon \u00e8 consentito svolgere attivit\u00e0 ludica o ricreativa all\u2019aperto; \u00e8 consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone autosufficienti, attivit\u00e0 sportiva o attivit\u00e0 motoria, purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l\u2019attivit\u00e0 sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivit\u00e0;<br \/>\nsono sospese le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0 individuate nell\u2019allegato 1, sia nell\u2019ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell\u2019ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purch\u00e9 sia consentito l\u2019accesso alle sole predette attivit\u00e0. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivit\u00e0 svolta, i mercati, salvo le attivit\u00e0 dirette alla vendita di soli\u00a0 generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;<br \/>\nsono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 la ristorazione con asporto fermo restando l\u2019obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all\u2019interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;<br \/>\nsono sospese le attivit\u00e0 inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)<br \/>\nsono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all\u2019interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonch\u00e9 nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;<br \/>\nsono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o<br \/>\nsono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d\u2019esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entit\u00e0, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi\u00a0 \u00e8 sospesa ogni attivit\u00e0; l\u2019apertura dei luoghi di culto \u00e8 condizionata all\u2019adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l\u2019esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone,\u00a0 con funzione da svolgersi preferibilmente all\u2019aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;<\/p>\n<p>sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all\u2019art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<br \/>\nsono sospese le attivit\u00e0 di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l\u2019erogazione delle\u00a0 prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;<br \/>\nl\u2019accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalit\u00e0 e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, \u00e8 limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che \u00e8 tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;<br \/>\nFerme restando le disposizioni sopra richiamate, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, \u00e8 tenuto, ai fini dell\u2019accesso al servizio, a consegnare al vettore all\u2019atto dell\u2019imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l\u2019indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: o motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM;<\/p>\n<p>indirizzo completo dell\u2019abitazione o della dimora in Italia dove sar\u00e0 svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verr\u00e0 utilizzato per raggiungere la stessa;<br \/>\nrecapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l\u2019intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento<\/p>\n<p>Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalit\u00e0 di cui sopra, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all\u2019isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l\u2019abitazione o la dimora preventivamente indicata all\u2019atto dell\u2019imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate\u00a0 a segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.<br \/>\nFerme restando le disposizioni di cui sopra, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolger\u00e0 il periodo di sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all\u2019isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l\u2019abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.<br \/>\nNell\u2019ipotesi di cui al punto precedente, ove non sia possibile raggiungere l\u2019abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalit\u00e0 e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.<\/p>\n<p><strong>INFORMA<\/strong><\/p>\n<p>La popolazione e tutte le persone in transito nel territorio comunale che le Forze dell\u2019Ordine sono munite di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea;<\/p>\n<p>Si raccomanda infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o quello della Regione Lazio nr. 800118800 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quale febbre, tosse, difficolt\u00e0\u00a0 respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.<\/p>\n<p><strong>INVITA<\/strong><\/p>\n<p>i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettivit\u00e0, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19<br \/>\n<strong>DISPONE<\/strong><\/p>\n<p>La validit\u00e0 della presente ordinanza con effetto dal 04.05.2020 e fino al 17.05.2020 fermo restando che siano emanate nuove disposizioni dallo Stato o dalla Regione Lazio le quali pongano in contrasto il provvedimento in trattazione<\/p>\n<div id='wpba_attachment_list' class=''>\n<div class='ui list'><h3 style=\"display:none;\">\ud83d\udcce Allegati<\/h3><ul><li><a id=\"wpba_attachment_list_2136\" class=\"y-skip-href item\" href=\"https:\/\/comunicacity.net\/sorianonelcimino\/wp-content\/uploads\/sites\/46\/2020\/05\/Ordinanza-del-02-maggio-2020.pdf\" onclick=\"window.open('https:\/\/comunicacity.net\/sorianonelcimino\/wp-content\/uploads\/sites\/46\/2020\/05\/Ordinanza-del-02-maggio-2020.pdf', '_system'); return false;\"><i class='icon attachment'><\/i>Ordinanza del 02 maggio 2020<\/a><\/li>\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale \u00e8 stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":84,"featured_media":2135,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-2134","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sanita"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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