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DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA PUBBLICA PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI E IGIENICO SANITARI

16 Giugno 2017

 

A seguito della richiesta avanzata da Acea Ato2, gestore del servizio idrico cittadino, il Sindaco Giuseppe Proietti ha firmato una ordinanza che, fino a nuove disposizioni, vieta l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete pubblica per scopi diversi da quelli domestici e igienico sanitari.

“Il periodo autunnale e invernale 2016 appena trascorso, nonché tutto il 2017 fino ad oggi, è stato caratterizzato da modeste precipitazioni sul versante laziale degli Appennini, largamente inferiori a quelle storiche di periodo – ha comunicato il gestore in data 19 maggio -. Di conseguenza le fonti di approvvigionamento alimentanti i grandi acquedotti gestiti da Acea Ato2 hanno già subito una riduzione significativa delle portate addotte ed è del tutto ragionevole attendersi, qualora dovesse malauguratamente perdurare il periodo siccitoso, un’ulteriore diminuzione degli apporti con possibili effetti sulla continuità del servizio idrico, a maggiore ragione tenuto conto dell’approssimarsi del periodo estivo caratterizzato da un maggiore fabbisogno idropotabile”.

Poi il 30 maggio, considerato il perdurare della siccità e l’aumento delle temperature atmosferiche, Acea Ato2 ha richiesto l’emissione dell’ordinanza sindacale.

Pertanto è stato disposto l’assoluto divieto di utilizzo dell’acqua potabile proveniente dalla rete pubblica nei seguenti casi: per irrigazione di qualsiasi natura, in particolare di orti, giardini o simili; per riempimento di ogni tipo di piscina, anche esterna, mobile o da giardino; per qualunque uso ludico o che non sia legato ad un servizio personale, igienico sanitario. I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici e per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell’uso di acqua potabile.

Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.

L’amministrazione comunale invita comunque i cittadini, anche nell’utilizzo domestico quotidiano, ad osservare buone pratiche per il risparmio della risorsa idrica, evitando sprechi e usi inappropriati.

OGGETTO: Divieto di utilizzo delle risorse idriche per scopi diversi da quello domestico, igienico/sanitario.


ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

  • DATO ATTO che la disponibilità di risorse naturali del pianeta è in forte diminuzione e l’acqua potabile è considerata una risorsa preziosa per la popolazione;
  • CONSIDERATA la necessità di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini durante il periodo estivo;
  • PRESO ATTO che si rende necessaria una limitazione del consumo di acqua potabile, per far fronte alle emergenze idriche;
  • CONSIDERATA la necessità di prevenire i gravi inconvenienti derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, in particolare nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre;
  • RITENUTO quindi di dover contrastare con assoluta decisione ogni possibile spreco superfluo, rispetto alle prioritarie esigenze d’igiene, d’uso e di servizio domestico;
  • PRESO ATTO che un corretto uso delle risorse naturali costituisce attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, ritenendo altresì che l’acqua, elemento essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da ogni forma di spreco;
  • RITENUTO, quindi, di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo d’acqua potabile per uso extra domestico, nel periodo estivo (giugno – settembre);
  • VISTA la nota del 19.05.2017, con la quale la Soc. ACEA Ato2 S.p.A. comunica che “ il periodo autunnale e invernale 2016 appena trascorso, nonché tutto il 2017 fino ad oggi, è stato caratterizzato da modeste precipitazioni sul versante laziale degli Appennini, largamente inferiori a quelle storiche di periodo. Di conseguenza le fonti di approvvigionamento alimentanti i grandi acquedotti gestiti da Acea Ato2 hanno già subito una riduzione significativa delle portate addotte ed è del tutto ragionevole attendersi, qualora dovesse malauguratamente perdurare il periodo siccitoso, un’ulteriore diminuzione degli apporti con possibili effetti sulla continuità del servizio idrico, a maggiore ragione tenuto conto dell’approssimarsi del periodo estivo caratterizzato da un maggiore fabbisogno idropotabile” 
  • VISTA la nota prot. n.1725558/p del 30.05.2017 trasmessa dalla Soc. ACEA Ato2 S.p.A. ed acquisita in atti al prot. n.27712 del 30.05.2017, con la quale è stata richiesta l’emissione di una ordinanza sindacale per la proibizione degli usi impropri dell’acqua potabile, considerato il perdurare della siccità e l’aumento delle temperature atmosferiche;
  • VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di poteri e prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti, a tutela dell’interesse e della incolumità pubblica;
  • VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e delle ordinanze sindacali;

ORDINA

a tutta la popolazione, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate,

L’ASSOLUTO DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE PROVENIENTE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE COMUNALE nei seguenti casi:

–          per irrigazione di qualsiasi natura, in particolare di orti, giardini o simili;

–          per riempimento di ogni tipo di piscina, anche esterna, mobile o da giardino;

–          per qualunque uso ludico o che non sia legato ad un servizio personale, igienico sanitario;


ED ORDINA ALTRESÍ

–          che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici e per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell’uso di acqua potabile.


DISPONE

  • che siano escluse dal presente atto le operazioni di annaffiamento dei giardini pubblici, parchi ad uso pubblico ed aree cimiteriali (qualora l’organizzazione del servizio non consenta l’annaffiamento in orario notturno), nonché i servizi pubblici di igiene urbana;
  • che venga applicata una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in caso di violazione dei divieti posti con il presente atto;
  • di incaricare la Soc. ACEA Ato2 S.p.A., anche congiuntamente con il personale della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare l’uso corretto dell’acqua potabile;

(…)

La mancata ottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza comporterà la violazione dell’art.650 del codice penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio entro i termini perentori di 60 giorni, oppure ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.  Entrambi i termini decorrono dalla data di notifica dell’atto o piena conoscenza o conoscibilità della presente Ordinanza.

Tivoli, 16 giugno 2017