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PREVENZIONE INCENDI E TUTELA AMBIENTALE: OBBLIGO DISERBO E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2018

13 Giugno 2018

 

Da venerdì 15 giugno entra in vigore l’ordinanza per la prevenzione incendi e per la tutela ambientale per l’estate 2018. Attenzione ai divieti di accendere fuochi e agli obblighi relativi al diserbo e alla pulizia dei fondi.

Di seguito un estratto del testo dell’ordinanza:

IL SINDACO

  • Premesso che periodicamente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato d’incuria e abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, siti sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant’altro;
  • Preso atto che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell’incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro nei campi;
  • Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all’interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità;
  • Tenuto conto che, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, per il potenziale innesco di incendi; (…)

ORDINA

ai singoli privati e agli enti pubblici e privati, in qualità di:

  • proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;
  • detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali;
  • responsabili di cantieri edili e stradali;
  • amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
  • proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all’aperto,
  • gestori di cabine elettriche;
  • proprietari di aree inedificate in genere;

ciascuno per le rispettive competenze,

  1. di procedere alla manutenzione delle aree, mediante lo sfalcio delle erbe infestanti (ovvero all’aratura) e la manutenzione di siepi ed alberature esistenti, tenendole sempre sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto (detriti, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, ecc.);
  2. di provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione di trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi e altri agenti infestanti;
  3. di evitare, sia sul suolo pubblico che privato, la produzione e/o il mantenimento di ristagni d’acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d’acqua permanenti per più di una settimana, senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
  4. di sottoporre i pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie, dei tetti e dei piazzali privati a periodici trattamenti larvicidi;
  5. di provvedere, nei campi a confine con strada, a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di ampiezza non inferiore a 5 metri lineari, priva di vegetazione;
  6. di provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio non inferiore a 10 metri lineari;
  7. di provvedere a regolare le siepi vive, in modo che non restringano la sede stradale libera e non danneggino il manto stradale;
  8. di provvedere a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, al fine di garantire la visibilità lungo la viabilità ed evitare i conseguenti pericoli per l’incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve, avendo cura di contenere siepi e ramaglie come prescritto dal codice della strada;
  9. di rimuovere dai fondi confinanti con viabilità di qualsiasi natura le pietre e i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse;
  10. di provvedere a trasportare tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte presso centri  di raccolta e smaltimento autorizzati per legge; sarà consentita la bruciatura di detti materiali,  sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla-osta di questo comune e solo al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre);
  11. NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE, stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, il divieto di bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali, provinciali ed i tratti autostradali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;
  12. NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE, il divieto, ai sensi dell’art.10 comma 5 della legge 353 del 21/11/2000, di tutte le azioni e le attività che potrebbero provocare, anche solo potenzialmente, l’innesco di un incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o, comunque, per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

I soggetti di cui al punto 1, dovranno provvedere all’assolvimento delle prescrizioni succitate entro il giorno 15/06/2018. Da tale data inizieranno i controlli da parte del Corpo di Polizia Locale per vigilare sullo stato dei luoghi e, in caso di violazioni, saranno emanati i provvedimenti amministrativi come di seguito esplicitati.

DISPONE

che chiunque violi la presente ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate:

TABELLA DELLE SANZIONI
A. In caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da €.169,00 a €.680,00, determinata ai sensi dell’art.29, comma 3, del Codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell’art. 195 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.
B. In caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali, come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione amministrativa  pecuniaria pari ad €.250,00.
C. In caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell’art.255 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da €.300,00 a €.3.000,00.  Se  l’abbandono  riguarda  rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
D. In caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendi durante il periodo dal 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a  €.1.032,00 e non superiore ad €.10.329,00, ai sensi dell’art.10 comma 5 della L. 353 del 21.11.2000.

Al personale del Comando Polizia locale, in collaborazione con le altre autorità, al fine dell’osservanza del  dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti:

  1. il controllo del territorio comunale;
  2. il rispetto dell’osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
  3. l’irrogazione delle sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento;
  4. l’inoltro di denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.650 del C.P. a carico degli inadempienti.

In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l’irrogazione delle sanzioni previste, l’Amministrazione si riserva di procedere all’esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.LGS 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. 24/11/1971, n. 1.199.

 

TIVOLI,  4 maggio 2018  
  IL SINDACO

Giuseppe PROIETTI