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GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DI PICCOLI TRATTENIMENTI PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI NEL COMUNE DI TIVOLI

4 Luglio 2018

NORMATIVA

La  disciplina dell’esercizio delle attività, quali piccoli trattenimenti ed altre attività di svago complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, è necessaria al fine di garantire in ogni caso il rispetto dell’ordine,  della sicurezza e della quiete pubblica.

L’articolo 13 del decreto legge 9.02.2012  n. 5  (Decreto Monti) convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei RR. DD. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e 635/1940 (Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S.); in particolare, è abrogato l’articolo 124, secondo comma, del Regolamento TULPS, il quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall’art 86.

Ne consegue che non è più necessario ottenere licenza  di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti di vario tipo eseguiti con carattere di temporaneità e accessorietà presso pubblici esercizi.

 

DEFINIZIONE DI PICCOLO TRATTENIMENTO

Si tratta di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l’apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo.

Per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l’esecuzione di musica dal vivo senza lo svolgimento di attività danzante offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre per piccolo trattenimento musicale e non locale di pubblico spettacolo, l’attività deve essere svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

 

  1. a) Utilizzo degli spazi. L’attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell’ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell’esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale.

 

  1. b) Ingresso gratuito. L’ingresso all’esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alla precedente lettera a) , indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento.

 

  1. c) Divieto di maggiorazione dei prezzi. E’ vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall’esercizio.

 

  1. d) Divieto di pubblicizzazione dell’evento e partecipazione complessi musicali di fama. E’ vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l’attività di somministrazione. Non possono essere svolti concerti di complessi musicali noti.

 

  1. e) Complementarietà dell’attività di spettacolo e trattenimento. L’attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine debbono essere osservate le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

 

Qualora si intenda effettuare attività di intrattenimento musicale all’esterno del proprio locale sul plateatico già in concessione, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata, le diffusioni sonore non potranno superare il limite di 20 (venti) giornate nell’arco dell’anno e dovranno impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie a non pregiudicare il riposo e la quiete dei residenti, nonché la vivibilità nelle aree interessate, in un’ottica di tutela della salute pubblica e nel rispetto delle seguenti regole: – specifico contenimento delle emissione sonore e del volume della musica entro un ragionevole limite di accettabilità e comunque nei limiti previsti dal vigente “Regolamento comunale per le attività rumorose”.

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  previste  dalle  leggi  di  settore,  l’autorizzazione all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande consente anche l’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo.

Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso i pubblici esercizi è, quindi, liberalizzato nel rispetto dell’ordine,  della sicurezza e della quiete pubblica.

È fatto  comunque  salvo  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico, e in particolare per la realizzazione dei piccoli trattenimenti è obbligatorio predisporre  la  “relazione  di  impatto acustico” redatta da un tecnico abilitato come disposto dal regolamento comunale per la disciplina delle  attività  rumorose,  approvato  con  D.C.C.  n.  27  del  27.05.2004,  e  s.m.i.. Tale  documentazione deve  essere  trasmessa  al  Servizio  Ambiente e al Servizio Attività  Produttive  prima  dell’inizio dell’attività  di  piccolo trattenimento (7 gg. prima dell’evento)  e  deve  essere  tenuta  dal  titolare  dell’attività  stessa  a  disposizione  delle  autorità  di controllo, cosi come previsto dal Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. (art. 7 – L.R. 29.11.2006, N°21) approvato  con  D.C.C.  n.  26  del  28.05.2009.

 

TEMPI E ORARI:

Dalla domenica al giovedì dalle ore 18,30 alle ore 23.

Dal venerdì al sabato dalle ore 18,30 alle ore 24.

ALTRI TRATTENIMENTI

Gli intrattenimenti musicali diversi da quanto indicato nel presente documento, sono classificati come attività di pubblico spettacolo il cui esercizio è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale, ai sensi delle disposizioni vigenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e Regolamento di esecuzione, previa acquisizione del prescritto parere della competente Commissione Tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ove prevista.

 

 

Tivoli, 27.06.2018                                   a cura dell’Ufficio Attività Produttive