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Sono stati stanziati dalla Regione Lazio 20 Milioni di Euro destinati a Misure a Fondo perduto con riferimento al settore Turistico

13 Maggio 2020

MISURA 1

Rivolto a Strutture Alberghiere, Extralberghiere e all’Aria aperta, attive nel Lazio, di cui alle tipologie di seguito indicate, gestite in forma imprenditoriale, che hanno subito danni dall’emergenza Covid 19 per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività ricettiva stessa.

Il contributo previsto, a fondo perduto, fino ad un massimo di:

  • Alberghi o hotel 4 e 5 stelle € 8.000,00;
  • Alberghi o hotel 3 stelle € 6.000,00;
  • Alberghi o hotel 1 e 2 stelle € 4.000,00;
  • RTA, Hostel o Ostelli, Campeggi e Villaggi Turistici € 3.000,00;
  • Country house o Residenze di campagna e Affittacamere/Guest house € 1.000,00.

Requisiti di accesso alla misura:

Le imprese destinatarie:

1. devono essere iscritte al Registro delle Imprese;

2. devono essere iscritte sulle specifiche banche dati regionali del Turismo;

3. devono essere autorizzate all’esercizio dell’attività ricettiva ai sensi della L.R. n. 13/2007 e ss.mm. e dei relativi Regolamenti regionali attuativi n. 17/2008 e ss.mm. (Strutture alberghiere), n. 8/2015 e ss.mm. (Strutture extralberghiere) e n. 18/2008 e ss.mm. (Strutture all’aria aperta);

4. non devono aver richiesto ed ottenuto per l’annualità 2020, l’attribuzione di altro analogo contributo a fondo perduto, da parte della stessa Regione Lazio, dello Stato, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;

5. non dovevano trovarsi in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione) al 31 dicembre 2019, mentre devono attestare di trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell’epidemia di COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività;

6. non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

7. non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

8. devono impegnarsi a destinare il bonus contributo anche per le spese di riavvio dell’attività, di pulizia, ed eventuale sanificazione dei locali;

9. devono essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

MISURA 2

Erogazione di un Bonus contributo, a fondo perduto, fino ad un massimo di € 1.500,00 per impresa. Le risorse stanziate ammontano a 3 Milioni e sono destinate a le Agenzie di Viaggi e Turismo (tra cui tour operator), autorizzati alla data del 6/4/2020, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 e del R.R. 19/2008,

a svolgere congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attività:

a) la produzione e l’organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, anche con sistemi

totalmente o parzialmente informatici;

b) l’intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla

lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;

Qualora l’Agenzia operi anche attraverso filiali, il sostegno è corrisposto comunque per una sola sede.

Requisiti di accesso alla misura:

Le imprese destinatarie:

1. devono essere iscritte al Registro delle Imprese;

2. devono essere autorizzate all’esercizio dell’attività ai sensi della L.R. n.13/2007 e del R.R. 19/2008 ed iscritte all’elenco delle Agenzie di viaggi e turismo alla data del 6 aprile 2020;

3. devono avere attiva la sede operativa principale nel territorio della regione Lazio;

4. devono essere in regola con il rinnovo della polizza assicurativa di Responsabilità Civile (ai sensi dell’art. 33, comma 1, della Legge della Regione Lazio n. 13/2007) e della polizza assicurativa o fideiussoria/adesione a fondo di garanzia per il rimborso, in caso di insolvenza o fallimento di intermediario/ 79/2011 e ss.mm.ii.);

5. non devono aver richiesto ed ottenuto per l’annualità 2020, l’attribuzione di altro analogo contributo a fondo perduto, da parte della stessa Regione Lazio, dello Stato, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;

6. non dovevano trovarsi in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione) al 31 dicembre 2019, mentre devono attestare di trovarsi in una situazione di difficoltà, successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività;

7. non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

8. non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

9. devono impegnarsi a destinare il bonus contributo anche per le spese di riavvio dell’attività, di pulizia, ed eventuale sanificazione dei locali;

10. devono essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di Lavoro.

 

MISURA 3

Erogazione di un bonus-contributo, una tantum a fondo perduto, pari a un massimo di € 600,00, a favore delle Strutture Extralberghiere a gestione non imprenditoriale, che abbiano ottemperato agli obblighi di registrazione – alla data del 6 aprile 2020 – sia sul Sistema informativo RADAR (Raccolta Dati Regionali) sia sulla Banca dati regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere e che, quindi, siano in possesso del prescritto Codice identificativo regionale (CISE). Le risorse stanziate ammontano a 2 Milioni di Euro.

Potranno accedere al bonus-contributo i titolari delle seguenti Strutture ricettive Extralberghiere, a gestione prevalentemente non imprenditoriale in possesso

del Codice identificativo Regionale alla data del 6 aprile 2020:

  • Case e Appartamenti per vacanze
  • Bed & Breakfast (
  • Ostelli per la gioventù
  • Case per ferie
  • Rifugi montani e Rifugi escursionistici, Case del Camminatore

Requisiti di accesso alla misura:

I destinatari dell’aiuto:

1. devono essere autorizzati all’esercizio dell’attività ricettiva ai sensi della L.R. n.13/2007 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento regionale attuativo n. 8/2015 e

ss.mm.ii.;

2. devono aver ottemperato all’obbligo – alla data del 6 aprile 2020 – di registrazione sia sul Sistema informativo RADAR (Raccolta Dati Regionali) sia sulla Banca dati regionale e devono essere quindi in possesso del prescritto Codice identificativo regionale (CISE);

3. non devono essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

4. devono impegnarsi a destinare il bonus contributo anche per le spese di riavvio dell’attività, di pulizia, ed eventuale sanificazione dei locali.

ALLEGATI

Testo integrale con modulo

 

PER INFO:  https://www.slideshare.net/RegioneLazio/la-regione-vicina