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Ordinanza di tutela per i soggetti affetti da favismo: restrizioni per chi vende e coltiva fave

24 Febbraio 2022

Ai sensi della Legge n. 833 del 1978 il Comune di Tivoli ha emesso un’ordinanza per tutelare i soggetti affetti da favismo, per i quali il solo contatto con le fave o l’inalazione dei loro pollini può causare crisi tali da mettere in pericolo la vita. Vietato coltivarle all’interno dei centri abitati, in particolare di Tivoli, Tivoli Terme, Villa Adriana, Campolimpido, zona Arci, nonché entro 300 metri in linea d’aria dall’ultima casa dell’aggregato urbano.

Non sarà possibile coltivarle nelle zone ricadenti nel raggio di 300 metri linea d’aria dalle abitazioni delle persone affette da favismo. Quindi l’area compresa tra via Empolitana, lato sinistro, fosso Empiglione, fiume Aniene fino al confine con Castel Madama, via degli Acquedotti, via dei Ruderi romani, via Empolitana lato destro, fosso Empiglione fino al confine con Castel Madama. E ancora via Mascagni, via Verdi, via Cesurni, via Casal Bellini primo tratto (comprese le traverse a sinistra dell’intersezione con via Favale fino a dove è ubicato il fontanile), via Bernini e vie limitrofe fino al civico 20 di via Favale e l’area compresa nella zona di via Leonini, via Melograno, via Campolimpido, via Favale, via Carlo Borromeo e via Casal Bellini. Il divieto scatta inoltre entro 300 metri in linea d’aria dalle strutture utilizzate dal pubblico, cioè ospedali e strutture sanitarie, scuole, istituti residenziali per minori e anziani, edifici pubblici, compresi il cimitero, impianti sportivi, uffici postali e luoghi di culto, caselli autostradali, ristoranti e luoghi di divertimento e svago. In queste aree, eventuali colture di fave in atto dovranno essere eliminate immediatamente o entro dieci giorni dalla data di affissione pubblica dell’ordinanza.

Nelle zone non soggette a divieto i cittadini e le attività per la somministrazione di alimenti sono chiamati a segnalare la presenza di fave mediante appositi cartelli ben esposti. I commercianti che vendono fave fresche, sia nei negozi che in forma ambulante, oltre ad esporre il cartello, dovranno confezionarle in contenitori chiusi.

Il favismo, che si caratterizza per un deficit dell’enzima G6PD, può provocare crisi emolitiche collegate all’ingestione o inalazione di sostanze presenti nelle fave. Chiunque ne sia affetto può darne segnalazione tramite il medico di base o specialista o medico della ASL, presentando richiesta documentata al servizio per l’Igiene Pubblica e Ambientale della ASL. Quest’ultimo avrà cura di trasmettere la documentazione all’Amministrazione Comunale, la quale provvederà a estendere il divieto di coltivazione di fave per un raggio di almeno 300 metri dall’abitazione del soggetto affetto da favismo.