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Tassa Rifiuti

Tari Imposta Rifiuti Urbani

Nel 2014 la TARI (Tassa Rifiuti) ha sostituito la TARES (Tassa sui Rifiuti e sui Servizi), tributo pagato nel 2013. Il nuovo tributo prevede lo stesso sistema di tassazione delle utenze, sia domestiche che non domestiche e mantiene la suddivisione in:

  • –  quota fissa a copertura dei costi fissi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
  • –  una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti.Il pagamento del tributo viene calcolato per differenza tra quanto dovuto per l’intero anno 2014 con le tariffe vigenti e quanto già versato con il precedente acconto del 70% (rate scadute ad agosto e a settembre) L’ASA TIVOLI SpA, in qualità di soggetto gestore del tributo per conto del Comune di Tivoli, invierà l’avviso del SALDO 2014, con allegato il Mod. F24, semplificato e precompilato con l’importo da versare.Il versamento può essere effettuato presso Istituti di Credito, gli uffici di Poste Italiane Spa e gli sportelli degli agenti della riscossione (Equitalia), su tutto il territorio nazionale senza commissioni né spese. Il mancato ricevimento dell’avviso di pagamento, per motivi di spedizione, non esime il contribuente dal pagamento di quanto dovuto.

La Tari è l’imposta sui rifiuti urbani creata con la legge di stabilità 2014. Tutti i contribuenti che possiedono immobili come abitazioni e esercizi commerciali devono pagare la TARI.

La tari deve essere pagata al comune dove è situato l’immobile
La Tari è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES e T.I.A.).
Deve essere pagata al comune nel quale ha sede l’immobile di residenza o l’esercizio commerciale e rappresenta una parte dell’ dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
La Tari serve totalmente a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che è a carico del cittadino.

La somma totale da pagare viene stabilita dal comune secondo i regolamenti e le disposizioni nazionali del Ministero delle Finanze.

La Tari è calcolata e pagata sull’anno solare.

Per il calcolo della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai nei precedenti prelievi sui rifiuti.

Relativamente all’attività di accertamento, il Comune, per tutti gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.