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CORONAVIRUS: orinanza n. 12/PC del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

3 Maggio 2020

In allegato l’ordinanza emessa in data odierna dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in vigore dal 04 Maggio al 18 Maggio su tutto il territorio regionale.

Di seguito un estratto per punti delle principali novità introdotte:

1. che sia obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, fermi i casi di cui al punto 2,
l’uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e il mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro prevista dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più
restrittive;
2. che non sia necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie, nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole
del proprio datore di lavoro;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato;
3. che siano consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale per tutte le attività di
cui alla presenta ordinanza;
….
8. che sia consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo
svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in
magazzino di beni e forniture;
9. che siano consentite, anche da parte dei proprietari, le attività di manutenzione e riparazione
necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione, come di seguito definito:
a) a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio o in rimessaggio a terra, nonché di prova,
collaudo e consegna delle imbarcazioni stesse e di sistemazione delle darsene per
l’espletamento dell’attività ordinaria;
b) di biciclette, camper, roulotte e velivoli;
c) di immobili diversi dall’abitazione principale;
10. che sia consentita l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi
comprese le aree in concessione quali le spiagge e gli stabilimenti balneari, nonché
l’approvvigionamento di legna per autoconsumo;
11. che sia consentito lo spostamento per il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta
differenziata più vicini alla residenza da effettuarsi in base alle procedure definite dal Comune
e/o dal Gestore del servizio;
….
13. che sia consentita la riapertura di parchi e giardini. Orari di apertura e modalità di accesso
sono definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti;
14. che sia consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando
che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di
contagio;
15. che sia consentita, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare
convivente, l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo,
corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza
interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre
persone. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi;
16. che sia consentita la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata individualmente
nelle acque interne, lagunari e marine;
17. che sia consentita la pratica della caccia di selezione esercitata individualmente;
18. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non
professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, anche con
l’istruttore sportivo, purché nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun
assembramento, in strutture a porte chiuse e previa sanificazione delle attrezzature ad ogni
utilizzo. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi;

20. che sia consentito per proprietari e affidatari, nel rispetto della normativa vigente,
l’allevamento, l’allenamento e l’addestramento di animali;

22. che siano chiusi nella giornata di domenica gli ipermercati, i supermercati e i discount di
alimentari;

25. che per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si applica il DPCM 26 aprile 2020.