{"id":1131,"date":"2020-05-01T09:21:59","date_gmt":"2020-05-01T07:21:59","guid":{"rendered":"https:\/\/comunicacity.net\/venarotta\/?p=1131"},"modified":"2020-05-01T09:37:26","modified_gmt":"2020-05-01T07:37:26","slug":"dpcm-26-aprile-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comunicacity.net\/venarotta\/2020\/05\/01\/dpcm-26-aprile-2020\/","title":{"rendered":"DPCM 26 Aprile 2020"},"content":{"rendered":"<p>Al seguente link il testo completo del DPCM con le misure in vigore dal 4 maggio 2020:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/stampa\/serie_generale\/originario\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/stampa\/serie_generale\/originario\u00a0<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/Dpcm_img_20200426.pdf\">http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/Dpcm_img_20200426.pdf\u00a0<\/a><\/p>\n<p><strong>ESTRATTO:<\/strong><\/p>\n<pre>Art. 1 \r\n \r\nMisure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio\r\n                              nazionale \r\n \r\n  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus\r\nCOVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti\r\nmisure: \r\n    a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate\r\nesigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di\r\nsalute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare\r\ncongiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento  e  il\r\ndistanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate\r\nprotezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto  divieto  a\r\ntutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di\r\ntrasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a\r\nquella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate\r\nesigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;\r\ne' in ogni caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio,\r\nabitazione o residenza; \r\n    b) i soggetti con  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e\r\nfebbre (maggiore di  37,5\u00b0  C)  devono  rimanere  presso  il  proprio\r\ndomicilio e limitare al massimo i contatti  sociali,  contattando  il\r\nproprio medico curante; \r\n    c)  e'  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita'   dalla   propria\r\nabitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della\r\nquarantena ovvero risultati positivi al virus; \r\n    d) e' vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi\r\npubblici e privati; il sindaco puo' disporre la  temporanea  chiusura\r\ndi specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti  il\r\nrispetto di quanto previsto dalla presente lettera; \r\n    e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini\r\npubblici e' condizionato al  rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto\r\ndalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza  interpersonale\r\ndi un metro; il sindaco  puo'  disporre  la  temporanea  chiusura  di\r\nspecifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare  altrimenti  il\r\nrispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera;   le   aree\r\nattrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; \r\n    f) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa\r\nall'aperto;  e'  consentito  svolgere  individualmente,  ovvero   con\r\naccompagnatore  per  i  minori  o  le   persone   non   completamente\r\nautosufficienti, attivita'  sportiva  o  attivita'  motoria,  purche'\r\ncomunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di\r\nalmeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno  un  metro  per\r\nogni altra attivita'; \r\n    g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni\r\nordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di\r\nconsentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto\r\ndi prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di\r\ndiffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti,\r\nprofessionisti e  non  professionisti  -  riconosciuti  di  interesse\r\nnazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal\r\nComitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni,\r\nin  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi   olimpici   o   a\r\nmanifestazioni nazionali ed internazionali  -  sono  consentite,  nel\r\nrispetto  delle  norme  di  distanziamento  sociale  e  senza   alcun\r\nassembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline  sportive\r\nindividuali. A  tali  fini,  sono  emanate,  previa  validazione  del\r\ncomitato tecnico-scientifico istituito presso il  Dipartimento  della\r\nProtezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio  per  lo\r\nSport della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del\r\nCONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana,\r\nle Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e\r\ngli Enti di Promozione Sportiva; \r\n    h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; \r\n    i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli\r\nspettacoli di qualsiasi natura  con  la  presenza  di  pubblico,  ivi\r\ncompresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e\r\nfieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali,  a\r\ntitolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche  nelle  abitazioni\r\nprivate, eventi di qualunque tipologia ed  entita',  cinema,  teatri,\r\npub, scuole di ballo, sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo,\r\ndiscoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e'  sospesa  ogni\r\nattivita';  l'apertura  dei   luoghi   di   culto   e'   condizionata\r\nall'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di\r\npersone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei\r\nluoghi, e tali da  garantire  ai  frequentatori  la  possibilita'  di\r\nrispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono  sospese  le\r\ncerimonie civili e religiose; sono consentite  le  cerimonie  funebri\r\ncon l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un\r\nmassimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da    svolgersi\r\npreferibilmente   all'aperto,   indossando   protezioni   delle   vie\r\nrespiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza\r\ninterpersonale di almeno un metro; \r\n    j) sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e\r\ndegli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del\r\ncodice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto\r\nlegislativo 22 gennaio 2004, n. 42; \r\n    k) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui\r\nall'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le\r\nattivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,\r\nnonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione\r\nsuperiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta\r\nFormazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,\r\nmaster, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,\r\nnonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da\r\naltri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti\r\nprivati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di\r\nattivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i\r\ncorsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i\r\nmedici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti\r\ndelle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire\r\nanche  in  modalita'  non  in  presenza.  Al  fine  di  mantenere  il\r\ndistanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di\r\naggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi\r\ncollegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di\r\nogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la\r\npulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili\r\nconcernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non\r\nfacenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; \r\n    l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o\r\ngemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque\r\ndenominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine\r\ne grado; \r\n    m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della\r\nsospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di\r\ndidattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze\r\ndegli studenti con disabilita'; \r\n    n) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione\r\nartistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della\r\nsospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere\r\nsvolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle\r\nmedesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle\r\nspecifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e\r\nle  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria\r\nfunzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni\r\ncaso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle\r\nattivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni\r\naltra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al\r\ncompletamento  del  percorso  didattico;  nelle  universita',   nelle\r\nistituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli\r\nenti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini,\r\nattivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e\/o  didattico  ed\r\nesercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a\r\ncondizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale\r\nda ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di  aggregazione  e\r\nche  vengano  adottate  misure   organizzative   di   prevenzione   e\r\nprotezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e\r\ndella ricerca, anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle\r\npersone con disabilita', di cui al \u00abDocumento tecnico sulla possibile\r\nrimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2\r\nnei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione\u00bb   pubblicato\r\ndall'INAIL. Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente  periodo,  le\r\nuniversita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e\r\ncoreutica e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi\r\ndell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17  marzo  2020,\r\nn. 18, la presenza del personale necessario  allo  svolgimento  delle\r\nsuddette attivita'; \r\n    o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le\r\nesigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,\r\nla partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle\r\nUniversita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale\r\ne coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con\r\nmodalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e\r\nIstituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli\r\nstudenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,\r\nladdove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative\r\nmodalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle\r\ncurriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,\r\nche risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le\r\nassenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono\r\ncomputate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'\r\nai fini delle relative valutazioni; \r\n    p)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto\r\ndirettoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai\r\nrispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed\r\norganizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere\r\nuniversitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze\r\narmate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali\r\nsiano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,\r\nlettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo\r\n2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a\r\ndistanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi,\r\nferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai\r\nfini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi\r\ndi assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al\r\nfenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento\r\ndel  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,\r\nl'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi\r\ncorsi; \r\n    q) sono sospese le procedure concorsuali  private  ad  esclusione\r\ndei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata\r\nesclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza;\r\nper le procedure concorsuali pubbliche resta  fermo  quanto  previsto\r\ndall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e\r\ndall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; \r\n    r) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e\r\ntecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a\r\ngestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a\r\nlivello regionale; \r\n    s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi\r\nsociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale\r\nincaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di\r\npubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine\r\ndi efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica\r\no congressuale; \r\n    t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di\r\nriunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare\r\nriferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di\r\npubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza\r\nCOVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza\r\ninterpersonale di un metro; \r\n    u) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,\r\npiscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta\r\neccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli\r\nessenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri\r\nricreativi; \r\n    v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui  all'art.  121  del\r\ndecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli\r\nuffici  periferici  della   motorizzazione   civile;   con   apposito\r\nprovvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei  candidati  che\r\nnon  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in  ragione  della\r\nsospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122\r\ndel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; \r\n    w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere\r\nnelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei\r\npronto soccorso (DEA\/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del\r\npersonale sanitario preposto; \r\n    x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e\r\nlungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,\r\nstrutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,\r\nautosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla\r\ndirezione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le\r\nmisure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; \r\n    y) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della\r\nsalute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il\r\nsuperamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali\r\ndel  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della\r\ngiustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del\r\ncontagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a\r\ngarantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione\r\ngenerale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i\r\nnuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali\r\nper minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in\r\ncondizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di\r\nvalutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione\r\ndomiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o\r\nvideo,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle\r\ndisposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il\r\ncolloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto\r\nuna distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e\r\nla semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare\r\nl'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita'  di\r\nmisure alternative di detenzione domiciliare; \r\n    z) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta\r\neccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima\r\nnecessita'  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli\r\nesercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e\r\ngrande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali,\r\npurche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono\r\nchiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i\r\nmercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi\r\nalimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le\r\nparafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di\r\nsicurezza interpersonale di un metro; \r\n    aa) sono sospese le attivita' dei servizi  di  ristorazione  (fra\r\ncui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione\r\ndelle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che\r\ngarantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un\r\nmetro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel\r\nrispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di\r\nconfezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto\r\nfermo restando l'obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza\r\ninterpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti\r\nall'interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate\r\nvicinanze degli stessi; \r\n    bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e\r\nbevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri,\r\nnonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con\r\nesclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere\r\nsolo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali;\r\nrestano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con\r\nobbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza\r\ninterpersonale di almeno un metro; \r\n    cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona  (fra\r\ncui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate\r\nnell'allegato 2; \r\n    dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e'  sospesa  ai\r\nsensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla\r\ndistanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in\r\nmodo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei\r\nlocali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda\r\naltresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; \r\n    ee)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme\r\nigienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi\r\nnonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di\r\ntrasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono\r\nbeni e servizi; \r\n    ff) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del\r\nservizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche\r\nnon di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei\r\nservizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere\r\nl'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo\r\nfine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione\r\ndeve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il\r\nsovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della\r\ngiornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le\r\nmedesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,\r\ncon decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'\r\ndisporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,\r\nriduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche\r\ninternazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e\r\nnelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,\r\nagli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; \r\n    gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge\r\n17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalita'\r\ndi lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22\r\nmaggio 2017, n. 81,  puo'  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro\r\nprivati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei\r\nprincipi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza\r\ndegli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa\r\ndi cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in\r\nvia telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile\r\nsul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; \r\n    hh) si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e\r\nprivati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e\r\ndi ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e\r\ndall'art. 2, comma 2; \r\n    ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: \r\n      a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile\r\nper le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in\r\nmodalita' a distanza; \r\n      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i\r\ndipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione\r\ncollettiva; \r\n      c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,\r\nladdove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di\r\nun metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di\r\nstrumenti di protezione individuale; \r\n      d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi\r\ndi lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori\r\nsociali; \r\n    jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto  del\r\nMinistro dello sviluppo economico, sentito il Ministro  dell'economia\r\ne delle finanze. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 2 \r\n \r\nMisure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza\r\n  delle attivita' produttive industriali e commerciali \r\n \r\n  1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita'\r\nproduttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate\r\nnell'allegato 3. L'elenco dei  codici  di  cui  all'allegato  3  puo'\r\nessere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,\r\nsentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per  le  pubbliche\r\namministrazioni  resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.   87   del\r\ndecreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  e  dall'art.  1  del  presente\r\ndecreto;  resta  altresi'  fermo  quanto  previsto  dall'art.  1  del\r\npresente  decreto  per  le  attivita'   commerciali   e   i   servizi\r\nprofessionali. \r\n  2.  Le  attivita'   produttive   sospese   in   conseguenza   delle\r\ndisposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se\r\norganizzate in modalita' a distanza o lavoro agile. \r\n  3. Sono comunque consentite le attivita'  che  erogano  servizi  di\r\npubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12\r\ngiugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i\r\nmusei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche'  per  i\r\nservizi che riguardano l'istruzione. \r\n  4. E'  sempre  consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto,\r\ncommercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e\r\ndispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e\r\nalimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque\r\nfunzionale a fronteggiare l'emergenza. \r\n  5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto\r\nlegislativo 22 luglio 1999, n. 261,  assicurano  prioritariamente  la\r\ndistribuzione e la consegna di prodotti deperibili e  dei  generi  di\r\nprima necessita'. \r\n  6. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i\r\ncontenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure\r\nper il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus\r\nCOVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020  fra\r\nil Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche',  per  i\r\nrispettivi  ambiti  di  competenza,  il   protocollo   condiviso   di\r\nregolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19\r\nnei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra  il  Ministro  delle\r\ninfrastrutture e dei trasporti,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle\r\npolitiche sociali e le parti sociali, di cui  all'allegato  7,  e  il\r\nprotocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della\r\ndiffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e  della  logistica\r\nsottoscritto il 20 marzo 2020, di  cui  all'allegato  8.  La  mancata\r\nattuazione dei  protocolli  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di\r\nprotezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino\r\ndelle condizioni di sicurezza. \r\n  7. Le imprese,  le  cui  attivita'  dovessero  essere  sospese  per\r\neffetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero  per  qualunque\r\naltra causa, completano le  attivita'  necessarie  alla  sospensione,\r\ncompresa la spedizione della merce in giacenza, entro il  termine  di\r\ntre giorni dall'adozione del  decreto  di  modifica  o  comunque  dal\r\nprovvedimento che determina la sospensione. \r\n  8.  Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'   ammesso,   previa\r\ncomunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale\r\ndipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di\r\nvigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei\r\npagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e   sanificazione.   E'\r\nconsentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso\r\nterzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in\r\nmagazzino di beni e forniture. \r\n  9. Le imprese, che riprendono la loro attivita'  a  partire  dal  4\r\nmaggio 2020, possono svolgere tutte le attivita'  propedeutiche  alla\r\nriapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. \r\n  10. Le imprese, le cui attivita' sono comunque consentite alla data\r\ndi entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  proseguono  la  loro\r\nattivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 6. \r\n  11. Per garantire lo  svolgimento  delle  attivita'  produttive  in\r\ncondizioni  di  sicurezza,  le   Regioni   monitorano   con   cadenza\r\ngiornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei  propri\r\nterritori  e,  in  relazione  a  tale  andamento,  le  condizioni  di\r\nadeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio\r\nsono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,\r\nall'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico\r\ndi cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione\r\ncivile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive  modificazioni.  Nei\r\ncasi in cui dal  monitoraggio  emerga  un  aggravamento  del  rischio\r\nsanitario, individuato secondo i principi  per  il  monitoraggio  del\r\nrischio  sanitario  di  cui  all'allegato  10  e  secondo  i  criteri\r\nstabiliti dal Ministro della salute entro cinque  giorni  dalla  data\r\ndel  27  aprile   2020,   il   Presidente   della   Regione   propone\r\ntempestivamente al Ministro  della  Salute,  ai  fini  dell'immediato\r\nesercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25\r\nmarzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per  le\r\nattivita'   produttive   delle   aree   del   territorio    regionale\r\nspecificamente interessate dall'aggravamento. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 3 \r\n \r\nMisure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale \r\n \r\n  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le\r\nseguenti misure: \r\n    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per\r\nla prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria\r\npreviste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla\r\nbase delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i\r\nresponsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le\r\nindicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti\r\nfornite dal Ministero della salute; \r\n    b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o\r\naffette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati\r\ndi immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire\r\ndalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta\r\nnecessita'; \r\n    c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto\r\nlegislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e\r\ngrado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche\r\namministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,\r\novvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle\r\nmisure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4; \r\n    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la\r\ndiffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico\r\nsanitarie  di  cui  all'allegato  4   anche   presso   gli   esercizi\r\ncommerciali; \r\n    e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree\r\ndi accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i\r\nlocali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui\r\nalla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25\r\nfebbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'\r\ndegli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle\r\nmani; \r\n    f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza\r\nadottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti\r\na cadenza ravvicinata; \r\n    g) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione\r\nigienico sanitaria di cui all'allegato 4. \r\n  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'\r\nfatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni\r\ndelle vie respiratorie nei luoghi  chiusi  accessibili  al  pubblico,\r\ninclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui\r\nnon sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della\r\ndistanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di\r\nsotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non\r\ncompatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti\r\nche interagiscono con i predetti. \r\n  3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine\r\ndi comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche\r\nauto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata\r\nbarriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',\r\nforma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di\r\nsopra del naso. \r\n  4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre\r\nmisure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il\r\ndistanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che\r\nrestano invariate e prioritarie. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 4 \r\n \r\n            Disposizioni in materia di ingresso in Italia \r\n \r\n  1. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,\r\nlettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale,\r\ntramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,  ferroviario  o\r\nterrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare\r\nal vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli\r\narticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28\r\ndicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e\r\ndettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o\r\narmatori, di: \r\n    a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.\r\n1, comma 1, lettera a), del presente decreto; \r\n    b) indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia\r\ndove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento\r\nfiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che\r\nverra' utilizzato per raggiungere la stessa; \r\n    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le\r\ncomunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e\r\nisolamento fiduciario. \r\n  2. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima\r\ndell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla\r\nmisurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando\r\nl'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui\r\nla predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad\r\nadottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni\r\ndi  cui  al  \u00abProtocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il\r\ncontenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto\r\ne della logistica\u00bb di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui\r\nall'allegato 8, nonche' alle \u00abLinee  guida  per  l'informazione  agli\r\nutenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della\r\ndiffusione del COVID-19\u00bb di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i\r\nmomenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro\r\ntra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte\r\ndell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,\r\ncon contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi\r\npossono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore\r\nprovvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne\r\nrisultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. \r\n  3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui\r\nal comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo\r\nimmediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria\r\ncompetente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza\r\nsanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici\r\ngiorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata\r\nall'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di\r\ninsorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale\r\nsituazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per  il  tramite\r\ndei numeri telefonici appositamente dedicati. \r\n  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove  dal  luogo  di  sbarco  del\r\nmezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia\r\nnon sia possibile per una o piu' persone  raggiungere  effettivamente\r\nmediante  mezzo  di  trasporto  privato  l'abitazione  o  la  dimora,\r\nindicata alla partenza come luogo di  effettuazione  del  periodo  di\r\nsorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando\r\nl'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine\r\nall'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco\r\nai sensi della citata lettera b) del comma 1,  l'Autorita'  sanitaria\r\ncompetente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile\r\nRegionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione\r\ncivile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le\r\nmodalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e\r\nl'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone\r\nsottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi\r\nCOVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a\r\nsegnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria\r\nper il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. \r\n  5. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,\r\nlettera a), le persone fisiche che entrano in Italia,  tramite  mezzo\r\nprivato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate   a   comunicare\r\nimmediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di\r\nprevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui  si\r\nsvolgera'  il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e   l'isolamento\r\nfiduciario,  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza   sanitaria   e\r\nall'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso\r\nl'abitazione o la dimora indicata nella  medesima  comunicazione.  In\r\ncaso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligate  a  segnalare\r\ntale situazione con  tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria  per  il\r\ntramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. \r\n  6.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia   possibile\r\nraggiungere  l'abitazione  o  la  dimora,  indicata  come  luogo   di\r\nsvolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento\r\nfiduciario,  le   persone   fisiche   sono   tenute   a   comunicarlo\r\nall'Autorita' sanitaria competente per territorio, la  quale  informa\r\nimmediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento\r\ncon il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del\r\nConsiglio dei ministri,  determina  le  modalita'  e  il  luogo  dove\r\nsvolgere la sorveglianza sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,  con\r\nspese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta\r\nmisura. \r\n  7. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di\r\nsintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e\r\nisolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai\r\ncommi precedenti, e' sempre consentito per le  persone  sottoposte  a\r\ntali misure, avviare il computo di un nuovo periodo  di  sorveglianza\r\nsanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,\r\ndiversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,\r\na condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione\r\nprevista  dal  comma  1,  lettera  b),  integrata  con  l'indicazione\r\ndell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il\r\ntrasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga  secondo  le\r\nmodalita' previste dalla citata lettera  b).  L'Autorita'  sanitaria,\r\nricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad\r\ninoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda\r\nsanitaria  territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di\r\ndestinazione per i controlli e le verifiche di competenza. \r\n  8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica\r\nterritorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle\r\ncomunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della\r\npermanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: \r\n    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'\r\npossibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul\r\npercorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai\r\nfini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; \r\n    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,\r\nl'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina\r\ngenerale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'\r\nassistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS\r\n(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio\r\n2020); \r\n    c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per\r\nl'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione\r\nindirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina\r\ngenerale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per\r\nmotivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena\r\nprecauzionale, specificandone la data di inizio e fine; \r\n    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del\r\nsoggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali\r\nconviventi; \r\n    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di\r\ncontagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure\r\nda attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di\r\ncomparsa di sintomi; \r\n    f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la\r\ntemperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),\r\nnonche' di mantenere: \r\n      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima\r\nesposizione; \r\n      2) il divieto di contatti sociali; \r\n      3) il divieto di spostamenti e viaggi; \r\n      4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di\r\nsorveglianza; \r\n    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza\r\ndeve: \r\n      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il\r\npediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; \r\n      2) indossare la mascherina chirurgica fornita  all'avvio  della\r\nprocedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; \r\n      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo\r\nun'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in\r\nospedale, ove necessario; \r\n    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare\r\nquotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la\r\npersona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo\r\naver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di\r\nlibera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto\r\nprevisto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22\r\nfebbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. \r\n  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: \r\n    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; \r\n    b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede\r\nlegale in Italia; \r\n    c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio\r\ndi qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo\r\ndi cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; \r\n    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal\r\nterritorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il\r\nconseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel\r\nrispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),\r\ndel presente decreto. \r\n  10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di\r\nesigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento\r\ndegli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti\r\ndall'attuazione della direttiva (UE) 2015\/637 del  Consiglio  del  20\r\naprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per\r\nfacilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non\r\nrappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95\/553\/CE,\r\ncon decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,\r\nadottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della\r\ncooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della\r\nsalute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle\r\ndisposizioni del presente articolo. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 5 \r\n \r\n           Transiti e soggiorni di breve durata in Italia \r\n \r\n  1. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  4,  esclusivamente  per\r\ncomprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72\r\nore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48\r\nore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite\r\ntrasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o\r\nterrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare\r\nal vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli\r\narticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28\r\ndicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e\r\ndettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o\r\narmatori, di: \r\n    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in\r\nItalia; \r\n    b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo\r\ndi soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra'  utilizzato  per\r\nraggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu'\r\nabitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di\r\nciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per\r\neffettuare i trasferimenti; \r\n    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le\r\ncomunicazioni durante la permanenza in Italia. \r\n  2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono  assunti  anche  gli\r\nobblighi: \r\n    a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della\r\nlettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio\r\nnazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza\r\nsanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici\r\ngiorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno\r\nindicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; \r\n    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale\r\nsituazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione\r\ndell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici\r\nappositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti\r\ndeterminazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. \r\n  3. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima\r\ndell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla\r\nmisurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando\r\nl'imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la\r\npredetta documentazione non sia  completa.  Sono  inoltre  tenuti  ad\r\nadottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni\r\ndi  cui  al  \u00abProtocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il\r\ncontenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto\r\ne della logistica\u00bb di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui\r\nall'allegato 8, nonche' alle \u00abLinee  guida  per  l'informazione  agli\r\nutenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della\r\ndiffusione del COVID-19\u00bb, di cui all'allegato 9, assicurano in  tutti\r\ni momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro\r\ntra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte\r\ndell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,\r\ncon contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi\r\npossono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore\r\nprovvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne\r\nrisultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. \r\n  4. Coloro i quali fanno ingresso nel  territorio  italiano,  per  i\r\nmotivi  e  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  anche   se\r\nasintomatici,  sono   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale\r\ncircostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria\r\ncompetente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. \r\n  5. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  4,  esclusivamente  per\r\ncomprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72\r\nore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48\r\nore,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel  territorio   nazionale,\r\nmediante  mezzo  di  trasporto  privato,  e'  tenuto   a   comunicare\r\nimmediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di\r\nprevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di\r\ningresso  nel  territorio  nazionale,  rendendo  contestualmente  una\r\ndichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante\r\nl'indicazione in modo chiaro e dettagliato,  tale  da  consentire  le\r\nverifiche da parte delle competenti Autorita', di: \r\n    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in\r\nItalia; \r\n    b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo\r\ndi soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato  per\r\nraggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di\r\nsoggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato\r\nutilizzato per effettuare i trasferimenti; \r\n    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le\r\ncomunicazioni durante la permanenza in Italia. \r\n  6. Mediante la dichiarazione di  cui  al  comma  5,  sono  assunti,\r\naltresi', gli obblighi: \r\n    a)  allo  scadere  del  periodo  di   permanenza,   di   lasciare\r\nimmediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il\r\nperiodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un\r\nperiodo di quattordici giorni presso l'abitazione,  la  dimora  o  il\r\nluogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; \r\n    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale\r\nsituazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione\r\ndell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici\r\nappositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti\r\ndeterminazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. \r\n  7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito,  con\r\nmezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro\r\nStato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare\r\nimmediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di\r\nprevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di\r\ningresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi\r\nCOVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestivita'\r\nall'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici\r\nappositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel\r\nterritorio italiano e'  di  24  ore,  prorogabile  per  specifiche  e\r\ncomprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di  superamento  del\r\nperiodo di permanenza previsto dal presente comma, si  applicano  gli\r\nobblighi  di  comunicazione  e  di  sottoposizione   a   sorveglianza\r\nsanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7. \r\n  8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2  e\r\n4, nonche' quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si  applicano\r\nai passeggeri in transito con destinazione finale in un  altro  Stato\r\n(UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare,  in  caso  di\r\ninsorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita'  al\r\nDipartimento di prevenzione  dell'Azienda  sanitaria  locale  per  il\r\ntramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi,\r\nnelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria,\r\nad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione  finale  in\r\nun altro Stato  (UE  o  extra  UE)  ovvero  in  altra  localita'  del\r\nterritorio nazionale, sono comunque tenuti: \r\n    a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso  l'Italia,\r\na consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione  resa  ai\r\nsensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della\r\nRepubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in\r\nmodo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte\r\ndei vettori o armatori, di: \r\n      1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; \r\n      2) localita'  italiana  o  altro  Stato  (UE  o  extra  UE)  di\r\ndestinazione finale, codice identificativo del titolo  di  viaggio  e\r\ndel mezzo  di  trasporto  di  linea  utilizzato  per  raggiungere  la\r\ndestinazione finale; \r\n      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le\r\ncomunicazioni durante la permanenza in Italia; \r\n    b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate\r\nall'interno delle aerostazioni. \r\n  9. In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con\r\ndestinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la\r\ncomunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista  dall'art.  4,\r\ncomma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di  destinazione  finale  e\r\nnei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria\r\nterritorialmente competente in  base  a  detto  luogo.  Il  luogo  di\r\ndestinazione finale, anche ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  4,\r\ncomma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto  di\r\nlinea utilizzato per fare ingresso in Italia. \r\n  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: \r\n    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; \r\n    b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede\r\nlegale in Italia; \r\n    c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio\r\ndi qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo\r\ndi cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; \r\n    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal\r\nterritorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il\r\nconseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel\r\nrispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a)\r\ndel presente decreto. \r\n  11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di\r\nesigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento\r\ndegli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti\r\ndall'attuazione della direttiva (UE) 2015\/637 del  Consiglio  del  20\r\naprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per\r\nfacilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non\r\nrappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95\/553\/CE,\r\ncon decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,\r\nadottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della\r\ncooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della\r\nsalute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle\r\ndisposizioni del presente articolo. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 6 \r\n \r\nDisposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera \r\n \r\n  1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell'emergenza\r\nepidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  da\r\nparte delle navi passeggeri di bandiera italiana. \r\n  2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli  armatori\r\ned ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi\r\ndi crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia'\r\npresenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del\r\npresente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. \r\n  3. Assicurata  l'esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione\r\nsanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le  societa'  di\r\ngestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane\r\nimpiegate in servizi  di  crociera  provvedono  a  sbarcare  tutti  i\r\npasseggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non\r\ngia' sbarcati in precedenti scali. \r\n  4. All'atto dello sbarco nei porti italiani: \r\n    a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale  in\r\nItalia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso\r\nin Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria\r\ncompetente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza\r\nsanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici\r\ngiorni presso la residenza, il domicilio  o  la  dimora  abituale  in\r\nItalia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligati  a\r\nsegnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria\r\nper il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; \r\n    b) i passeggeri di nazionalita' italiana e  residenti  all'estero\r\nsono obbligati a comunicare immediatamente  il  proprio  ingresso  in\r\nItalia  al  Dipartimento  di   prevenzione   dell'azienda   sanitaria\r\ncompetente  per  territorio  e  sono  sottoposti  alla   sorveglianza\r\nsanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici\r\ngiorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco  in\r\nItalia al citato Dipartimento; in alternativa,  possono  chiedere  di\r\nessere immediatamente trasferiti  per  mezzo  di  trasporto  aereo  o\r\nstradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.\r\nIn caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare\r\ntale situazione con  tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria  per  il\r\ntramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; \r\n    c) i passeggeri di nazionalita' straniera e residenti  all'estero\r\nsono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a\r\ncarico dell'armatore. \r\n  5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4  provvedono\r\na raggiungere la residenza,  domicilio,  dimora  abituale  in  Italia\r\novvero  la  localita'  da  essi  indicata   all'atto   dello   sbarco\r\nesclusivamente mediante mezzi di trasporto privati. \r\n  6. Salvo diversa  indicazione  dell'Autorita'  sanitaria,  ove  sia\r\nstata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,\r\ni passeggeri per i quali  sia  accertato  il  contatto  stretto,  nei\r\ntermini  definiti  dall'Autorita'  sanitaria,   sono   sottoposti   a\r\nsorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso  la  localita'\r\nda essi indicata sul territorio nazionale oppure sono  immediatamente\r\ntrasferiti presso  destinazioni  estere,  con  trasporto  protetto  e\r\ndedicato, e spese a carico dell'armatore. \r\n  7. Le disposizioni di cui  ai  commi  4  e  6  si  applicano  anche\r\nall'equipaggio in relazione alla  nazionalita'  di  appartenenza.  E'\r\ncomunque    consentito    all'equipaggio,    previa    autorizzazione\r\ndell'Autorita'  sanitaria,  porsi  in   sorveglianza   sanitaria   ed\r\nisolamento fiduciario a bordo della nave. \r\n  8. E' fatto divieto alle societa' di gestione, agli armatori ed  ai\r\ncomandanti delle navi passeggeri  di  bandiera  estera  impiegate  in\r\nservizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani\r\ndi fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa. \r\n  9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di\r\nesigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento\r\ndegli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti\r\ndall'attuazione della direttiva (UE) 2015\/637 del  Consiglio  del  20\r\naprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per\r\nfacilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non\r\nrappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95\/553\/CE,\r\ncon decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,\r\nadottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della\r\ncooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della\r\nsalute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle\r\ndisposizioni del presente articolo. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 7 \r\n \r\n          Misure in materia di trasporto pubblico di linea \r\n \r\n  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus\r\nCOVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,\r\nmarittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono\r\nespletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  \u00abProtocollo\r\ncondiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione\r\ndel COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica\u00bb di  settore\r\nsottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8,  nonche'  delle\r\n\u00abLinee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'\r\norganizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19\u00bb,  di\r\ncui all'allegato 9. \r\n  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il\r\nMinistro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio  decreto\r\npuo' integrare o modificare le \u00abLinee guida per  l'informazione  agli\r\nutenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della\r\ndiffusione del COVID-19\u00bb, nonche',  previo  accordo  con  i  soggetti\r\nfirmatari,  il  \u00abProtocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il\r\ncontenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto\r\ne della logistica\u00bb di settore sottoscritto il 20 marzo 2020. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 8 \r\n \r\n        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' \r\n \r\n  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro\r\nautorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno\r\no da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',\r\nqualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,\r\nsocio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e\r\nsocio-sanitario  vengono  riattivate  secondo   piani   territoriali,\r\nadottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  specifici\r\nprotocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal\r\ncontagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 9 \r\n \r\n               Esecuzione e monitoraggio delle misure \r\n \r\n  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando\r\npreventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle\r\nmisure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione\r\ndelle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il\r\nprefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile  concorso\r\ndel corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza\r\nnei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del\r\ncomando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,\r\ndelle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,\r\ndandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia\r\nautonoma interessata \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 10 \r\n \r\n                         Disposizioni finali \r\n \r\n  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del\r\n4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente\r\ndel Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al  17\r\nmaggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e\r\n11,  che  si  applicano  dal  27  aprile  2020  cumulativamente  alle\r\ndisposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. \r\n  2. Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu'\r\nrestrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa  con  il  Ministro\r\ndella  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del   territorio\r\nregionale. \r\n  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a\r\nstatuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano\r\ncompatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di\r\nattuazione<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al seguente link il testo completo del DPCM con le misure in vigore dal 4 maggio 2020: https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/stampa\/serie_generale\/originario\u00a0 http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/Dpcm_img_20200426.pdf\u00a0 ESTRATTO: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull&#8217;intero territorio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":160,"featured_media":1050,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-1131","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sanita"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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