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Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a valere sul fondo sostegno comuni marginali

10 Settembre 2025

Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto a valere sul fondo sostegno comuni marginali di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) e c) del d.p.c.m. 30 settembre 2021 (g.u. n. 296 del 14.12.2021) – prima annualita’ 

Descrizione 

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre

2021, che disciplina la “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione  dei  contributi  a  valere  sul  Fondo  comuni  marginali,  al  fine  di

realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”;

 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.38 del 08.09.2025, esecutiva, avente ad oggetto “D.P.C.M. 30 settembre 2021. Fondo di sostegno ai comuni marginali. Presa d’atto concessione del fondo ed indirizzi per la pubblicazione di un Bando pubblico per la concessione del contributo”, con la quale è stata demandata al sottoscritto Responsabile l’approvazione di un apposito Avviso pubblico per la concessione dei suddetti contributi per l’annualità 2021;

 

 

In attuazione della propria determinazione

 

 

RENDE NOTO

 

CHE è indetto il presente Avviso pubblico per la concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Fondo di sostegno Comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14.12.2021, relativamente all’annualità 2021 e per le seguenti categorie di intervento: Art. 2, comma 2, lett. b)  del DPCM 30.09.2021:

  1. b) concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operative ubicata nei territori dei comuni, ovvero che intraprendono nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

  1. 1. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013, e tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.M. 30/09/2021;
  2. 2. Per le categorie di intervento può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta  entro  i  termini  che  annullerà  e  sostituirà  le precedenti.

 

 

ART.    2    –    IMPORTO    COMPLESSIVO    PER    LE    CATEGORIE    DI INTERVENTO

  1. L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a euro 31.757,96 a valere sulla quota della prima annualità (2021) del Fondo comuni marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021;
  2. 2. Per le categorie di intervento di cui all’Art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.M. 30/09/2021, l’importo sarà suddiviso in proporzione al criterio stabilito all’art. 9 del presente avviso tra tutti gli aventi diritto in base al numero delle istanze pervenute e all’ammontare delle spese ammissibili;
  3. 3. Qualora la somma complessiva  dei  contributi  richiesti  dovesse  risultare inferiore alle risorse destinate, la somma verrà ripartita tra tutte le richieste ammissibili  e  il  contributo  verrà  ridotto  proporzionalmente  all’entità  della somma richiesta dal soggetto partecipant
  4. 4. Il contributo assegnato dovrà comunque essere contenuto nei limiti delle spese ammesse a finanziamento.

 

 

ART. 3 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

  1. 1. Le agevolazioni oggetto del presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  del  regolamento  (UE)   1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo  e  del  regolamento  (UE)  n. 717/2014  della Commissione,  del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  2. 2. Il Comune assicura l’inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012 e adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017;
  3. 3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni) in coerenza con le previsioni comunitarie;
  4. 4. Ai  fini    del    calcolo    dell’importo    dell’aiuto    concedibile    e    della

 

determinazione dei costi ritenuti ammissibili, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ad esclusione dell’IVA se detraibile.

 

 

ART. 4 – CUMULO

  1. 1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso non è esclusa la possibilità di cumulo con altre tipologie di aiuti, fermo restando il rispetto delle regole generali in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “de minimis” richiamata nel precedente articolo

 

 

ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

  1. 1. Possono accedere al contributo previsto dall’art. 2, co.2, lett. b) del D.P.M. 30.09.2021, le “nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Villa Latina.
  2. 2. Possono beneficiare del contributo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del D..C.M. 30/09/2021, le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una “nuova attività economica” dopo la pubblicazione del presente Avviso. Per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO con apertura di una apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo, etc.); in tal caso, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese relative all’unità produttiva adibita all’attività del nuovo codice ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio del comune di Villa Latina attraverso apposita unità produttiva.

Il contributo non può essere erogato in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di Villa Latina che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

  1. 3. Le imprese richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

– essere    regolarmente    iscritte    nel    Registro    Imprese    della    CCIAA territorialmente competente e abilitate ad esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell’intervento, un’attività commerciale, artigianale o agricola;

– non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

– essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;

– non aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Devono   inoltre   essere   attestati,   mediante   autocertificazione,   dal   legale

 

rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

– che l’impresa non è destinataria di una procedura di recupero a norma dell’articolo  71  del Reg.  1303/2013,  a  seguito  della  rilocalizzazione  di un’attività produttiva al di fuori dell’area interessata dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f) del Reg. 1303/2013);

– che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

– che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;

– che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla moralità professionale;

– che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;

– che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

– che  l’impresa  rispetta  le  norme  dell’ordinamento  giuridico  italiano  in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;

– che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

– che l’impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;

– che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all’indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici.

  1. 4. SONO AMMESSE A FINANZIAMENTO  le  spese  che  rientrano  nelle  seguenti tipologie:

–  acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza;

mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo;

strumentazione tecnologica finalizzata all’implementazione del lavoro in modalità smart working. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa;

realizzazione di opere murarie e impiantistica, strettamente necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi;

–  acquisto di hardware e software finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

spese per polizze assicurative relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell’attività. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto.

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla “nuova attività economica” come definita all’articolo 5.

  1. 5. NON SONO AMMESSE A FINANZIAMENTO le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

– acquisto di beni (materiali/immateriali) di proprietà personale del titolare o di amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o dei relativi parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;

–  investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del codice civile;

–  lavori in economia;

–  acquisizione di azioni o quote di un’impresa;

–  interessi passivi;

–  l’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente

 

e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA. Pertanto, l’IVA pagata recuperabile non è ammissibile;

–  interessi debitori,  commissioni  per  operazioni  finanziarie,  perdite  di cambio e altri oneri meramente finanziari;

–  avviamento;

–  beni acquistati con permute e contributi in natura;

–  mezzi targati.

 

 

ART. 6 – TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO E PER LA RENDICONTAZIONE

  1. 1. Il termine ultimo per la conclusione e rendicontazione dei progetti è il giorno

20.10.2025.

  1. 2. I beneficiari hanno l’obbligo di concludere il progetto entro il termine previsto al precedente  comma  1. Per progetto concluso  è  da  intendersi  quello materialmente  completato  o  pienamente  realizzato   e per  il  quale  tutti  i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari  del contributo e quietanzati.

 

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

  1. 1. La domanda per la concessione del contributo, redatta utilizzando il facsimile allegato al presente Avviso, dovrà pervenire, a pena di esclusione, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 24 SETTEMBRE 2025 a mezzo di Posta Elettronica Certifica  (PEC)    all’indirizzo istituzionale dell’ente mediante:

– invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica;

oppure

– invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta  con firma  autografa  non  autenticata,  ai  sensi  dell’art.  39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità.

  1. 2. Nell’oggetto della PEC deve essere indicato: “DOMANDA DI CONTRIBUTI

FONDO COMUNI MARGINALI  ANNO 2021”.

  1. 3. Per la verifica del termine di presentazione della domanda farà fede la data e l’ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Villa Latina (ricevuta di avvenuta consegna per il richiedente).
  2. 4. NON saranno prese  in  considerazione  le  domande  presentate  con  modalità diverse  da  quelle sopra indicat Inoltre, A PENA DI ESCLUSIONE, la domanda dovrà essere:

 

  1. a) redatta in conformità all’ Allegato “A1”;
  2. b) regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
  3. c) corredata del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validità,  del titolare   dell’impresa   nel   caso   di   ditta   individuale   o   dal   legale rappresentante in caso di società;
  4. d) corredata della  relazione    descrittiva    del    progetto,    comprensiva

dell’elenco delle spese e dei preventivi dei costi da sostenere;

  1. 5. Il Comune non  assume  responsabilità  alcuna  per  eventuali  disguidi  nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggio

 

 

ART. 8 – AMMISSIONE E ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

  1. 1. Successivamente alla scadenza del temine di presentazione delle domande il

Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle istanze.

  1. 2. Sono irricevibili le domande:

– presentate oltre la scadenza del termine di cui all’art. 7 del presente Avviso;

– prive  della  sottoscrizione  del  titolare  dell’impresa,  nel  caso  di  ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

– prive di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa,

nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

  1. 3. SONO INAMMISSIBILI le domande prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso.
  2. 4. NON è da considerare causa di esclusione la mancanza di elementi formali della domanda; qualora uno  o  più  documenti,  ancorché  prodotti,  necessitino  di integrazione,   il   Comune   assegna   un   termine   per   la   presentazione   di chiarimenti/integrazioni.
  3. 5. Al termine dell’esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, per ciascuna categoria di intervento si approverà l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili; l’elenco è pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.
  4. 6. La pubblicazione di detti provvedimenti, con le modalità indicate nei commi precedenti, ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legg
  5. 7. Avverso il provvedimento di esclusione,  i  soggetti  interessati  potranno presentare osservazioni nel  termine  di  5  (cinque) giorni  dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi; sulle osservazioni l’ente si pronuncia nei successivi 5 (cinque) giorni.

 

 

ARTICOLO 9 – MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE

  1. 1. Decorso il termine di cui al precedente articolo 8, si procede all’approvazione della graduatoria provvisoria, prevista per la categoria di intervento all’Art. 2, comma 2, let. b), previa valutazione dei progetti e quantificazione del contributo massimo spettante a ciascuna delle istanze ammesse a finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

 

 

 

CRITERIO PUNTEGGIO
 

I. Tipologia di attività

– Apertura di nuova attività: punti 20

– Attività esistenti che avviano una nuova attività economica: punti 40

 

 

max 40 punti

 

II. Importo dell’investimento da sostenere:

–       da € 1.000 a € 10.000: punti 10

–       da € 10.001 a € 20.000: punti 25

–       oltre € 20.000: punti 50

 

 

max 50 punti

 

III. Attività imprenditoriali giovanili *

 

5 punti

 

IV. Attività imprenditoriali femminili**

 

5 punti

TOTALE PUNTEGGIO 100 PUNTI
  • Il punteggio è attribuito nel caso in cui l’impresa proponente si qualifichi

come impresa giovanile secondo la normativa di settore.

  • Il punteggio è attribuito nel caso in cui l’impresa partecipante si qualifichi come impresa femminile, ossia quelle imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile. Per le imprese individuali la titolare deve essere una donna; per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica e di quote posseduta da donne; per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donn

Le risorse disponibili saranno divise per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti (A) in modo da assegnare al singolo punto un valore economico (B) che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C) :

 

[ euro 31.757,96  /A = B ]  successivamente  [ B*C= contributo assegnato ]

 

Il contribuito è erogato a saldo in relazione alle spese realmente sostenute e rendicontate.

 

 

ART.   10   –   MODALITA’   DI   EROGAZIONE   E   LIQUIDAZIONE   DEL CONTRIBUTO

 

  1. 1. A seguito  dell’approvazione  della  graduatoria  provvisoria  di  cui  all’art.  9, primo periodo, ai soggetti beneficiari del finanziamento è data comunicazione tramite   PEC   dell’importo   del   contributo   massimo   concedibile, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
  2. 2. Dopo la  conclusione  del  progetto  e  la  rendicontazione  delle  spese,  da trasmettere  ENTRO IL TERMINE DEL  10.2025,  il  Comune  provvede  a confermare, previa eventuale rideterminazione, il contributo assegnato dandone comunicazione al beneficiario, con le medesime modalità di cui al precedente comma 1.
  3. 3. Entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione definitiva del contributo, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, dovrà confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
  4. 4. Ricevuta l’accettazione dell’aiuto da parte del beneficiario, verrà pubblicata la graduatoria definitiva  e  il  contributo  riconosciuto  al  singolo  soggetto economico verrà implementato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) in carico all’azienda, come aiuto in regime de minimis. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.
  5. 5. La data  di  concessione  dell’aiuto,  anche  per  le  finalità  di  cui  al Regolamento UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. L’aiuto è concesso in conto capital Lo stesso è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
  6. 6. Le  richieste   di   erogazione   del   contributo   devono   essere   predisposte utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’Ente (Mod. A2).
  7. 7. Il contributo  a  fondo  perduto  sarà  liquidato  a  mezzo  bonifico,  in  unica soluzione, previo rendiconto delle spese sostenute composto di:
  8. dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del beneficiario, contenente l’elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammissibili;
  9. b. copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l’avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, et).
  10. 8. L’erogazione del contributo rimane soggetta alla previa verifica della regolarità

contributiva del soggetto beneficiario; in caso di debiti del soggetto verso il proprio   ente   previdenziale   e/o   assicurativo   si   procederà   al   pagamento

sostitutivo in favore dell’ente creditore.

 

 

ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

  1. 1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:
  2. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede,  nel  rispetto  dell’art.  140 del Reg.  UE n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
  3. b. a fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni e la documentazione necessaria per il monitoraggio dell’intervento di cui al presente Avviso pubblico;
  4. rendere disponibile la documentazione  a  richiesta  dei  soggetti  che esplicano l’attività  di  controllo  e  monitoraggio  di cui  al successivo articolo 12;
  5. d. comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
  6. rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
  7. non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

 

 

ART. 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

  1. 1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti, potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazion In caso di false o mendaci dichiarazioni, gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito  e  all’applicazione delle  previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
  2. 2. Ai sensi del DPCM 30.09.2021, il Comune provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il  sistema  della  Banca  dati  unitaria  presso  il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’a 1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

 

ART. 13 – REVOCA

  1. 1. Il comune procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:
  2. qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 5 giorni dalla richiesta;
  3. b. qualora venga accertata, in ogni momento, l’insussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al contributo;
  4. qualora venga accertata  la  falsità  di  dichiarazioni  rese  in  sede  di domanda di finanziamento e/o di richiesta di integrazioni;
  5. d. in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 11.
  6. 2. Costituisce causa di revoca parziale delle agevolazioni il trasferimento, l’alienazione o la destinazione del contributo ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali  o  immateriali  ammesse  alle  agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.
  7. 3. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all’immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell’immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l’eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termin In ogni caso, qualora la distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell’organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all’intero contributo.
  8. 4. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell’agevolazione, il beneficiario è tenuto  alla  restituzione  dell’ammontare  totale  o  parziale  del  contributo erogato.  In  caso  di  revoca totale o  parziale, il beneficiario dovrà restituire l’importo erogato maggiorato del tasso di interesse legale vigente alla data della erogazione dell’agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
  9. 5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

 

ART. 14 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI

  1. 1. In osservanza  dell’art.  8  della  Legge  241/1990  e  successive  modifiche,  si comunica quanto segue:

– il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

– il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni dalla data di avvio,   fatta   salva   la   necessità   di   prolungare   tale   termine   in considerazione del numero e della complessità delle domande pervenute;

– gli atti del procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Villa Latina.

  1. 2. Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente nei termini e nei modi di legge.

 

 

ART. 15 – PUBBLICITA’

  1. 1. Il Comune assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.  n.   33/2013   e   dell’art.   8   del   D.P.M.   30.09.2021   mediante pubblicazione    sul    sito    web    istituzionale    dell’Ente    nella    sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.

 

 

ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

  1. 1. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali Sindaco Luciano Persichini.

 

 

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

  1. 1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Villa Latina (FR) che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
  2. 2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese viv Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

 

 

ART. 18 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI   SENSI   DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA   PROTEZIONE  DEI   DATI   PERSONALI 2016/679.

Il trattamento dei dati comunicati dai soggetti interessati per la partecipazione al presente Avviso pubblico si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse al procedimento in oggetto.

– Finalità del trattamento dei dati personali.

I dati personali raccolti sono dati comuni (dati anagrafici – nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita – residenza, recapito telefonico, e-mail, IBAN).

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Fondo sostegno comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021 (G.U. n. 296 del 14.12.2021) per l’annualità 2021. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’art 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR. 2.

– Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi  attraverso  reti  telematiche. I medesimi  dati  sono  trattati  anche  con modalità  cartacea.  Il Titolare  adotta misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Titolare del Trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villa Latina (FR), nella figura del suo legale rappresentante, il Sindaco p.t.,

Responsabile del trattamento dei dati.

Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  sottoscritto  responsabile  del  Settore

Affari Generali.

Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati personali saranno comunicati agli Uffici del Comune di Villa Latina e, qualora ammessi a contributo, i dati saranno comunicati alle Autorità competenti per il controllo e monitoraggio del finanziamento:

– Agenzia per la coesione territoriale attraverso il sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico mediante caricamento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti – RNA;

– Tesoreria comunale per i pagamenti.

I dati saranno inoltre diffusi attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Tempi di conservazione dei dati.

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione degli adempimenti connessi alla procedura di erogazione del contributo e dei relativi monitoraggi e controlli, e in ogni caso per un periodo di anni dieci dalla data di erogazione dell’ultimo pagamento.

 

 

Diritti dell’interessato.

Il  soggetto  interessato  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  da 15  a  22  del Regolamento  UE  679/2016,  ove  applicabili  con  particolare  riferimento  all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste per l’esercizio dei diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC: oppure a mezzo posta raccomandata all’indirizzo istituzionale

L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente.

 

 

Il  presente  Avviso,  unitamente  alla  modulistica  allegata,  è  pubblicato  all’Albo pretorio on line e sul sito  istituzionale del Comune:   sezione   “Amministrazione   trasparente”.

 

 

Si allegano:

–     Avviso Pubblico

–     Modello di domanda di partecipazione (Mod. A1);

–     Modello di domanda per l’erogazione del contributo (Mod. B2).

 

 

Comune di Villa Latina, lì 10.09.2025