ATTENZIONE – DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON TARGA STRANIERA PER RESIDENTI ITALIANI
24 Gennaio 2019
Il Decreto sicurezza 2018 ha modificato l’articolo 93 del Codice della strada, che sancisce il divieto, per chi abbia stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
Lo stesso articolo 93 prevede eccezioni a tale divieto, e cioè lo stop alla targa estera per residenti in Italia non vale quando è stato stipulato un contratto di:
- leasing
- noleggio senza conducente
- comodato.
Il residente in Italia che circoli con un veicolo con targa estera rischia alcune sanzioni:
- multa da 712 a 2.848 euro,
- divieto di circolazione,
- qualora, entro il termine di 180 giorni, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via, scatta la confisca amministrativa.
In conseguenza dell’accertamento della violazione è previsto il ritiro del documento di circolazione e la sua trasmissione all’ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio. Al trasgressore viene ordinata l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Qualora il trasgressore non versi immediatamente l’importo previsto per il pagamento in misura ridotta, oppure non versi l’importo previsto a titolo di cauzione, il veicolo è sottoposto al fermo amministrativo fino all’avvenuto versamento dovuto, o comunque al massimo per 60 giorni.
Scaduto il fermo amministrativo, il veicolo viene riconsegnato al trasgressore (previo pagamento delle spese e relativi oneri) che lo dovrà custodire secondo le procedure di cui all’articolo 213 C.d.S., con la precisazione che se non provvede al ritiro decorsi 5 giorni dalla data di comunicazione del deposito nel portale internet della Prefettura- UTG competente, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode-acquirente.
Qualora, entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213, salvo che il veicolo estero appartenga a persona estranea all’illecito amministrativo.
Al fine di ottenere il dissequestro del veicolo, l’avente diritto dovrà esibire, all’organo che ha elevato il verbale di contestazione, i nuovi documenti di immatricolazione ovvero, qualora esporti il veicolo, il foglio di via di cui all’articolo 99 del C.d.S. In tale ultimo caso il dissequestro decorre dalla data di esibizione del documento.
Se durante il decorso dei 180 giorni il veicolo che si trova soggetto a sequestro è sorpreso a circolare, il conducente o chi per lui è punito con la sanzione amministrativa che va da euro 1.988 a euro 7.953 (a tale sanzione si può aggiungere la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente).