avviso CONTRIBUTI REGIONALI AI PRIVATI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO
31 Gennaio 2019
Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale. I contributi riguardano anche il solo smaltimento.
La Regione concede ai soggetti privati indicati nel regolamento contributi per la rimozione e lo smaltimento, oppure per il solo smaltimento – da realizzarsi successivamente alla presentazione della domanda – dell’amianto da edifici situati sul territorio regionale, di proprietà privata a uso residenziale, comprese le relative pertinenze.
Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile e per un massimo di 1.500 euro.
Per l’anno 2019 le domande vanno presentate esclusivamente on line, nel periodo DAL 1 AL 31 MARZO ,attraverso l’apposito applicativo informatico, a cui si accederà dal link che verrà reso disponibile sulla pagina del sito della Regione FVG.
La domanda va corredata, a pena d’inamissibilità, dalla seguente documentazione:
a) preventivo dettagliato di spesa;
b) almeno due fotografie attestanti la presenza dell’amianto;
c) documentazione attestante il pagamento dell’imposta di bollo;
d) autorizzazione alla realizzazione dell’intervento da parte di eventuali comproprietari o del proprietario (nel caso la domanda sia presentata dal locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento)
e) autorizzazione alla realizzazione dell’intervento da parte dell’assemblea condominiale (nel caso in cui il richiedente sia un condominio)
– Si precisa che nel caso di più comproprietari, la domanda di contributo è presentata da uno solo di essi previa autorizzazione degli altri alla realizzazione dell’intervento oggetto della domanda.
Possono beneficiare del contributo:
a) il proprietario o comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento
b) il locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’i mmobile oggetto dell’intervento
c) i condomini costituiti per la maggioranza (calcolata in base ai millesimi di proprietà) da unità abitative a uso residenziale
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
a) spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto
b) spese necessarie per le analisi di laboratorio
c) costi per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
d) IVA
Non sono ammissibili a contributo le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.