Esplora contenuti correlati

Statuto di ANCI Lazio

Approvato dall’Assemblea Regionale del 9 ottobre 2014

Art. 1.
Denominazione, Sede

1. L’Associazione Regionale dei Comuni Laziali, denominata ANCI Lazio, è Associazione autonoma regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
2. ANCI Lazio non ha fine di lucro.
3. ANCI Lazio ha sede in Roma.
4. L’Associazione, che trae origine dalla tradizione e dalle aspirazioni autonomistiche della popolazione e delle comunità locali laziali, ha per scopo il perseguimento della tutela delle autonomie locali, riconosciute dalla Costituzione, e dei diritti e degli interessi degli associati da essa rappresentati, secondo quanto specificato nel successivo art. 4.
5. L’Associazione si ispira al pensiero ed all’opera di Luigi Sturzo e ne promuove, nel corso delle sue attività, la memoria.

Art. 2.

Autonomia regionale

1. ANCI Lazio aderisce all’Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all’attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo Statuto di ANCI.
2. ANCI Lazio ha competenza e piena autonomia nei rapporti con la Regione Lazio e tutela gli interessi degli associati da essa rappresentati nelle materie di competenza regionale.

Art. 3.

Associati

1. Sono associati ad ANCI Lazio i Comuni, la Città Metropolitana, Unioni Comunali e altri Enti di derivazione comunale della Regione Lazio di cui al TUEL 267/2000.

Art. 4.

Scopi e compiti

1. ANCI Lazio rappresenta i propri associati nei rapporti con la Regione, avendo particolare riguardo alle peculiarità, alle prerogative, agli interessi delle singole comunità; persegue scopi di attuazione e tutela delle autonomie locali sancite dalla Costituzione; promuove la partecipazione degli associati a forme di collaborazione e di coordinamento; mantiene collegamenti operativi con le Province, la Città Metropolitana, le Comunità Montane, le Associazioni regionali e nazionali degli Enti locali, nonché con Organi ed Enti regionali, statali e comunitari che hanno relazione istituzionale e/o rapporti operativi con l’attività degli Enti associati; studia e promuove ricerche e iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali, per una crescita culturale ed una sensibilità ambientale delle stesse.
2. Per il raggiungimento dei propri obiettivi ANCI Lazio promuove, direttamente o tramite società strumentali e/o partecipate o tramite altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi statutari ovvero in accordo con le Province, la Città Metropolitana, la Regione, lo Stato, l’Unione Europea e loro Enti e Organi operativi: convegni, seminari, corsi di studio, ricerche, sondaggi, studi, attività di informazione, pubblicazione di periodici su carta e on-line, attività di formazione, assistenza e consulenza a favore degli Enti associati; attività di comunicazione rivolta al pubblico con l’obiettivo di promuovere, diffondere e valorizzare i temi dell’autonomia comunale. In particolare, persegue lo sviluppo e l’implementazione di servizi a favore dei suoi associati rispondenti agli scopi statutari; lo sviluppo della conoscenza del sistema della Pubblica Amministrazione locale; lo sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione e partecipazione; l’incremento della conoscenza dei temi pubblicistici finalizzata a una maggiore e migliore conoscenza delle problematiche dei Comuni in generale.

Art. 5.

Pari Opportunità

1. ANCI Lazio favorisce iniziative per l’attuazione ed il rafforzamento del principio di pari opportunità. In tale logica, la composizione del Comitato Direttivo e il Comitato Regionale dovranno garantire la giusta rappresentanza di genere in misura non inferiore a 1/3 dei componenti, compatibilmente con le risultanze elettorali.

Art. 6.

Autonomia finanziaria

1. ANCI Lazio ha piena autonomia finanziaria e la esercita anche con il reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle assegnate dall’ANCI.

Art. 7.

Organi

1. Sono organi di ANCI Lazio:
a. L’Assemblea Regionale Congressuale;
b. Il Comitato Regionale;
c. Il Comitato Direttivo;
d. Il Presidente;
e. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8.

Requisiti per l’elezione negli Organi

1. Possono essere eletti negli Organi Sociali coloro che ricoprano una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli Enti locali di cui all’art. 3.
2. Il venire meno delle cariche elettive e/o politico-amministrative e di rappresentanza di cui ai precedenti commi 1) per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi elettorali vigenti oper dimissioni dall’Ente di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica rivestita negli Organi dell’Associazione.

Art. 9.
Convocazione dell’Assemblea Regionale Congressuale

1.L’Assemblea Regionale in seduta Congressuale:
a. è convocata dal Presidente della Associazione, salvo esigenze di ordine straordinario regionale, ogni cinque anni in preparazione dell’Assemblea Congressuale di ANCI, nell’anno della consultazione elettorale amministrativa di maggiore ampiezza relativamente ai comuni laziali;
b. deve essere convocata dal Presidente su richiesta sottoscritta da parte di 1/10 (un decimo) dei soci;
c. la convocazione da parte del Presidente deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione, salvo quanto definito dal Regolamento congressuale di ANCI;
d. la convocazione è deliberata dal Comitato Direttivo, che ne determina l’ordine del giorno, al fine di affrontare temi di interesse generale del sistema delle autonomie locali, di determinare gli indirizzi
programmatici pluriennali e strategici dell’Associazione e di procedere al rinnovo delle cariche sociali.
e. Il termine di convocazione può essere ridotto alla metà nel caso in cui, essendo la convocazione funzionale allo svolgimento dell’Assemblea Congressuale di ANCI, tale ultima assemblea sia convocata con preavviso non superiore a 30 giorni ai sensi dello Statuto di ANCI;
f. l’avviso di convocazione – contenente l’ordine del giorno, l’indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione – deve essere inviato per posta elettronica certificata (PEC), e-mail e fax, a tutti gli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea;
g. l’Assemblea Regionale Congressuale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea Regionale Congressuale è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero degli associati. Le determinazioni dell’Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea;
h. ogni associato può essere formalmente delegato a rappresentare nell’Assemblea Regionale in seduta Congressuale non più di un altro associato, salvo quanto diversamente stabilito dal Regolamento congressuale di ANCI in caso di Assemblea Congressuale Regionale convocata in preparazione dell’Assemblea Congressuale di ANCI;
i. ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea Regionale Congressuale sono considerati presenti gli associati rappresentati da altri associati muniti di regolare delega, in regola con le quote sociali;
2. I lavori dell’Assemblea Regionale Congressuale sono aperti dal Presidente della Associazione che sovrintende alla nomina, a maggioranza dei presenti, del Presidente dell’Assemblea, da individuarsi tra gli associati presenti.
3. Il Presidente dell’Assemblea Congressuale così nominato procede:
j. alla costituzione di un Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Congressuale composto da due Vice Presidenti, dal Rappresentante di ANCI, se presente, e da un Segretario;
k. alla nomina di una Commissione composta da tre scrutatori che si occuperanno delle operazioni di verifica dei poteri, delle attività strumentali alla votazione, dello spoglio delle preferenze espresse dai partecipanti all’Assemblea e della pubblicazione dei relativi risultati.

Art. 10.
Compiti dell’Assemblea Regionale Congressuale

1. Spetta all’Assemblea Regionale Congressuale:
a. deliberare in merito agli indirizzi ed alle strategie politico-amministrative dell’Associazione nonché procedere alla verifica ed alla valutazione dell’attività svolta dalla stessa nell’intero periodo intercorrente dalla precedente Assemblea Regionale Congressuale;
b. approvare lo Statuto dell’Associazione e le sue modificazioni, come previsto dall’art. 28;
c. eleggere il Presidente della Associazione;
d. eleggere il Comitato Regionale composto esclusivamente da coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli enti locali associati;
e. eleggere, i componenti del Consiglio Nazionale spettanti ad ANCI Lazio ed i Delegati Regionali all’Assemblea Congressuale Nazionale in base al Regolamento Congressuale di ANCI;
f. elegge, su proposta del Presidente, con votazione palese, ed a maggioranza il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11
Elezioni del Presidente dell’Associazione e del Comitato Regionale

1. Al candidato Presidente è collegata una lista di consiglieri composta da un numero massimo di candidati pari al numero dei componenti il Comitato Regionale .
2. Ogni lista deve inoltre favorire, almeno nella misura percentuale di 1/3 (un terzo), la giusta rappresentanza di ciascun genere.
3. Le liste vanno presentate secondo le modalità previste dal Regolamento dell’Assemblea Congressuale.
4. Ciascun associato ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente ed esprimere due preferenze tra i candidati della lista collegata al Presidente. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista. E’ consentita la delega fra associati per un massimo di n. 1 (una) delega al medesimo associato.
5. È proclamato Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.
6. Alla lista collegata con il Presidente eletto sono attribuiti i 3/5 (tre quinti) dei seggi del Comitato Regionale; il restante 2/5 (due quinti) è ripartito fra le altre liste in proporzione ai voti ricevuti.
7. Sono proclamati eletti in seno al Comitato Regionale i candidati che in ogni lista hanno raggiunto il maggior numero di preferenze.
8. Nel caso sia presentata una sola lista vengono eletti tutti i candidati della stessa, qualsiasi sia il numero di candidati.
9. In caso di parità viene eletto il più anziano
10. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e una volta terminate si procede immediatamente allo spoglio. Nel caso in cui sia presentata una sola lista si può procedere a votazione palese.

Art. 12
Il Comitato Regionale

1. Il Comitato Regionale attua le deliberazioni del Congresso, definisce la politica dell’ANCI Regionale, delibera sulle iniziative principali, decide sull’adesione dell’ANCI Regionale ad altri organismi.
2. L’elezione del Comitato Regionale è effettuata dal Congresso come previsto dall’art. 11.
3. Il numero dei componenti del Comitato Regionale è stabilito in 70 di cui, di diritto, i Sindaci dei comuni capoluoghi di cui almeno un terzo di donne.
4. Il Comitato Regionale è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno; in via straordinaria su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti o di un terzo del Comitato Direttivo (membri effettivi), il Presidente entro 10 giorni dovrà convocare il Comitato Regionale.
5. Il Comitato Regionale è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un’ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza.
6. Il Comitato Regionale nella prima riunione, su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato Regionale e ne cura la verbalizzazione.
7. Il Comitato Regionale elegge tra i suoi membri il Comitato Direttivo, con le medesime procedure adottate per l’elezione del Comitato Regionale.
8. Il Comitato Regionale coopta nuovi componenti in luogo di quelli che cessano di farne parte.
9. Il Comitato Regionale è convocato e presieduto dal Presidente.
10. Gli ex Presidenti sono membri di diritto del Comitato Regionale con voto consultivo.
11. Il Comitato Regionale nomina su proposta del Comitato Direttivo i responsabili provinciali che faranno parte del Comitato Direttivo con voto consultivo.
12. Con deliberazione del Comitato Regionale possono essere chiamati a far parte del Comitato stesso con voto consultivo,amministratori, esperti, rappresentanti di Associazioni od altre realtà la cui presenza costituisca un utile arricchimento del confronto e del dibattito.
13. La Regione Lazio e la Città Metropolitana partecipano con un proprio rappresentante al Comitato Regionale.

art. 13
Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo, convocato dal Presidente dell’Associazione, assicura la continuità della direzione politica dell’Associazione, coordina le attività delle strutture e delle organizzazioni provinciali, attua le deliberazioni del Comitato Regionale.
2. Il Comitato Direttivo sovrintende a tutte le attività dell’Associazione e al suo andamento, compresa l’assunzione del personale su proposta del Segretario Generale, nonché la definizione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti, la richiesta di assegnazioni di dipendenti degli Enti associati, le nomine e l’affidamento di incarichi.
3. Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di venti membri, di cui almeno un terzo donne. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e ne cura la verbalizzazione.
4. Il Comitato Direttivo è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un’ora dalla prima, la seduta è valida con la partecipazione di almeno 1/5 dei membri effettivi e le delibere sono assunte a maggioranza.
5. Un 1/3 dei membri effettivi del Comitato Direttivo può chiedere, per iscritto, la convocazione dello stesso; il Presidente entro 10 giorni dovrà convocare il Comitato Direttivo.
6. Del Comitato Direttivo fanno parte, con voto consultivo i responsabili provinciali dell’Associazione, il Coordinatore dei Consigli Comunali, il Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni, il Coordinatore dell’Unione dei Comuni, il Presidente della Consulta Regionale ANCI Donne Amministratrici ed il Presidente della Consulta Regionale ANCI Giovani Amministratori.
7. Il Comitato Direttivo nomina i responsabili degli uffici su proposta del Segretario Generale.
8. Per quanto non previsto e/o non di competenza specifica degli altri organi sociali, sarà il Comitato Direttivo ad adottare gli atti opportuni

art. 14
Il Presidente dell’Associazione

1. Il Presidente rappresenta l’Associazione in ogni rapporto.
2. Convoca e presiede il Comitato Regionale e il Comitato Direttivo.
3. In caso di urgenza può assumere provvedimenti indispensabili che debbono essere sottoposti alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima riunione.
4. Il Presidente, per essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni nomina, fra i membri del Comitato Direttivo, uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.
6. Il Presidente, su conforme parere del Comitato Direttivo, può dare delega temporanea o permanente, su singoli atti, ai membri del Comitato Direttivo e per gli atti amministrativi al Segretario Generale.
7. Il Presidente o suo delegato, partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, costituita ai sensi dello Statuto di ANCI, al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività della gestione fra Associazione Nazionale e Associazioni Regionali.
8. Nel caso di decesso, decadenza, impedimento permanente, di dimissioni o di sfiducia da parte della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo con voto effettivo, del Presidente le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente Vicario o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano d’età.
9. Il Vice Presidente, su deliberazione del Comitato Direttivo, convoca, entro i successivi 90 giorni, l’Assemblea Regionale in seduta straordinaria, per la nomina del nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla normale scadenza delle cariche sociali.
10. In caso di contemporaneo impedimento o di dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti, le funzioni e la proposta di convocazione dell’Assemblea, secondo quanto previsto dal punto precedente, saranno svolte dal componente del Comitato Direttivo più anziano d’età.
11. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Regionale e Provinciale.

art. 15
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (tre membri) è eletto dall’Assemblea fra i membri elettivi dei Comuni associati. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di altri organi dell’associazione.
2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente nella prima riunione. Verifica almeno ogni sei mesi la contabilità e le risultanze del conto di tesoreria dell’Associazione.
3. Esamina il conto consuntivo e lo accompagna con una sua relazione all’esame dell’assemblea ordinaria.
4. Redige una relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione da presentare all’assemblea congressuale.
5. Il Presidente del Collegio è invitato alle sedute del Comitato Direttivo.

art. 16
Conferenza dei Consigli Comunali

1. E’ costituita la Conferenza dei Consigli comunali per assicurare una adeguata presenza delle assemblee comunali nella vita dell’Associazione.
2. La Conferenza, oltre alle tematiche che attengono allo status dei Consiglieri comunali, si occupa dell’efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.
3. La Conferenza elegge nel suo seno un coordinatore, un vice coordinatore ed un ufficio di Presidenza. Il Coordinatore partecipa di diritto ai lavori del Comitato Direttivo e del Comitato Regionale. I componenti dell’Ufficio di Presidenza partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.
4. Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Conferenza dei Consigli Comunali.

art. 17
Consulta dei Piccoli Comuni

1. E’ costituita altresì la Consulta dei Piccoli Comuni con dimensione demografica inferiore ai 5.000 (cinquemila) abitanti.
2. Essa ha il compito di assicurare, a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a favorire la difesa delle realtà comunali di piccole dimensioni.
3. La Consulta elegge nel suo seno un Coordinatore che partecipa di diritto, con voto consuntivo, ai lavori del Comitato Direttivo e un vice coordinatore.
4. Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta dei Piccoli Comuni.

art. 18
Consulta Regionale ANCI donne amministratrici

1. E’ istituita in ANCI-Lazio la Consulta Regionale delle Donne Amministratrici Locali. Essa comprende tutti i comuni aderenti all’ANCI-Lazio che eleggono, o alla cui Amministrazione partecipa con vari ruoli ed incarichi istituzionali, almeno una donna amministratrice. Si riunisce e opera in Roma presso la sede regionale dell’Associazione, nei cui valori si riconosce ed identifica. In essa trovano rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo, espressione delle Assemblee elettive locali.
2. La Consulta si propone di essere uno strumento di promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni elettive e nella vita politica favorendo l’incontro e l’interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali.
3. La Consulta elegge nel suo seno un Coordinatore che partecipa di diritto con voto consuntivo ai lavori del Comitato Direttivo e un Vice Coordinatore.
4. Un regolamento disciplina le modalità di formazione e funzionamento della Consulta Regionale ANCI Donne Amministratrici.

art. 19
Consulta Regionale ANCI Giovani Amministratori

1. E’ istituita in ANCI-Lazio la Consulta Regionale dei Giovani Amministratori Locali. Essa comprende tutti i Comuni aderenti all’ANCI-Lazio che eleggono, o alla cui Amministrazione partecipa con vari ruoli ed incarichi istituzionali, almeno un giovane amministratore con età inferiore ai 35 anni. Si riunisce ed opera in Roma presso la sede regionale dell’Associazione, nei cui valori si riconosce ed identifica. In essa trovano rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo, espressione delle Assemblee elettive locali.
2. La Consulta si propone di essere uno strumento che favorisca e stimoli l’incontro e l’interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali dei Giovani Amministratori e si pone come obiettivo la creazione, in accordo con l’ANCI Lazio ed attraverso le strutture ad essa collegate, dell’Osservatorio Nazionale sulla nuova classe dirigente Locale.
3. La Consulta elegge nel suo seno un Coordinatore che partecipa di diritto con voto consuntivo ai lavori del Comitato Direttivo e un Vice Presidente.
4. Un regolamento disciplina le modalità di formazione e funzionamento della Consulta Regionale ANCI Giovani Amministratori.

Art. 20
Consulta regionale dell’Associazionismo

1. Al fine di assicurare il monitoraggio, il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo delle forme di associazionismo intercomunale, è costituita la Consulta Regionale dell’Associazionismo di seguito denominata CRA.
2. Il Comitato Direttivo nomina 10 membri della CRA tra i Presidenti di Unioni di Comuni, Comunità Montane, titolari di convenzioni ex TUEL, Rappresentanti di fusioni di Comuni ed altre forme associative istituzionali.
3. La CRA elegge nel suo seno un Coordinatore che partecipa con voto consultivo ai lavori del Comitato Direttivo.

art. 21
Commissioni Permanenti

1. Sono costituite dal Comitato Regionale commissioni permanenti per i fondamentali problemi di interesse degli associati.
2. Le commissioni permanenti esprimono pareri da trasmettere agli organi dell’Associazione che deliberano in merito.
3. Delle commissioni possono far parte anche funzionari qualificati degli enti associati.

art. 22
Ineleggibilità e decadenza

1. Possono essere eletti negli organi sociali coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli Enti Locali da cui provengono o esercitano la rappresentanza legale di altro Ente associato
2. I componenti degli organi collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
3. La perdita del requisito minimo richiesto per l’elezione negli organi sociali è motivo di decadenza dalla carica.
4. La decadenza deve essere dichiarata dal Comitato Direttivo su segnalazione del Segretario Generale e comunicata all’interessato e al Comitato Regionale nella prima seduta.

art. 23
Patrimonio e finanziamento

1. Il finanziamento dell’Associazione è assicurato dalla partecipazione alla quota associativa nazionale nella misura stabilita dallo Statuto dell’ANCI Nazionale, da eventuali contributi volontari pubblici e privati, nonché da eventuali maggiorazioni delle quote annue obbligatorie, nel limite percentuale stabilito dallo Statuto dell’ANCI Nazionale.
2. I pagamenti e le spese dell’Associazione possono essere erogati per contanti, con bonifici bancari, e/o con assegni bancari a firma disgiunta del Presidente o del Segretario Generale o del responsabile finanziario dell’Associazione. Per la richiesta di scoperti bancari e anticipi su crediti o contributi deliberati da altri Enti, il Comitato Direttivo potrà autorizzare, con apposita delibera, il Presidente ad eseguire dette operazioni.
3. Tutte le spese dovranno essere accompagnate dai relativi giustificativi.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Comitato Regionale approva il conto consuntivo accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Al fine di agevolarne la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna, in quanto possibile, a provvedere al rimborso delle spese che gli Amministratori rappresentanti dell’Ente stesso dovranno sostenere, nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli Organi sociali e nelle Commissioni di cui fanno parte.
6. Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli Enti associati chiamati a collaborare all’attività dell’Associazione.

art. 24
Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
2. L’erogazione delle spese è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 25.
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Regionale, su proposta del Presidente.
2. Il Segretario Generale provvede all’ordinaria gestione dell’Associazione, rispetto alla quale ne ha la responsabilità, adottando gli atti occorrenti ed assumendo le opportune iniziative anche per l’appropriata gestione delle risorse umane, reali e finanziarie, informando il Comitato Direttivo.
In particolare:
a. sovrintende al regolare funzionamento dell’Associazione e cura l’attuazione delle decisioni assunte degli Organi sociali;
b. dà esecuzione alle previsioni di bilancio;
c. è il capo del personale dell’Associazione;
d. coordina l’attività degli uffici e ne dispone l’organizzazione; nomina, ove previsti, i responsabili apicali di concerto con il Presidente e sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;
e. dirige l’attività dei Coordinatori dei Dipartimenti e del Personale; cura i rapporti con i Consulenti Esterni e ne coordina il lavoro;
f. vigila, di concerto con gli organi a tal fine deputati, sulle società controllate da ANCI Lazio nei limiti previsti dai regolamenti ed in particolare con riguardo alla predisposizione di adeguati modelli a norma del D. Lgs. 231/01 e del loro aggiornamento;
g. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali dell’Associazione e ne svolge le funzioni di segretario; agli stessi, nell’ambito delle proprie competenze, esprime pareri e formula proposte di deliberazione; redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente;
h. risponde della gestione finanziaria e contabile da lui determinata e relaziona annualmente al Comitato Direttivo sul raggiungimento degli obiettivi e sulla determinazione dell’indirizzo e della gestione degli uffici.

Art. 26.
Rapporti con altre Associazioni

1. ANCI Lazio collabora con altre strutture associative territoriali degli Enti Locali.
2. ANCI Lazio, al fine di garantire una sempre più diffusa partecipazione degli Enti associati, può articolare la propria presenza a livello provinciale, tenendo conto delle specificità organizzative esistenti a livello locale. A tal fine il Presidente può individuare, all’interno dei componenti del Comitato Direttivo, figure di riferimento provinciale, definendo eventuali compiti e funzioni a loro attribuite da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo.
3. ANCI Lazio favorisce il rapporto con le altre ANCI regionali per sviluppare una più articolata presenza ed iniziativa a favore dei propri associati.

Art. 27.
Partecipazione on-line

1. E’ consentita la partecipazione on-line, interattiva e in diretta alle riunioni del Comitato Direttivo, del Comitato Regionale e dei Gruppi di lavoro tramite videoconferenza o in multi-conferenza audio/video/web, in modo da sostituire alla presenza fisica dei singoli componenti la loro partecipazione virtuale attraverso l’impiego di tecnologie, in qualunque modo denominate e a ciò finalizzate.
2. Ai fini di una effettiva partecipazione, nel rispetto dei principi di massima trasparenza e legalità, ANCI Lazio utilizza strumenti e tecnologie che consentono di avere assoluta certezza in ordine alle generalità del soggetto collegato e di effettuare una costante e rigorosa verifica della sua reale presenza durante la riunione.

art. 28
Modificazioni statutarie

1. 1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall’Assemblea Congressuale in sessione ordinaria o straordinaria, con la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto e con la votazione favorevole della maggioranza dei presenti. Ai fini delle presenze, si tiene conto anche delle deleghe.

art. 29
Varie

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e alla normativa e regolamenti di ANCI Nazionale.

art. 30
Norme transitorie

1. Per l’elezione dei delegati all’Assemblea Congressuale Nazionale dei Componenti al Consiglio Nazionale trovano applicazione le norme del regolamento per l’Assemblea Congressuale Nazionale emanate di volta in volta dal Consiglio Nazionale dell’ANCI.

Statuto di ANCI Lazio