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Lo Statuto

STATUTO
ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI MOLISANI
Via Roma, n.64 CAMPOBASSO

INDICE

TITOLO I Costituzione, denominazione e sede

Art.  2          Scopi

Art.  3        Soci

Art.  4          Organi

Art.  5          Assemblea Regionale

Art.  6          Comitato Direttivo

Art.  7          Presidente

Art.  8          Revisore dei Conti

Art.  9          Ufficio di Presidenza

Art.10          Conferenza dei Presidenti

Art.11          Ineleggibilità, sospensione e decadenza

Art.12          Struttura amministrativa

Art.13          Segretario

Art.14          Patrimonio – Finanziamento

Art.15          Esercizio finanziario

Art.16          Approvazione e modificazione dello Statuto

Art.17          Unificazioni associazioni autonomie locali

Art.18          Disposizioni varie

Art.19          Scioglimento dell’Associazione

Art.20

TITOLO I STRUTTURA

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

E’ costituita l’Associazione Regionale Comuni del Molise

L’Associazione opera nello spirito ed in conformità del presente Statuto nonché dello Statuto Nazionale dell’A.N.C.I. ed ha sede in Campobasso.

Le norme del presente Statuto tengono in debito conto la peculiarità, la specificità e la tradizione dei Comuni della Regione Molise, aventi, nella totalità, piccole dimensioni demografiche.

Art. 2 SCOPI

         L’Associazione Regionale:

1.      Opera per dare piena attuazione al riconoscimento delle autonomie locali sancito dalla Costituzione della Repubblica, tutela l’autonomia dei Comuni nei confronti dello Stato e della Regione, rappresenta le istanze e gli interessi dei Comuni nell’ambito territoriale della Regione.

2.      Promuove l’unità nell’iniziativa e nella partecipazione alla gestione dei poteri locali, elabora una politica fondata su un programma di sviluppo economico-sociale-civile e culturale, ed attua tutte le iniziative necessarie per l’unificazione ed il coordinamneto delle attività di tutte le associazioni delle autonomie esistenti nel territorio.

3.      Promuove il coordinamento delle attività amministrative degli associati; studia e propone iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale della Regione; mantiene collegamenti operativi di studio con la Regione Molise, con la Provincia di Campobasso ed Isernia, con le UU.SS.LL., con i Consorzi Industriali e con tutti gli organi periferici dello Stato, delle Associazioni regionali e nazionali degli enti locali esistenti nella Regione Molise.

4.      Promuove convegni e dibattiti, pubblica studi ed atti.

5.      In particolare:

–         Rappresenta gli interessi dei Comuni Molisani nei confronti della Regione, e d’intesa con l’Associazione Nazionale, nei confronti dello Stato;

–         Promuove e coordina lo studio e la soluzione di problemi che interessano i Comuni Molisani;

–         Interviene, anche con propri rappresentanti, in tutte le sedi ove si discutono o si amministrano interessi dei Comuni che investono, anche indirettamente i Comuni stessi;

–         Presta consulenza ed assistenza ai soci che lo richiedono;

–         Promuove iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali.

Art. 3 SOCI

Sono soci dell’Associazione tutti i Comuni Molisani, le loro strutture operative e forme associative, le Unità Socio Sanitarie Locali che abbiamo formalmente inviato delibera di adesione all’ANCI ed in regola per gli ultimi due anni con il versamento dei contributi fissati dagli organi dell’Associazione.

L’adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.

Il recesso, deve essere comunicato all’associazione con lettera raccomandata a.r. entro il 31 ottobre di ogni anno,  deve essere assunto con formale atto deliberativo dell’organo competente ed ha effetto a partire dal giorno 1 dell’anno successivo L’associato che per due anni consecutivi non paga i contributi sociali decade da socio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, previa diffida da inviare al rappresentante legale dell’ente associato.

I componenti gli organi dell’Associazione decadono dalla carica qualora l’ente di provenienza sia decaduto o abbia deliberato il recesso.

Art.4 ORGANI

 Sono organi dell’Associazione:

–         L’Assemblea Regionale;

–         Il Comitato Direttivo;

–         Il Presidente;

–         Il Revisore dei Conti.

E’ articolazione operativa: l’Ufficio di Presidenza.

Possono far parte degli organi regionali solo i componenti elettivi di organi degli Enti soci.

 

Art.5 L’ASSEMBLEA REGIONALE

L’Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli Enti Associati in regola con il versamento dei contributi associativi. Di essa fanno parte, senza diritto di voto, i Consiglieri Nazionali e gli ex Presidenti.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera da inviarsi agli Enti associati almeno 10 giorni prima dalla data fissata contenente gli argomenti da affrontare e gli orari della prima e seconda convocazione.

L’Assemblea Regionale:

–  può deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

  • In prima convocazione quando sia stata verificata la partecipazione di almeno i 2/3 degli enti associati;
  • In seconda convocazione, da tenersi almeno a due ore di distanza dalla prima, quando sia stata verificata la partecipazione di almeno 1/3 degli enti associati;

–      può deliberare anche su argomenti non comunicati qualora sia registrata la partecipazione di tutti i rappresentanti o quando nessuno dei presenti si oppone.

All’atto dell’insediamento il Presidente Regionale sovrintende  alla elezione di un Presidente e di uno o più vice presidente dell’Assemblea, di cinque scrutatori e di una Commissione per la verifica dei poteri composta  da almeno cinque rappresentanti dei Comuni. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea vengono svolte dal Segretario dell’Associazione Regionale.

Oltre alla convocazione in forma ordinaria, l’Assemblea può essere convocata in forma congressuale regionale per il rinnovo degli organi sociali o per la elezione dei delegati all’Assemblea Nazionale, nelle forme, tempi e modalità stabilite dall’Associazione Nazionale.

L’Assemblea Regionale può essere convocata in seduta straordinaria quando il Comitato Direttivo Regionale lo ritenga necessario oppure lo richiede almeno un quinto dei componenti l’assemblea stessa.

 

Art. 6 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea Regionale ed è composto da Amministratori comunali nel numero fissato dall’Assemblea stessa in un numero che non potrà essere superiore ad un quinto dei soci che costituiscono l’Associazione.

Il Comitato Direttivo ha competenza su tutte le materie non espressamente riservate ad altri organi dell’Associazione ed in particolare:

a)     Approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

b)     Predispone documenti di indirizzo per l’attività dell’Associazione;

c)     Decide in ordine alla convocazione dell’Assemblea Regionale;

d)     Verifica l’attuazione delle direttive impartite;

e)     Nomina il Segretario Generale;

f)       Nomina il Revisore dei Conti;

g)     Nomina commissioni speciali.

Il verbale di ogni seduta, redatto dal segretario Generale, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e deve essere letto ed approvato nella seduta successiva.

Per ogni seduta viene riconosciuto ai componenti un gettone di presenza la cui misura deve essere stabilita in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7 PRESIDENTE

 Il Presidente è eletto dall’Assemblea Regionale fra i Sindaci o Consiglieri dei Comuni soci.

E’ il rappresentante legale dell’Associazione e cura le relazioni ed i rapporti esterni.

Convoca le Assemblee Regionali ordinarie, straordinarie e congressuali e convoca e presiede il Comitato Direttivo.

Partecipa alle sedute degli organi nazionali di cui fa parte nonché agli incontri della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali.

Designa uno o più vice Presidenti e, fra questi, il Vice Presidente Vicario che, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente Regionale decade quando viene a mancare il requisito minimo richiesto per la elezione negli organi.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di Parlamentare o di Consigliere Regionale.

Se eletto successivamente in tali cariche decade.

In caso di dimissioni o decadenza, l’Assemblea Regionale provvede all’elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni. Il nuovo eletto rimane in carica per il periodo intercorrente al rinnovo degli organi dell’Associazione.

Art. 8 REVISORE DEI CONTI

 Il Revisore dei Conti è eletto dal Comitato Direttivo e deve essere iscritto all’albo dei Revisori dei Conti e deve essere estraneo all’Associazione.

Esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da portare alla approvazione del Comitato Direttivo.

Deve essere invitato a tutte le sedute del Comitato Direttivo.

Art. 9 UFFICIO DI PRESIDENZA

 L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal vice Presidente e da altri quattro componenti dal Comitato Direttivo designati dal Comitato stesso.

Propone al Comitato Direttivo per quanto concerne nomine e designazioni esterne all’Associazione nonché nomine, decadenze, surrogazioni, cooptazioni relative alla composizione degli organi.

E’ convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione Regionale.

 

Art.10 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

 Il Presidente dell’Associazione partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, costituita ai sensi dell’art.18 dello Statuto Nazionale, al fine di raccordare la gestione e l’attività fra Associazione Nazionale ed Associazioni Regionali.

Art.11 INELLEGGIBILITA’, SOSPENSIONE E DECADENZA

 Sono ineleggibili a componenti gli organi dell’Associazione Regionale gli amministratori che siano stati condannati con sentenza passato in giudicato e sia stata applicata, nei loro confronti la sanzione dell’interdizione dai pubblici uffici.

Sono spesi dalla carica di componenti gli organi dell’Associazione se sottoposti, con ordinanza del giudice, a misure cautelari personali.

Il Comitato Direttivo può determinare norme di comportamento alle quali ogni amministratore componente gli organi deve attenersi e  le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.

Decadono dalla carica i componenti che siano stati assenti senza giustificato motivo per oltre tre sedute. La decadenza, previa diffida comunicata dal Presidente, è dichiarata dallo stesso organo di appartenenza.

Art.12 STRUTTURA AMMINISTRATIVA

 L’Associazione può avvalersi della collaborazione di personale assunto a tempo indeterminato di personale distaccato dai Comuni e di personale assunto con contratto di collaborazione occasionale.

Ogni documentazione inerente l’attività degli organi è conservata presso gli Uffici dell’Associazione.

In particolare deve essere assicurata la tenuta:

–         del libro dei soci;

–         della raccolta dei verbali delle sedute degli organi;

–         delle scritture contabili previste dalla legge;

–         del libro inventario.

Art.13 SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Comitato Direttivo.

Sovrintende al funzionamento dell’Associazione, cura l’attuazione delle decisioni assunte dagli organi, predispone i verbali degli organi di cui è Segretario sottoscrivendoli con il Presidente.

E’ capo del personale a disposizione dell’Associazione.

Partecipa agli incontri del Coordinamento dei Segretari Regionali ed a quelli convocati dal Segretario Generale dell’Associazione Nazionale.

Cura l’attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi dell’Associazione.

Art.14 PATRIMONIO – FINANZIAMENTO

 Il  patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili descritto nell’inventario, dai finanziamenti annuali dei soci e da eventuali somme giacenti presso gli istituti di credito a qualsiasi titolo di godimento dell’Associazione.

Il finanziamento annuale dell’Associazione è costituito:

a)   – dai trasferimenti nazionali;

b)   – da una quota regionale definita dal Comitato Regionale;

c)   – da contributi della Regione;

d)   – da contributi di altri Enti;

e)   – da altre eventuali entrate.

 

        Art.15 ESERCIZIO FINANZIARIO

         L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di dicembre dell’anno precedente deve essere approvato il bilancio di previsione.

Entro il mese di aprile dell’esercizio successivo il Revisore dei Conti esamina il conto consuntivo e lo trasmette al Comitato Direttivo per l’approvazione.

L’impegno e la liquidazione delle spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del bilancio di previsione sono disposti dal Segretario. l’impegno delle spese di carattere straordinario o non ricorrenti è disposto dal Presidente, previa delibera o salvo ratifica del Comitato Direttivo, nella prima seduta successiva all’impegno di spesa effettuato.

L’impegno di spese non previste nel bilancio di previsione sono disposte dal Comitato Direttivo che dovrà contestualmente indicarne il mezzo di finanziamento.

 

Art.16 APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

 Il presente  Statuto, dopo l’approvazione al Consiglio Nazionale, è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla Assemblea Congressuale Regionale a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.17 UNIFICAZIONI ASSOCIAZIONI AUTONOMIE LOCALI

 Tutti gli organi dell’Associazione – nei prossimi quattro anni – sono impegnati a varare iniziative volte a promuovere, in ambito regionale, l’unificazione delle associazioni delle autonomie.

Art.18 DISPOSIZIONI VARIE

 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto dell’Associazione Nazionale, ove compatibili, e del codice civile.

Art.19 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 L’Assemblea Regionale straordinaria può deliberare lo scioglimento dell’Associazione Regionale con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

In tal caso l’Assemblea designa un Commissario liquidatore.

Il Commissario liquidatore dopo aver provveduto al saldo delle passività, devolve il patrimonio dell’Associazione, in parti proporzionali, ai soci della Regione Molise.

Art.20

 Se l’Assemblea Congressuale Regionale chiamata ad approvare il presente Statuto verifica che gli organi in carica non ancora superato il periodo della durata in carica di 4 anni, provvede a prorogarli sino allo svolgimento delle prossime elezioni amministrative che interessano la maggioranza dei Comuni della Regione Molise.

 

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “GRANDE MOLISE”
CENTRO DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SUI MOLISANI NEL MONDO

CAMPOBASSO – VIA ROMA, 64 – TEL.0874 97666

 

 

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E SEDE

 E’ costituita l’Associazione Culturale “GRANDE MOLISE: Centro di Studio e Documentazione sui Molisani nel Mondo”, con sede presso l’ANCI, via Roma, n.64, in Campobasso.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 – SCOPI ISTITUZIONALI

 L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale. Si propone di perseguire:

–         lo studio sistematico della storia e antropologia dell’emigrazione molisana, con acquisizione delle fonti documentarie, archivi, lettere, cimeli e quanto altro attinente;

–         la costituzione di un archivio storico documentario, fondato su un progetto di ricerca etno-storica, finalizzato alla ricostruzione della diaspora;

–         la pubblicazione di studi e ricerche sull’emigrazione molisana, con particolare riferimento alla storia e al profilo della presenza molisana nel mondo, ivi compresa la conoscenza e la diffusione delle storie di vita dei molisani eccellenti, che hanno onorato ed onorano la terra d’origine;

–         l’organizzazione di iniziative di interscambio culturale, turistico, socio-economico con le comunità dei Molisani nel mondo, per la conservazione delle radici etno-culturali, il comune progresso sociale, lo sviluppo di una cultura e di un’esperienza di integrazione;

–         la programmazione e la realizzazione di iniziative, eventi e attività per il perseguimento degli scopi istituzionali, in proprio, per conto o in collaborazione con enti pubblici e privati;

–         la progettazione, la realizzazione e la gestione del “Museo dell’Emigrazione Molisana”, inteso come un sentiero della memoria e dell’identità, con possibilità di apertura al pubblico, anche su reti virtuali.

ARTICOLO 3 – SOCI

 Possono aderire all’Associazione Culturale “GRANDE MOLISE” gli Enti Locali presenti nella regione, nonché i soggetti singoli e collettivi che ne condividono gli scopi e intendono operare per la loro realizzazione.

ARTICOLO 4 – ORGANI

 Sono organi dell’Associazione:

a)     L’ASSEMBLEA DEI SOCI

b)     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

c)     IL PRESIDENTE

d)     IL COMITATO SCIENTIFICO

e)     IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA

 L’Assemblea elegge, ogni cinque anni e sotto la presidenza del Presidente immediatamente uscente, tutto il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Comitato Scientifico e i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Si riunisce in via ordinaria una volta l’anno per deliberare sul conto consuntivo e sul conto preventivo di ciascun esercizio finanziario predisposti dal Consiglio di Amministrazione e per eleggere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e due Revisori dei conti allo scadere del loro mandato.

Si riunisce in via straordinaria per deliberare sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Il voto di ciascun rappresentante di ente locale equivale a quello di tre soci.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che ne facciano richiesta i due terzi del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti o la maggioranza dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati per lettera almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna riunione e devono contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza semplice.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere trascritte nell’apposito libro custodito dal Segretario.

ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

–         Presidente

–         Tredici Consiglieri, di cui almeno sei in rappresentanza degli Enti Locali;

–         Segretario.

   Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare. Le convocazioni vengono fatte con lettera o per telefono almeno tre giorni prima della data fissata per ciascuna seduta.

Le sedute sono validamente costituite quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri alla gestione dell’Associazione. In particolare il Consiglio:

–         cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

–         stabilisce l’ammontare della quota sociale annuale;

–         redige i conti consuntivo e preventivo di ciascun esercizio;

–         delibera sulla stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

–         assume e licenzia il personale dell’Associazione, fissando le mansioni e le retribuzioni;

–         determina l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’ambito di incarichi a favore dell’Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte nell’apposito libro custodito dal Segretario.

ARTICOLO 7 – PRESIDENTE

 Il Presidente è nominato dall’Assemblea, a maggioranza dei voti dei presenti. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

E’ inoltre il rappresentante legale dell’Associazione e resta in carica fino alla scadenza.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci; ha la firma legale libera e riscuote, da pubbliche amministrazioni o da privati, somme di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza; nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione o ad essa affidate dai soci davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ARTICOLO 8 – COMITATO SCIENTIFICO

 Il Comitato Scientifico è composto da nove membri, scelti tra esperti riconosciuti in materia di emigrazione.

Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare i progetti necessari per la realizzazione delle finalità dell’Associazione. Esso può fare ogni altra proposta utile allo sviluppo dell’iniziativa culturale del Centro.

Il Comitato Scientifico è nominato a maggioranza dei presenti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

E’ presieduto da un coordinatore, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

ARTICOLO 9 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Essi restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collego esercita il controllo sulla gestione dell’Associazione, riferendone all’Assemblea dei Soci; decide sui conflitti tra i soci e gli organi dell’Associazione e sovrintende alle operazioni elettorali interne.

Il Presidente del Collegio, eletto dall’Assemblea, lo convoca, lo presiede e lo rappresenta in seno al Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni deve essere obbligatoriamente invitato con voto consultivo.

Le deliberazioni del collegio, come pure i risultati delle ispezioni effettuate singolarmente dai Revisori dei Conti, devono essere trascritte nell’apposito libro custodito dal Segretario.

ARTICOLO 10 – PATRIMONIO

 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

–         da un fondo iniziale di lire 400.000 (quattrocentomila) costituito da contributo dei soci fondatori;

–         dai contributi (annuali o mensili) degli associati;

–         dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

–         da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

–         da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

–         da contributi concessi da Enti Pubblici e privati;

–         dal ricavato dell’organizzazione di attività sociali;

ARTICOLO 11 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

 L’esercizio sociale corrisponde all’anno sociale.

Il conto consuntivo e il conto preventivo corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere depositati nella sede sociale, a disposizione dei soci, almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea alla cui approvazione – che deve avvenire entro il 120° giorno dalla data di chiusura dell’esercizio – saranno sottoposti.

ARTICOLO 12 – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

 L’Associazione si scioglie:

1)     per mancanza di fondi;

2)  per mancanza di soci.

L’Associazione è sciolta, inoltre con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole di almeno 4/5 dei soci. Il Liquidatore è nominato dall’Assemblea che delibera lo scioglimento e che ne stabilirà anche gli obblighi e i poteri.

In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il suo patrimonio sarà devoluto ad Enti od Associazioni aventi i medesimi o simili fini che essa si propone, nei modi all’uopo fissati dall’Assemblea dei soci.

ARTICOLO 13

 Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto e nell’Atto Costitutivo, valgono le norme imposte dal Codice Civile e dalle leggi speciali, in materia di Associazioni.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L’Anno millenovecentonovantotto, il giorno ventiquattro del mese di dicembre.

INNANZI A ME

SONO COMPARSI:

RONGIONE MICHEL         –  Presidente ANCI – sezione Molise

LOMBARDI NORBERTO  –  Esperto di Storia dell’Emigrazione Molisana

I comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

 E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “GRANDE MOLISE: Centro Studi e documentazione dei Molisani nel Mondo”.

ARTICOLO 2

 L’Associazione ha sede regionale in Campobasso, Via Roma, 64.

E’ data facoltà al Consiglio direttivo di istituire sedi secondarie.

ARTICOLO 3

 La durata, gli scopi, l’oggetto, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione sono disciplinati dallo Statuto, che i comparenti dichiarano di avere ampiamente discusso ed approvato in precedenza e che si allega al presente atto sotto la lettera a) per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4

 L’esercizio sociale corrisponde all’anno solare. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell’Associazione e si chiude al 31 dicembre 1998.

La quota sociale annuale per i soci è di £. 100.000 per l’anno 1998 e di £. 150.000 per l’anno 1999.

ARTICOLO 5

 La firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione spettano al Presidente del Consiglio Direttivo.

Per l’anno 1998 viene nominato a tale carica Rongione Michel, che accetta. Lo stesso viene delegato a compiere tutte le pratiche tendenti a dare piena operatività allo Statuto.

Per l’anno 1998 viene nominato coordinatore del Comitato Scientifico Lombardi Norberto, che accetta.

ARTICOLO 6

 Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a completo carico dell’Associazione.