Ordinanza per la prevenzione di incendi boschivi
17 Giugno 2015
“È severamente vietato nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre accendere fuochi di ogni genere. Allo stesso tempo è obbligatorio, in particolare in prossimità dei periodi estivi di massimo rischio, per i proprietari provvedere nelle proprie aree incolte allo sfalcio delle erbe infestanti o all’aratura completa come forma di prevenzione degli incendi boschivi.”
A renderlo noto l’assessore all’ambiente Riccardo Consales a seguito dell’ordinanza emanata dal sindaco sulla prevenzione degli incendi boschivi. “Con l’approssimarsi della stagione estiva – ha continuato Consales – aumenta il rischio di incendi. L’ordinanza emanata dal sindaco ha l’obiettivo di mettere in essere tutte quelle azioni volte alla prevenzione.
Pertanto nel periodo sopracitato è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe infestanti nonché degli arbusti e delle erbe lungo gli assi ferroviari, le strade comunali, provinciali e statali e lungo le autostrade fatta eccezione per i ‘fuochi’ di prevenzione antincendio autorizzati.
Dal 15 giugno al 30 settembre, inoltre, è fatto l’obbligo ai proprietari o possessori dei terreni situati a distanza inferiore a 50 metri dai boschi di interrare le stoppie o altri residui vegetali.
Tali operazioni debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il primo luglio 2015. Contestualmente c’è l’obbligo, per i possessori a qualsiasi titolo di boschi o terreni confinanti con strade ed altre vie di transito di effettuare costantemente la ripulitura delle erbe infestanti delle fase perimetrali per una profondità di almeno 5 metri. Analoga operazione deve essere effettuata lungo le scarpate autostradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati.
Chiunque viola quanto previsto dall’ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come previsto dalla legge n. 353 del 21 novembre 2000. Nel caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni ed attività improprie che determino l’innesco dello stesso durante il periodo indicato nell’ordinanza è prevista una sanzione amministrativa che va dai 1032 euro ai 10.329 euro oltre all’addebito per tutte le spese d’ufficio.
A carico degli inadempienti, inoltre, verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria. È possibile incendiare i materiali di scarto provenienti dallo sfalcio delle erbe solo ed esclusivamente previa nulla osta del CFS inoltrando al comando della stazione CFS regolare domanda 5 giorni prima. Tutte queste misure sono atte ad evitare il propagarsi di incendi nel periodo estivo di massima pericolosità. Infine per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti all’avvistamento di incendi boschivi o di sterpaglie è attivo tutti i giorni il numero vedere 803555 della Sala Operativa Regionale.”