
Ordinanza n. 13 del 2.3.2020. Testo completo.
2 Marzo 2020
Ordinanza Sindacale n. _13_ del 02.03.2020
OGGETTO: CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI GLI ASILI E LE SCUOLE PRIVATE FINO AL GIORNO 7 MARZO 2020, MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19.
VISTI:
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio N. Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- IL DPCM DEL 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23/02/2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- gli articoli 50 e 54 del D.L. 267/00;
DATO ATTO che con la precedente ordinanza n. 12 del 2.3.2020 per mero errore materiale si è indicato che la persona risultata positiva era stata ospite nel Comune di Castelforte mentre, invece, è stata ospite nel Comune di Minturno;
PRESO ATTO della notizia di una donna ricoverata presso l’Ospedale INMI L. Spallanzani di Roma, risultata positiva al COVID-19, residente nella provincia di Cremona ed ospite in questi ultimi giorni nel territorio Comunale di Minturno;
RITENUTO di individuare misure cautelative e di prevenzione;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, in attesa che venga effettuata la ricostruzione della catena epidemiologica e della rete dei contatti che la persona positiva al COVID-19 ha avuto negli ultimi giorni;
con la presente si annulla la propria precedente ordinanza n. 12 del 2.3.2020 e
ORDINA
Fino alle ore 24:00 del giorno 7 marzo 2020
- la chiusura di tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili;
- la chiusura del Centro diurno per diversamente abili gestito dalla Cooperativa La Fonte sito in Suio Alto, del Centro Anziani “Luigi Romano” e gli oratori parrocchiali;
- la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico e sportivo;
- la sospensione dei servizi di apertura al pubblico del museo;
- la sospensione delle attività di ricezione degli utenti negli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando Carabinieri di Castelforte, al Comando Guardia di Finanza di Formia, al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio Scolastico Provinciale, all’Istituto Omnicomprensivo, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Latina, alla Regione Lazio.
Dell’esecuzione della presente ordinanza è incaricato il Comando della Polizia Locale
- AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.
INVITA
La cittadinanza ed i titolari dei pubblici esercizi ad attuare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare il diffondersi del contagio, secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie e del Ministero della Salute. Inoltre, a limitare la mobilità e ad evitare, per quanto possibile, la partecipazione ad eventi di aggregazione collettiva.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune ed ha validità fino a nuovo provvedimento.
Il Sindaco
Giancarlo CARDILLO