Esplora contenuti correlati

🔴Ordinanza Sindacale – SOSPENSIONE SERVIZIO R.I. PROV. FR. RIF. NOTA SAF SPA N. PROT. 462 DEL 18-10-2021

23 Ottobre 2021

Città di Cervaro Provincia di Frosinone
Ordinanza N. 52
Data di registrazione 23/10/2021
OGGETTO:
COMUNICAZIONE URGENTE – SOSPENSIONE SERVIZIO R.I. PROV. FR. RIF.
NOTA SAF SPA N. PROT. 462 DEL 18-10-2021 – ORDINANZA CONTINGIBILE ED
URGENTE EX ART. 191 DEL D.LGS. N. 152 DEL 3 APRILE 2006. STOCCAGGIO
PROVVISORIO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI NELL’ISOLA
ECOLOGICA COMUNALE SITA IN LOCALITA’ ZONA INDUSTRIALE
PORCHIO
L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di ottobre,
IL SINDACO
PREMESSO che:
✓ con nota del 19 ottobre 2021, la Società Saf Spa di Colfelice, ha comunicato ai Comuni soci
che a partire dal 21 ottobre p.v., la stessa sospenderà provvisoriamente i conferimenti in
ingresso dei rifiuti urbani indifferenziati, poiché a seguito delle verifiche e delle analisi
svolte sui rifiuti in uscita dall’impianto di Colfelice e destinati allo smaltimento in discarica,
sono stati accertati risultati anomali in relazione al parametro zinco, rispetto ai limiti previsti
dalla vigente normativa per l’ammissibilità in discarica;
✓ tale stato di emergenza sta provocando enormi disservizi nella corretta esecuzione del
servizio di igiene urbana attivo sul territorio comunale, in particolare, non può essere
effettuata la raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti urbani, i quali rischiano di
essere abbandonati quotidianamente sul suolo pubblico, creando cumuli di rifiuti assimilabili
a piccole discariche abusive che deturpano il decoro della Città e che sono pericolosi per la
tutela della salute dei cittadini;
✓ tale situazione è di carattere eccezionale e necessita di interventi immediati per la tutela della
salute pubblica e dell’ambiente;
✓ verificata quindi la situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute
pubblica ed ambientale;
EVIDENZIATO che la Direzione Regionale Ciclo Rifiuti della Regione Lazio con nota prot.
14792 del 21-10-2021, ai sensi dell’art. 182 bis comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs 152/2006, in
ossequio ai principi di autosufficienza e di prossimità di ciascun ATO, coincidenti con la Provincia
di Frosinone devono conferire presso l’unico impianto TMB SAF spa. In condizioni di chiusura
temporanea di tale impianto, ogni Comune può individuare autonomamente soluzioni alternative di
trattamento presso tutti gli altri impianti TM e TMB regionali;

DATO ATTO che nella stessa nota la Regione Lazio Direzione Regionale Ciclo Rifiuti, evidenzia
che è possibile conferire presso gli altri impianti di trattamento esclusivamente i rifiuti EER
20.03.01 frazioni secche derivanti da raccolta differenziata spinta;
EVIDENZIATO che la Regione Lazio ha invitato i Comuni della Provincia di Frosinone ad
attivarsi prontamente al fine di scongiurare l’interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
urbani indifferenziati e qualsiasi rischio per la salute collettiva e per l’igiene pubblica;
CONSIDERATO che:
✓ Il Comune di Cervaro (FR) ha progettato e realizzato un’area attrezzata (Isola Ecologica)
per la raccolta differenziata dei rifiuti in località Zona industriale Porchio, di cui ne ha
piena disponibilità;
✓ il centro di raccolta è stato realizzato in conformità alle disposizioni del D.M. 13
Maggio 2009 di “modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri
di raccolta dei rifiuti urbani raccolti, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera
cc) del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;
✓ oltre ai rifiuti differenziati è possibile, provvisoriamente, depositare preliminarmente nel
predetto centro, anche i rifiuti indifferenziati, nell’ attesa che vengano indicati gli
impianti di smaltimento dove poter, successivamente, conferire gli stessi con le cautele
del caso;
✓ l’area individuata per lo stoccaggio garantisce un adeguato livello di tutela della salute e
dell’ambientenell’ambito del territorio comunale;
✓ nelle more dell’eventuale individuazione di nuovi impianti finali di smaltimento e/o
riapertura dell’impianto SAF non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili
adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all’eccezionale situazione
venutasi a determinare;
RITENUTO:
✓ di attivarsi prontamente al fine di scongiurare l’interruzione del servizio pubblico di raccolta
dei rifiuti urbani indifferenziati e qualsiasi rischio per la salute collettiva e per l’igiene
pubblica;
✓ di far fronte alla situazione di emergenza sanitaria al fine di scongiurare i rischi di epidemia,
con il deposito preliminare e temporaneo dei predetti rifiuti nel centro di raccolta comunale,
idoneo per tale precipuo scopo;
✓ che le riferite circostanze integrano 1a fattispecie prevista e regolata dall’art. 191 del Testo
Unico dell’Ambiente D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che abilita i1 Sindaco, allorché si
verifichino situazioni di ecceziona1e ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente ed ove – come nella specie – non si possa altrimenti provvedere, ad emettere
ordinanza contingibile ed urgente, per consentire il ricorso temporaneo a specia1i forme di
gestione dei rifiuti;
VISTI:
✓ l’art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152 e ss. mm. ii.;
✓ gli art. 50 e 54 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., che prevedono l’adozione di
ordinanze contingibili ed urgenti adottate da1 Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di
Igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché a1 fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
IL SINDACO
con i poteri di cui all’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modifiche, che conferisce al Sindaco, qualora si verifichino condizioni di urgente necessità, il
potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell’ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi,
presupposti e condizioni che giustificano l’adozione del sopra richiamato art. 191del D.Lgs.
152/2006,
ORDINA
per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione,
sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio del 8/4/2008 e successive modifiche e comunque nelle more dell’individuazione di nuovi
siti di smaltimento:
1. Il deposito preliminare dei rifiuti urbani indifferenziati nel Centro di Raccolta Comunale sito in
località Zona Industriale Porchio a far tempo dalla data odierna, secondo le modalità e con le
prescrizioni di Igiene Pubblica, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.lgs.vo n.
152/2006, in attesa del conferimento degli stessi in impianti finali di smaltimento;
2. al personale della ditta addetta al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, di provvedere
al deposito dei rifiuti indifferenziati, nel centro di raccolta dell’isola ecologica;
3. di chiudere nel periodo emergenziale l’accesso al pubblico per il conferimento nel centro di
raccolta dell’isola ecologica;
4. di trasmettere la presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del citato D.Lgs
152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione
Lazio, al Presidente della Provincia di Frosinone, alla Prefettura di Frosinone, alla ASL-FR, al
Comando Forestale Provinciale, al locale Comando Stazione Carabinieri;
5. di trasmettere la presente ordinanza al Responsabile comunale dell’Area Tecnica-Urbanistica e al
responsabile del Comando della Polizia Locale.
6. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Comunale e sul sito internet comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della
vigilanza e dell’esatta osservanza di quanto prescritto dalla presente ordinanza.
AVVERTE
ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, che contro la presente ordinanza è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero
ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
LETTO e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
Marrocco Ennio
S.p.A/02046570426